Revisione dell’assegno divorzile: onere di provare le circostanze sopravvenute e la loro incidenza sulla capacità economica del coniuge onerato

27 Agosto 2026

La revisione dell’assegno divorzile, anche in presenza di nuova famiglia e nuovi figli, non è automatica: il coniuge onerato deve provare in concreto le circostanze sopravvenute e il loro impatto sulla propria situazione economica rispetto al momento del divorzio.

Massima

Il soggetto che domanda la revisione o l’eliminazione dell’assegno divorzile per aver creato una nuova famiglia con nascita di figlio e conseguenti ulteriori obblighi di mantenimento, ha l’onere di allegare e dimostrare le circostanze sopravvenute ed i loro effetti sulla condizione reddituale-patrimoniale concreta rispetto a quella dell’epoca in cui è stata emessa la pronuncia di divorzio.

Il caso

In primo grado era stata chiesta la revoca dell’onere di corrispondere l’assegno divorzile alla ex moglie allegando quali circostanze sopravvenute di avere costituito una nuova famiglia con la nascita di un figlio e l’intervenuta ulteriore separazione con conseguente nuova obbligazione di mantenimento.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che non era stata allegata idonea documentazione comprovante le condizioni reddituali del ricorrente all'epoca del divorzio, circostanza che impediva di accertare la effettiva riduzione della capacità economica complessiva.

Proposto appello avverso la decisione, la Corte territoriale aveva dato atto della dimostrazione di fatti nuovi quali la creazione di una nuova famiglia, la nascita di un figlio e altra separazione con ulteriore onere di mantenimento per Euro 1.000,00 al mese, ma aveva evidenziato che “nulla poteva affermarsi circa l'effettiva incisione in negativo di detta sopravvenienza sulle capacità reddituali-patrimoniali dell'appellante” e che la circostanza impediva di ricostruire l'andamento complessivo nel tempo della condizione economica dell’onerato e di confrontare la situazione all’epoca del divorzio e quella attuale.

La questione

Qual è il  riparto dell’onere della prova nei procedimenti di revisione dell’assegno divorzile?

Le soluzioni giuridiche

L’art. 9, comma 1 l. n. 898/1970 prevedeva che «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la

partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6».

A far data dal 28 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022, la norma è stata abrogata e la materia è disciplinata dall’art. 473-bis.29 c.p.c. il quale prevede che «Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici».

È stato quindi confermato uno dei principi cardine in materia di diritto di famiglia: le decisioni vengono assunte rebus sic stantibus e un mutamento delle circostanze di fatto, laddove rilevante, legittima la richiesta di modifica della condizioni – anche economiche – al fine di adattare la decisione alle reali e concrete necessità delle parti.

L’ordinanza in commento è relativa ad un procedimento instaurato in data 8 maggio 2023 e, pertanto, la decisione è stata assunta seguendo la procedura del cosiddetto “rito unico”.

Con i diversi motivi di ricorso, in sintesi, si deduceva che la corte territoriale si fosse limitata ad un giudizio di mera “verosimiglianza” della congruità dei redditi dell’onerato e, sotto altro profilo, avesse omesso di valutare sia la effettiva capacità lavorativa della ex moglie beneficiata, sia la rilevanza delle circostanze nuove sopravvenute nel frattempo.

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi rilevando che il ricorrente non aveva assolto l’onere della prova a suo carico poiché non aveva dimostrato quale fosse la propria condizione reddituale al momento della decisione sull’assegno divorzile di cui ha poi chiesto la revoca.

In merito il giudice di legittimità ha ribadito che, se è vero che la sentenza di divorzio, quanto alle questioni di carattere patrimoniale, passa in giudicato “rebus sic stantibus”, il sopravvenire di circostanze nuove non determina automaticamente la modifica o il venir meno dell’assegno.

Il giudice della modifica deve infatti “rimodellare” la situazione precedente tenendo conto dei fatti nuovi, verificando se sia sopravvenuta l’indipendenza economica dell’ex coniuge beneficiario e se le nuove circostanze dedotte e provate da chi richiede la modifica hanno effettivamente determinato uno squilibrio rispetto alla situazione precedente.

Al giudice della modifica non è infatti consentita una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti rispetto a quanto disposto con la sentenza di divorzio, potendo solo compiere un raffronto tra la condizione economica degli ex coniugi all’epoca della decisione e quella attuale, verificando se e quanto i fatti nuovi – allegati e puntualmente provati - abbiano inciso sulla situazione patrimoniale per poi procedere ad adeguare l'importo al nuovo assetto, se del caso anche eliminando l’assegno medesimo (così anche Cass. civ. 14143/2014; Cass. civ. n. 8754/2011, Cass. civ. sez. VI, 29/04/2022, n. 13657, Cass. civ. sez. I, 25/03/2024, n. 7961, Cass. civ. sez. I, 13/05/2025, n. 12816).

Il coniuge onerato che agisce in giudizio per conseguire la modifica dell’importo dell’assegno o per la sua eliminazione, però, ha sia l’onere di dimostrare con precisione i fatti nuovi, sia quello di allegare e provare quale fosse la effettiva condizione all’epoca della decisione. In difetto, infatti, il giudice non può operare il necessario raffronto tra le situazioni con conseguente rigetto della domanda.

Osservazioni

Con l’ordinanza dell’11 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato del giudicato rebus sic stantibus confermando, però, che le circostanze nuove sopravvenute non comportano alcun automatismo.

Se, dunque, la mancata allegazione di fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui è stata emanata la decisione che si intende modificare determina il rigetto della domanda (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119, Cass. civ., sez. VI, 7 settembre 2020, n. 18528), non è comunque sufficiente dimostrare che si sono verificati fatti nuovi, anche rilevanti.

Nel caso in esame, il fatto che l’onerato avesse creato una nuova famiglia, che fosse divenuto padre di un altro figlio e si fosse nuovamente separato, sono indubbiamente circostanze nuove, ma, da sole, non sono sufficienti a determinare la modifica.

In merito, anche Cass. civ. sez. VI, 4 settembre 2020, n. 18522 aveva precisato che “la nascita di un figlio, sebbene costituisca un fatto nuovo che incide sull'assetto precedente, non determina automaticamente la revoca dell'assegno divorzile”, ma con la pronuncia in commento la Corte precisa che il giudice deve poter rivalutare la situazione nel suo complesso e, per farlo, deve avere a disposizione anche i dati relativi alla condizione preesistente.

Nello specifico, il ricorrente ha omesso di dimostrare quale fosse la propria situazione al momento in cui è stata emessa la sentenza di divorzio e, quindi, non ha permesso di confrontare le due diverse condizioni economiche.

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