Il matrimonio contratto allo scopo di fuggire da un padre violento è nullo per l’ordinamento canonico ma non per quello civile
24 Agosto 2026
Massima La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità resa ai sensi del Can.1095 n. 2 CJC, (grave difetto di discrezione di giudizio), è impedita dalla convivenza triennale tra i coniugi, in quanto essa costituisca una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale; il vizio genetico del matrimonio atto è irrilevante se in concreto non corrisponde effettivamente alla incapacità di intendere e di volere prevista dall'art. 120 c.c. e, in ogni caso, se la vicenda non si configura nei termini in cui l'art. 120 c.c. consente l'azione, dalla quale si decade se la convivenza prosegue dopo che il soggetto incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Il caso La vicenda riguarda un matrimonio celebrato con rito concordatario durato quasi trenta anni e arricchito dalla nascita di tre figli. Il tribunale ecclesiastico lo dichiarava nullo ravvisando la sussistenza di un grave difetto di discrezione di giudizio da parte della moglie (can. 1905, n. 2 CJC) in quanto la signora, risulta dalla sentenza, si era sposata all’unico scopo di allontanarsi da casa a causa del padre violento. La Corte d'appello, adita per la delibazione della sentenza ecclesiastica, respingeva la richiesta ravvisando una contrarietà all'ordine pubblico. In particolare, il provvedimento del giudice di merito si fondava su due principali motivi: da una parte la lunga durata del matrimonio e dall'altra il fatto che il grave difetto di discrezione, riscontrato dal giudice ecclesiastico, non corrispondesse ad uno di quei vizi genetici del matrimonio atto, presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. Contro tale sentenza viene proposto ricorso in Cassazione. La questione La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, interviene nuovamente sul delicato rapporto tra l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e il limite dell'ordine pubblico interno, offrendo importanti precisazioni interpretative sul principio, ormai consolidato, della rilevanza della convivenza coniugale ultra triennale. Le soluzioni giuridiche La Cassazione, con una lunga e articolata ordinanza, coglie l'occasione per riassumere e ribadire principi già precedentemente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dall'importante sentenza delle Sezioni unite del 2014. In quell’occasione la Corte stabiliva che la convivenza tra coniugi, esteriormente riconoscibile e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario. La Cassazione, in particolare, precisava che elemento essenziale del matrimonio-rapporto, è la convivenza tra coniugi, intesa non come mera coabitazione ma come “consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile in corrispondenti fatti e comportamenti dei coniugi, e come fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza dei figli” (Cass. s.u. 16379/2014). Quando assume tali caratteristiche la convivenza integra un aspetto essenziale e costitutivo del matrimonio rapporto, tale da potersi ricomprendere nella nozione di ordine pubblico interno, risultando, pertanto, ostativa alla dichiarazione di efficacia nello Stato italiano della sentenza canonica di nullità del matrimonio. Peraltro, ha precisato la giurisprudenza successiva, quando il matrimonio viene dichiarato nullo per vizi qualificati come cause di nullità anche nell'ordinamento italiano la convivenza ultra triennale non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica (Cass. 17910/2022). Si consideri, in proposito, la sussistenza nell’ordinamento italiano di vizi genetici del matrimonio non sanabili attraverso la convivenza o sanabili solo a determinate condizioni come, ad esempio, la mancanza di libertà di stato o l'impedimento derivato da un rapporto di parentela o affinità. In tal senso è stato affermato che la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c. (Cass. 149/2023). Alla luce di tali precedenti giurisprudenziali l’ordinanza in esame si sofferma sul valore della convivenza matrimoniale intesa come accettazione del matrimonio-rapporto. Precisa in particolare il Collegio che la convivenza per essere rilevante deve essere consapevole, presupponendo, quindi la previa scoperta o la rimozione del vizio genetico. La Corte osserva, infatti, che la convivenza può determinare la sanatoria del vizio originario soltanto quando essa costituisca espressione di una consapevole, piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale. Tale consapevolezza presuppone necessariamente che il coniuge abbia acquisito conoscenza del vizio o che la causa invalidante sia stata rimossa; diversamente, non può ritenersi realizzata quella libera e volontaria adesione al rapporto matrimoniale che costituisce il fondamento della tutela accordata dall'ordine pubblico interno. In questa prospettiva, il favor matrimonii che permea l'ordinamento italiano si manifesta attraverso quelle disposizioni del Codice civile che prevedono la decadenza dall'azione di annullamento in presenza della prosecuzione della convivenza successiva alla cessazione o alla scoperta della causa invalidante. Attenzione va posta peraltro al vizio considerato causa di nullità dall’ordinamento canonico il quale può non corrispondere alle cause di nullità