Contrasto tra i genitori sull’iscrizione alla scuola primaria della figlia

21 Agosto 2026

La comunanza di fede dei genitori non implica che i figli debbano essere iscritti a una scuola privata di ispirazione religiosa e di per sé sola, in caso di contrasto tra i genitori, non impone al giudice di escludere l’opzione per la scuola pubblica, che è aperta a tutti e non costituisce affatto un minus, né una scelta deteriore o un ripiego.

Questo il principio che si ricava dalla pronuncia in esame e che ha portato la Prima sezione civile alla cassazione con rinvio.

La vicenda riguardava il contrasto tra i genitori coaffidatari in ordine alla scelta della scuola primaria alla quale iscrivere la minore: un istituto pubblico nel quartiere di residenza, come richiesto dalla madre o la scuola ebraica della città, come avrebbe voluto il padre.

Il giudice delegato, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione, aveva disposto, in forma di provvedimento temporaneo e urgente destinato ad essere assorbito dalla sentenza definitiva, che la minore fosse iscritta, per il ciclo di scuola primaria, alla scuola paritaria indicata dal padre, dovendosi in ogni caso rispettare l’interesse della minore a maturare una conoscenza delle realtà fenomeniche circostanti.

Investita del reclamo proposto dalla madre, la Corte di Appello, dal momento che la piccola non aveva ancora iniziato la scuola primaria e, dunque, non vi era alcuna necessità di garantire il suo interesse a non subire un improvviso cambio di scuola, autorizzava la madre a iscriverla presso una delle scuole pubbliche dalla stessa indicate anche in caso di disaccordo con il padre.

Da qui il ricorso per cassazione promosso dall’uomo.

Nel caso di specie, il mancato accordo dei genitori non aveva ad oggetto una divergenza sull’educazione religiosa della figlia, bensì la scelta concernente l’offerta formativa proposta dalle scuole in comparazione. L’intervento, quindi, sostitutivo del giudice ex art. 337-ter, comma 3, c.c., quando abbia ad oggetto, come nel caso de quo, una questione di maggiore interesse in tema di istruzione ed educazione e non la soluzione di una mera questione organizzativa, logistica o di dettaglio, determina, sia pure in un ambito circoscritto ma con effetti durevoli nel tempo, una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 1, n. 2, c.p.c., quanto meno nei confronti della parte la cui istanza sia disattesa.

La decisione, quindi, «rimessa al giudice» quale rimedio per superare l’insanabile disaccordo tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse è riservata al giudice di merito, collocato, del resto, nella migliore posizione perché prossimo ai fatti e alle parti, con le quali può direttamente interloquire. Inoltre, anche nel procedimento di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti è possibile, «ove indispensabile ai fini della decisione», svolgere una sommaria istruttoria, assumendo informazioni ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel contraddittorio delle parti davanti al primo giudice.

Secondo la Suprema Corte, con riguardo alla vicenda oggetto di ricorso, l’individuazione della soluzione ottimale per la minore avrebbe richiesto un esame più ampio e approfondito di quello condotto dal giudice del reclamo. L’ordinanza impugnata, infatti, ha valorizzato il punto di vista della madre ma ha lasciato in ombra quello del padre, senza effettuare il necessario confronto tra l’uno e l’altro in vista della scelta ottimale per la minore. Inoltre, ha dato rilievo «decisivo» a un aspetto, per così dire logistico-organizzativo, ossia la posizione della casa familiare assegnata alla madre in relazione ai compiti di cura e agli impegni lavorativi di quest’ultima: aspetto, per la S.C., certamente da valutare, ma solo nel quadro del bilanciamento complessivo degli interessi della minore, delle esigenze degli adulti e dei valori in gioco, nel rispetto del parametro della proporzionalità.

Infine, nel considerare l’interesse della minore ha tenuto conto dell’esigenza, meritevole di attenzione, di agevolarne la vita di relazione «con i coetanei del quartiere»; ha menzionato un’eventualità obiettivamente poco significativa, la possibilità di coltivare l’amicizia con una bambina che sarebbe stata iscritta alla scuola preferita dalla madre reclamante; ha ricordato che la minore aveva frequentato la scuola dell’infanzia comunale e non quella attiva presso l’istituto ebraico, come a istituire un parallelismo in realtà privo di ragionevolezza, non essendo paragonabili, sul piano formativo ed educativo e in relazione all’età della bambina, le due esperienze messe a confronto, una già compiuta, l’altra ancora da avviare. Non ha, invece, considerato le inclinazioni e le aspirazioni della minore, la sua identità culturale e familiare, le opportunità che ciascuna delle due scuole poteva offrirle.

La Cassazione, pertanto, ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame, essendo riservata al giudice di merito la scelta della scuola all’esito di una ragionevole e completa ponderazione di tutti gli elementi rilevanti e dei valori in gioco, nel rispetto del principio di proporzionalità, criterio che orienta l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni e dei principi regolatori della materia, in funzione di tutela del superiore interesse del minore.

Fonte: Diritto e giustizia

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.