Violazione antinfortunistica e responsabilità dell’ente, l’imprescindibile accertamento dei requisiti dell’interesse o vantaggio e dei profili della colpa organizzativa

24 Agosto 2026

Con la pronuncia in commento, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte si è pronunciata sui profili della responsabilità della Società derivante dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001, in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose gravi in danno del lavoratore, rimasto infortunato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Massima

In tema di responsabilità amministrativa da reato ascrivibile in capo alla Società per il fatto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ha ormai a più riprese puntualizzato che «il d.lgs. n. 231 del 2001 ha consapevolmente rifiutato l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità “di rimbalzo” dell’ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso».

Il caso

La Corte di Appello di Ancora, in sede di giudizio di rinvio e in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel dichiarare non applicabili le sanzioni interdittive in capo all’ente per l’intervenuto risarcimento della persona offesa, ha ritenuto di confermare la sentenza di condanna emessa a carico della Società, per la riconosciuta pericolosità della macchina utilizzata dal lavoratore in ragione del mancato distanziamento tra i rulli, idoneo ad impedire che le dita degli addetti entrassero in contatto con i componenti in movimento e potessero essere trascinate, oltreché per l’interesse concretamente apprezzabile dell’impresa ad una maggiore velocità di produzione connessa alla perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli.

La questione

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento interpretativo già consolidato in ordine alla responsabilità amministrativa da reato della Società per il fatto commesso in violazione della normativa antinfortunistica, con specifico riferimento ai profili da valutare ai fini del giudizio circa la sussistenza del requisito dell’interesse o del vantaggio, oltreché della colpa di organizzazione dell’ente.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, ritenendo fondati quasi tutti i motivi di doglianza rappresentati nel ricorso avanzato dalla Società imputata dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

La Suprema Corte ha dunque avallato l’indirizzo interpretativo di legittimità che sostiene come il d.lgs. 231/2001 abbia consapevolmente rifiutato l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, in altri termini, sulla responsabilità «di rimbalzo» dell’ente rispetto a quella della persona fisica, ma abbia invece introdotto una forma di responsabilità dell’ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato e non può identificarsi con quest’ultimo.

Infatti, nei precedenti gradi di giudizio, oltreché in sede di rinvio dinanzi alla Corte territoriale di Ancona, la Società era stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo in oggetto in relazione alla commissione, da parte del datore lavoro e legale rappresentante della Società, del reato di lesioni personali colpose gravi in danno del lavoratore, rimasto infortunato alla mano destra mentre si apprestava a pulire il rullo spalmatore del macchinario, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e per violazione dell’art. 70, comma 2 d.lgs. 81/2008, in relazione ai requisiti di sicurezza delle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, in quanto la zona di imbocco del macchinario non era efficacemente protetta al fine di impedire la presa e il trascinamento delle mani.

La responsabilità per l’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001 derivante dal delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro veniva così ascritta alla Società, per non aver impedito le lesioni colpose gravi del lavoratore rimasto vittima dell’infortunio in quanto la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondeva ad un interesse concretamente apprezzabile sotto forma di maggiore velocità di produzione.

La Società ricorrente ha però eccepito che la deduzione, secondo cui le misure di sicurezza fossero state eliminate prima dell’infortunio per favorire la rapidità della lavorazione e ripristinate subito dopo l’incidente, sia stata del tutto smentita dal consulente tecnico di parte, che aveva in realtà riconosciuto come il processo di ammodernamento, ristrutturazione e aggiornamento della macchina (c.d. ‘revamping’) non avesse avuto alcuna incidenza in termini di maggiore produttività dell’impianto.

Inoltre, stando ai motivi di doglianza dedotti, non solo la testimonianza assunta in istruttoria non poteva porsi in stretta connessione con il tema della velocizzazione del processo produttivo, ma la Società è stata altresì condannata senza la dimostrazione della sussistenza dell’interesse e/o del vantaggio in capo alla medesima quale presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001, oltre che in assenza di ogni considerazione specifica in punto di accertamento della colpa di organizzazione.

Ebbene, nel riconoscere la fondatezza di quasi tutti i motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha precisato che la Corte di Appello di Ancora non abbia fatto corretta applicazione dei principi richiesti dal d.lgs. 231/2001 per fondare il giudizio di responsabilità dell’ente, essendosi limitata ad evidenziare che la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondesse ad un interesse concretamente apprezzabile per la società sotto forma di maggiore velocità di produzione, senza tuttavia chiarire in modo specifico e concreto perché la situazione della eccessiva vicinanza dei rulli anteriori, cui era conseguito il pericolo di trascinamento degli arti del lavoratore addetto, rispondesse ad un interesse o ad un vantaggio della Società, oltreché senza verificare l’esistenza di una colpa organizzativa in capo alla medesima.