previste e riconosciute dall'ordinamento italiano. In tal senso la Cassazione ha già avuto modo di precisare che il vizio di capacità previsto dall'art. 120 c.c. non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente (Cass. 28307/2023 e da ultimo Cass. 10849/2026 in Ius Famiglie, 9 giugno 2026, S. Galluzzo, Vizio psichico e nullità del matrimonio concordatario). Va infatti sottolineata la differenza tra le due forme matrimoniali e in particolare la diversa rilevanza attribuita dai due ordinamenti alla capacità ad esprimere il consenso alle nozze. Il matrimonio canonico è un Sacramento ed è centrale la libertà del consenso e la capacità critica nell'assumere gli impegni matrimoniali. La disciplina civilistica invece attribuisce rilevanza esclusivamente alla condizione patologica di incapacità di intendere e di volere prevista dall'art. 120 c.c. Nell'ordinamento italiano, si precisa, non assumono rilievo, ai fini della validità del matrimonio, né la mera immaturità psicologica né la fragilità caratteriale o affettiva del nubendo, essendo invece necessaria la dimostrazione di una vera e propria alterazione patologica delle facoltà psichiche tale da compromettere radicalmente la capacità di autodeterminazione del soggetto (Cass. 9081/2010). Analogamente, restano irrilevanti gli stati emotivi o le motivazioni appartenenti al foro interno che, pur assumendo rilievo nell'ordinamento canonico, non si traducano in circostanze oggettivamente apprezzabili secondo i principi dell'ordinamento statale (Cass. 19809/2008). Come più volte espresso dai precedenti giurisprudenziali, infatti, non ogni vizio del consenso accertato dai tribunali ecclesiastici viene riconosciuto nell'ordinamento interno. Va sottolineata inoltre, prosegue l’ordinanza in esame, la fondamentale distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, evidenziando come quest'ultimo costituisca una realtà giuridica autonoma, formata dall'insieme dei diritti, doveri, responsabilità e affidamenti che si sviluppano nel corso della vita familiare e che trovano tutela nei principi costituzionali. Proprio la protezione di tale dimensione relazionale del matrimonio giustifica il limite di ordine pubblico alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, impedendo che possano essere compromesse situazioni giuridiche consolidate attraverso una protratta e consapevole esperienza di vita coniugale. Da tali premesse la Corte trae la conclusione secondo cui, nell'ambito del giudizio di delibazione, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il grave difetto di discrezione di giudizio, accertato dal tribunale ecclesiastico, corrisponda a una causa di invalidità rilevante nell'ordinamento italiano e se, alla luce della disciplina civilistica, esso possa considerarsi superato o sanato dalla prosecuzione della convivenza. Ne consegue che la convivenza ultra triennale esclude la rilevanza di quei deficit della volontà o della personalità che non integrino una persistente incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 120 c.c. Nella specie in particolare il tribunale ecclesiastico fondava la sua decisione sul fatto che la donna si fosse sposata con leggerezza e immaturità senza valutare e comprendere l'importanza della serietà degli obblighi nascenti dal Sacramento del matrimonio, in quanto il suo unico scopo era quello di allontanarsi dal contesto familiare di origine. Tale motivazione peraltro, rileva la Cassazione, non rientra nelle cause di nullità previste dall’ordinamento italiano. In conclusione, pertanto, la Corte ribadisce che la convivenza ultra triennale tra coniugi quando è piena consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità ed inoltre che il vizio genetico del matrimonio atto, così come individuato dal giudice ecclesiastico, è irrilevante se non corrisponde ad una delle cause di nullità previste dall'ordinamento italiano. Alla luce di tutte queste considerazioni la Corte di Cassazione respinge il ricorso. Osservazioni Ancora una volta la giurisprudenza si trova ad occuparsi del confronto tra le due diverse forme matrimoniali quella canonica fondata sulla purezza del consenso matrimoniale, consenso che deve essere libero e orientato agli elementi essenziali dell’unione coniugale tra cui l’indissolubilità e l’apertura alla procreazione e quella regolata dall'ordinamento italiano molto più attento all'aspetto negoziale e alla tutela del rapporto effettivamente vissuto. In questo contesto i giudici di legittimità negli anni hanno enucleato una serie di principi utili all’interprete per capire quando la delibazione di un provvedimento ecclesiastico contrasta con l’ordine pubblico e quando invece una situazione di nullità rilevante per l’ordinamento canonico può avere effetti anche nell’ordinamento italiano, con tutte le conseguenze che ne derivano. È in particolare, compito del giudice di merito, si sottolinea, verificare se la causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia da qualificarsi come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, analogamente a uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto oppure se costituisca una mera deficienza caratteriale o una mera immaturità del coniuge, causa di nullità, quest'ultima, che incontra il limite dell'ordine pubblico in caso di convivenza ultra triennale (Cass. 1999/2025). |