Condotta antisindacale nell’applicazione unilaterale di un diverso CCNL da parte dell’impresa aderente ad associazione datoriale

28 Agosto 2026

È antisindacale l’applicazione unilaterale di un diverso CCNL da parte di un’impresa iscritta ad un’associazione datoriale che sta trattando con i sindacati in ordine alla migrazione da un CCNL ad un altro

Massima

Costituisce condotta antisindacale l’applicazione da parte di un’impresa iscritta ad un’associazione datoriale di un CCNL diverso rispetto a quello applicato in base al vincolo associativo e del quale l’associazione datoriale sta trattando con i sindacati la migrazione verso altro CCNL. L’applicazione unilaterale del CCNL operata dall’azienda è lesiva dell’immagine del sindacato e idonea a rendere vano il ruolo e l’effettività dell’azione dello stesso.

Il caso

Un sindacato agisce, ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, ai fini della declaratoria di antisindacalità della condotta di una società che durante una trattativa, tra l’associazione datoriale cui l’impresa aderisce e i sindacati, sulla migrazione dal CCNL SAFI al CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari, ha unilateralmente applicato a tutti i lavoratori altro CCNL (Agenzie di sicurezza AISS), non sottoscritto dal sindacato ricorrente, ed ha altresì stipulato un contratto di prossimità con un sindacato privo della necessaria rappresentatività, peggiorando così il trattamento economico-normativo dei lavoratori.

La questione

La scelta del contratto collettivo da applicare per un’impresa iscritta ad un’associazione datoriale è libera? Il preventivo confronto sindacale è necessario? La sottoscrizione di un contratto di prossimità con un sindacato non comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale costituisce condotta antisindacale diversa rispetto al cambio di contratto collettivo applicato?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’opposizione a decreto ex art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300, ha confermato l’antisindacalità del comportamento datoriale che «in violazione dei principi di correttezza e di buona fede, e in violazione del proprio diritto all’informativa e alla consultazione in tema di accordi sui temi di lavoro stabilito dal d.lgs. n.25/2007, mentre era in corso una trattativa per la migrazione dal CCNL SAFI (scaduto nel 2015) al CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari (sottoscritto da CGIL), ha improvvisamente applicato altro CCNL (Agenzie di sicurezza AISS), sottoscritto da UGL, a tutti i lavoratori, compresi i propri rappresentanti sindacali presenti in azienda e i dipendenti iscritti alla Filcams, e altresì stipulato un accordo integrativo di prossimità con UGL, soggetto non legittimato, in quanto privo della necessaria rappresentatività; introducendo per tutti i lavoratori condizioni peggiorative del trattamento economico-normativo».

La società ricorrente critica la necessità di avviare un confronto ed una consultazione con Filcams, in quanto la stessa non avrebbe svolto trattative in ordine alla su indicata migrazione ed in quanto tale iniziativa di migrazione contrattuale fosse esclusivamente riconducibile all’associazione datoriale (Più Servizi) cui la società aderisce. Sostiene, inoltre, di essere libera di adottare il CCNL Agenzie di sicurezza AISS, nonché la legittimità di sottoscrivere con UGL un contratto di prossimità in quanto sindacato comparativamente più rappresentativo.

Il giudice osserva come Filcams fosse stata coinvolta, per il tramite di Più Servizi, nel confronto per la stipula di un accordo sulle ferie solidali e nella discussione in merito al CCNL SAFI applicato dalla società e scaduto da tempo, nonché sull’eventualità del passaggio al CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalla medesima associazione datoriale cui l’impresa aderisce.

Nonostante la trattativa in corso, la società, senza alcuna informativa alle organizzazioni sindacali coinvolte nella stessa, e senza disdetta dall’adesione a Più Servizi, applica a tutto il personale, compresi i lavoratori iscritti alle sigle sindacali non firmatarie, il CCNL Agenzia di sicurezza AISS in sostituzione del CCNL SAFI ed il contratto di prossimità sottoscritto con UGL.

