La natura accessoria della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e i suoi riflessi sulla regolazione delle spese di lite

25 Agosto 2026

La pronuncia annotata concerne la configurabilità della soccombenza reciproca nell'ipotesi di rigetto della domanda di responsabilità aggravata proposta ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. In particolare, la questione sottoposta al giudice investe la possibilità di attribuire al rigetto di tale domanda autonoma valenza ai fini della compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Massima

La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto accessoria rispetto alla domanda principale, non rileva ai fini dell'accertamento della soccombenza reciproca; il suo rigetto, pertanto, non giustifica la compensazione delle spese di lite, che restano assoggettate al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Il caso

La controversia trae origine da un giudizio instaurato dinanzi al Giudice di pace di Lucera, conclusosi con il rigetto della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva. Con la medesima pronuncia veniva respinta anche la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.

Ritenendo che il mancato accoglimento di entrambe le domande integrasse un'ipotesi di reciproca soccombenza, il giudice disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.

Avverso tale statuizione veniva proposto appello, limitatamente al capo concernente la regolazione delle spese processuali, deducendosi l'erroneità della compensazione disposta dal giudice di primo grado.

La questione

La questione si inserisce nel più ampio dibattito concernente l'individuazione dei presupposti della soccombenza reciproca, quale ipotesi derogatoria al principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.

Il problema interpretativo consiste nello stabilire se il rigetto della domanda di responsabilità aggravata, proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., possa concorrere - unitamente all'esito della domanda principale – a configurare una situazione di reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ovvero se la natura di tale domanda ne escluda qualsiasi autonoma rilevanza ai fini del relativo regolamento.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato i rapporti tra la domanda di responsabilità aggravata e la disciplina delle spese processuali.

In una prima fase è stato affermato che, ai fini della regolazione delle spese, occorre avere riguardo all'esito delle domande proposte dalle parti, prospettandosi la possibilità che il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. rilevi nell'apprezzamento della reciproca soccombenza (Cass., sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 20838).

Successivamente, la Corte di cassazione ha valorizzato la natura della domanda di responsabilità aggravata rispetto alla controversia principale, escludendo che il suo mancato accoglimento possa, di per sé, integrare un'autonoma ipotesi di soccombenza. (Cass., sez. VI-III, ord. 12 aprile 2017, n. 9532; Cass., sez. II, ord. 6 giugno 2022, n. 18036; Cass., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22951).

Difatti, il principio della soccombenza, quale criterio ordinario di regolazione delle spese processuali, implica che soltanto la parte integralmente vittoriosa non possa essere gravata, neppure in minima misura, del relativo onere economico (Cass., 31 agosto 2020, n. 18218); muovendo da tale premessa, la domanda di condanna per responsabilità aggravata, si pone, all'esterno della regiudicanda, della quale costituisce una mera conseguenza processuale, analogamente alla statuizione sulle spese di lite. Essa, pertanto, non concorre a definire il thema decidendum che giustifica l'instaurazione del processo e non può essere posta in rapporto di contrapposizione con la domanda principale ai fini della configurabilità della soccombenza reciproca.

La decisione sulla responsabilità aggravata, al pari di quella concernente le spese processuali, costituisce infatti un effetto accessorio della pronuncia resa sulla domanda oggetto del giudizio e non partecipa direttamente all'accertamento del bene della vita controverso (Cass. civ., 31 maggio 2021, n. 15102); ne consegue che il relativo rigetto non altera l'esito complessivo del giudizio né è idoneo a integrare quell'ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c., quale eccezione al principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c., la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite.

La soluzione giuridica

Benché la motivazione si soffermi diffusamente sulla disciplina della responsabilità processuale aggravata, ricostruendone la natura giuridica, i rapporti con la responsabilità aquiliana e l'ambito applicativo, il Tribunale fonda la soluzione della controversia sulla natura della domanda proposta ai sensi di tale disposizione.

Richiamando il principio affermato da Cass. civ., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22951, la pronuncia riafferma, quindi, che il giudizio sulla soccombenza deve essere condotto esclusivamente alla luce dell'esito della domanda principale; una volta rigettata integralmente quest'ultima, le spese devono essere poste a carico della parte soccombente secondo il criterio ordinario dettato dall'art. 91 c.p.c., non ricorrendo i presupposti derogatori previsti dall'art. 92 c.p.c.

Su tali basi, il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e di quelle del giudizio di appello, in applicazione del principio della soccombenza.

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