Il divieto di contatto diretto con il giudice sul procedimento in corso opera anche per l’avvocato-parte?

27 Agosto 2026

Il divieto di cui all’art. 53, comma 2, del Codice Deontologico Forense – "Rapporti con i magistrati" – impedisce al difensore, salvo casi particolari, di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza dell’avvocato della controparte.

Il canone deontologico trova fondamento nella tutela dell’imparzialità dell’organo giudicante. Tale preclusione opera integralmente anche nell’ipotesi in cui l’avvocato rivesta la qualità di parte nel processo. La qualità di "avvocato-parte" non deroga al dovere di lealtà, correttezza e probità del difensore e non consente contatti riservati con il magistrato, a tutela della parità delle armi.

Con recente sentenza (n. 81/2026) il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato nuovamente sui rapporti tra magistrati e avvocati e, in particolare, sul contatto tra l’avvocato-parte e il giudice.

Oggetto del capo di incolpazione è il caso dell’incolpato al quale si contesta la violazione dell’art. 2, comma 1, dell’art. 9, comma 2, dell’art. 19 e dell’art. 53, commi 1 e 2, del Codice Deontologico vigente, per avere lo stesso «in un procedimento in cui egli era parte, assistita da altro avvocato, e la controparte era contumace, interloquito direttamente con il giudice in merito al procedimento in corso, inviandogli via email giurisprudenza e ulteriori considerazioni sulla vicenda oggetto di causa e, dopo essere stato invitato ad astenersi da ulteriori trasmissioni, inviandogli un'ulteriore email di scuse, con la quale precisava che quanto scritto era già stato esposto in giudizio».

L’incolpato eccepiva che il procedimento disciplinare non poteva essere avviato nei confronti di una parte processuale solo per il fatto che si trattasse anche di un difensore, a pena di disparità di trattamento rispetto all’altra parte, priva di tale qualifica.

All’esito del procedimento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, ritenuta l’esistenza delle violazioni dei canoni deontologici di cui agli artt. 2, 9, 19 e 53 del Codice Deontologico Forense, chiariva che la giustificazione addotta – ossia che il contatto via e-mail fosse stato effettuato come parte e non come difensore – non aveva rilievo scriminante, in quanto comunque idoneo a ledere l’immagine e la dignità della professione forense. Vista la lieve entità del fatto, le scuse immediate e il comportamento complessivamente scusabile, il Consiglio Distrettuale di Disciplina irrogava la sanzione del richiamo verbale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Codice Deontologico Forense.

L’incolpato proponeva tempestiva impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale riteneva ammissibile il ricorso – anche avverso la sanzione del richiamo verbale – in conformità a consolidata giurisprudenza, secondo cui tale richiamo costituisce comunque un provvedimento afflittivo (CNF, n. 209/2021). Il Consiglio Nazionale Forense confermava il richiamo verbale sulla base delle seguenti considerazioni.

Alla base della decisione di primo grado vi era la violazione dei precetti di cui all’art. 2 ("Norme deontologiche e ambito di applicazione") e all’art. 9 ("Doveri di dignità, probità, decoro e indipendenza") che, rispettivamente, estendono l’ambito di applicazione delle norme deontologiche «anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense” e impongono il rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza “anche al di fuori dell’attività professionale».

«Tale argomento è, dunque, dirimente rispetto alle argomentazioni difensive, in piena conformità con la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti: Sez. Un., sentenza n. 26368 del 10 ottobre 2024: “L’art. 9 del Codice Deontologico impone all’avvocato di comportarsi con dignità e decoro anche al di fuori della vita professionale”) e domestica [ex plurimis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 5 settembre 2024: “Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettano l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta, con contestuale perdita di credibilità della categori”]. È principio consolidato che l’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione – e quindi anche nella dimensione privata e non solamente nell’esercizio professionale – con la dignità e il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e dal ruolo che ricopre nella società, e in particolare che debba in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive».

L’art. 53 del Codice Deontologico Forense, riguardante i rapporti con i magistrati, rappresenta – secondo il Consiglio Nazionale Forense – una specificazione dei generali doveri di correttezza, lealtà e probità nell’esercizio dell’attività professionale, applicabili all’avvocato «in ogni situazione – e quindi anche nella dimensione privata e non solamente nell’esercizio professionale» (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 5 settembre 2024).

La sentenza in commento ci ricorda che Avvocato lo si è sempre: nell’esercizio dell’attività professionale come nella vita privata. Il dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza si rafforza ulteriormente quando egli diventa parte nel processo, perché proprio a lui, per primo, è richiesta la piena conoscenza delle norme deontologiche.

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