Osservazioni

La sentenza in commento avalla pienamente l’orientamento ermeneutico di legittimità consolidatosi sul punto, poiché il d.lgs. 231/2001 ha scientemente rigettato il ricorso a criteri imputativi dell’ente che siano eretti sulla mera realizzazione del reato presupposto e, quindi, sulla mera responsabilità amministrativa quale riflesso della responsabilità della persona fisica. Al contrario, lo statuto normativo della responsabilità da reato degli enti ha introdotto, invece, una forma di responsabilità del tutto separata e autonoma che, seppur connessa a quella della persona fisica, trova il proprio fondamento sulla previsione di un illecito amministrativo che deriva dalla commissione di una fattispecie di reato, ma che non può essere identificata con quest’ultima (Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2025, Le Fattorie degli Alburni, n. 17664, Rv. 288143).

Nel caso de quo, infatti, i precedenti gradi di giudizio non hanno messo in luce da quali elementi siano stati desunti i criteri imputativi della responsabilità dell’ente di cui all’interesse realizzato e/o al vantaggio conseguito dalla verificazione del reato, né come potesse integrarsi il requisito soggettivo della colpa di organizzazione, in quanto il giudizio di merito si è limitato a riconoscere che il persistente deficit dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori del macchinario rispondesse ad un interesse concretamente apprezzabile per la Società sotto forma di maggiore velocità di produzione, senza tuttavia chiarire in modo specifico e concreto perché la situazione della eccessiva vicinanza dei rulli anteriori rispondesse ad un interesse o vantaggio della Società, specie a fronte dei rilievi difensivi fondati sulla relazione tecnica di parte secondo cui la velocità di produzione fosse la medesima prima e dopo l’intervento di ammodernamento del macchinario effettuato successivamente all’infortunio.

Anche con riguardo all’accertamento della colpa di organizzazione, poi, della quale la difesa ha lamentato la carenza di sussistenza dei relativi presupposti, è emerso che nulla è stato disposto in ordine alla presunta inottemperanza dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione del reato di lesioni colpose gravi in violazione della normativa antinfortunistica ai danni del lavoratore, oltre che il relativo collegamento eziologico fra il fatto commesso e tale inottemperanza.

Pertanto, la Corte di Cassazione ritiene censurabile la pronuncia emessa dalla Corte territoriale in quanto scevra di una valida e specifica indicazione circa la sussistenza della colpa di organizzazione e dei requisiti dell’interesse e/o del vantaggio realizzato dall’ente in conseguenza del reato commesso. Invero, è noto il consolidato indirizzo della Suprema Corte che riconosce come l’illecito dell’ente sia strutturato su una fattispecie complessa costruita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali, ovverosia la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente e la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 d.lgs. 231/2001, escludendo la possibilità di attribuire a quest’ultimo la responsabilità del reato commesso da un soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per finalità estranee agli scopi di quest’ultima (Cass. Pen., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, Castaldo).

Peraltro, la Suprema Corte evidenzia come, a siffatti profili debba necessariamente aggiungersi anche l’elemento “soggettivo” della colpa di organizzazione, consistente nell’omessa predisposizione di accorgimenti preventivi in grado di impedire la realizzazione dei reati della specie di quello verificatosi; elemento che, per un verso, è diversamente caratterizzato in base al fatto che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo e resta distinto rispetto alla colpa degli autori materiali del reato (Cass. Pen., Sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413, Cartotecnica Grafica Vicentina, Rv. 283247).

In conclusione, la pronuncia in commento sottolinea espressamente, nei casi di imputazione dell’ente dell’illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001, la necessità per l’organo giudicante di accertarne la relativa responsabilità solo dopo aver validato la sussistenza di tutti i profili che devono essere scrutinati, al fine di non incorrere in una pericolosa presunzione di responsabilità dell’ente che venga automaticamente ricavata dal giudizio di responsabilità della persona fisica conseguente al reato commesso all’interno della struttura organizzativa.

Riferimenti

L. de Martino, La colpa di organizzazione nel prisma del diritto penale liberale, in disCrimen, 30 marzo 2020.

R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Torino, 2023.

S. Francazi, Interesse e vantaggio dell’ente alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali, in Giur. Pen., luglio 2022.

F. Mucciarelli, Interesse, vantaggio e un’aporia apparente, in Sist. Pen., 18 settembre 2024.

L. Parodi, Illecito dell’ente e colpa di organizzazione. Una recente conferma della traiettoria garantista tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, in Sist. Pen., 2 marzo 2023.

N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2012.

D. Piva, La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo (a cura di), Torino, 2021.

D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011.

S. Preziosi, La causalità penale nell’orizzonte della ‘scienza nuova’, Napoli, 2021.

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