Il Tribunale constata l’evidente interesse di Filcams «ad essere informata e a confrontarsi con la società sulla novazione contrattuale» che avrebbe inciso sulle condizioni di lavoro e che, pertanto, richiedeva da parte della società « ai sensi di legge e dei canoni di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali, idonea informativa, o comunque un coinvolgimento, alle rappresentanze dei lavoratori Filcams e a Filcams, ai fini di un eventuale confronto e ricerca di accordo sulle decisioni aziendali». Tale estromissione del sindacato «è oggettivamente lesiva dell’immagine della Filcams e idonea a rendere vano il ruolo e l’effettività dell’azione del sindacato escluso, come detto, dotato di elevata rappresentatività ed avente in azienda una propria rappresentanza sindacale e un numero apprezzabile di iscritti». Connotandosi, così, il carattere antisindacale della condotta datoriale.

Quanto alla sottoscrizione di un contratto di prossimità con UGL, il Tribunale ritiene non provato che la stessa sia un’associazione comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 537/2019, il giudice evidenzia come «il concetto di sindacato “comparativamente più rappresentativo” presuppone, diversamente dal concetto di “maggiore rappresentatività”, una selezione delle associazioni sindacali sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Quindi è possibile che tra le organizzazioni sindacali soggette a selezione più siano quelle maggiormente rappresentative; tuttavia, solo una è quella comparativamente più rappresentativa di tutte le altre (Trib. Trento, 10 settembre 2020, n. 120)».

Tale caratteristica di comparata maggiore rappresentatività, vista anche la mancata contestazione da parte della società ricorrente, va riconosciuta alla Filcams CGIL, anche in base alla documentazione prodotta dalla stessa che ne attesta il numero degli iscritti e la rilevanza, anche per diffusione, dei CCNL sottoscritti, rispetto a UGL.

Il Tribunale rileva, pertanto, che la sottoscrizione di un contratto di prossimità con un soggetto privo della rappresentatività richiesta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 138/2011, «integra un’illegittima forma di sostegno ad un’organizzazione sindacale, vietata dall’art. 14 Stat. Lav. a tutela dell’indipendenza e della libertà sindacale; condotta idonea ad alterare i rapporti sindacali. sovvertendone gli equilibri».

Osservazioni

La sentenza del Tribunale di Genova interviene sull’annoso problema dell’applicazione del contratto collettivo e sul cambio della disciplina collettiva applicabile.

Occorre ricordare che l’applicazione del contratto collettivo può avvenire: 1) tramite un vincolo associativo (l’impresa si iscrive all’associazione datoriale stipulante il CCNL e si obbliga ad applicare lo stesso); 2) tramite un vincolo applicativo assunto a livello aziendale (il datore di lavoro stipula un contratto aziendale nel quale assume l’obbligo ad applicare, per quanto non disciplinato, un determinato CCNL); 3) tramite un vincolo assunto a livello individuale (attraverso la clausola di rinvio ovvero un comportamento concludente).

Nel caso in esame, l’impresa risulta iscritta ad un’associazione datoriale firmataria del CCNL applicato e, dunque, l’applicazione di tale CCNL deriva dal vincolo associativo che l’impresa ha contratto con la propria associazione a seguito dell’iscrizione. Ne consegue che ai fini della disapplicazione del CCNL è necessario lo scioglimento del vincolo associativo per il tramite del recesso dall’associazione datoriale (cfr. Cass. 11 novembre 2025, n. 29737). Recesso che l’impresa non ha esercitato.

La sentenza constata come il CCNL SAFI fosse, però, scaduto nel 2015 e fosse stato, nel 2022, disdettato da una delle sigle sindacali firmatarie, ciò potrebbe far ritenere che l’efficacia dello stesso – al di là della sua ultrattività, su cui la sentenza nulla dice – fosse terminata e, pertanto, le parti firmatarie non fossero più vincolate alla sua applicazione (cfr. Trib. Lecco 13 maggio 2022). Sennonché occorre considerare che l’associazione datoriale, cui l’impresa è iscritta, decide di avviare una trattativa per la migrazione dal CCNL SAFI al CCNL Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari e che tale trattativa risulta vincolante nei confronti dell’impresa a seguito del vincolo associativo contratto. La scadenza del CCNL SAFI non libera, quindi, l’impresa dal vincolo applicativo dello stesso poiché è l’associazione datoriale cui aderisce che stabilisce, in base al vincolo associativo, la disciplina collettiva cui dare applicazione a valle della trattativa di migrazione.

Ciò non impedisce, da un lato, all’impresa di esercitare il recesso dall’associazione e di liberarsi conseguentemente dal vincolo associativo cui discende l’applicazione del CCNL, né, dall’altro, di applicare un diverso CCNL a seguito di uno dei vincoli sub 2) e 3) dianzi esposti. In quest’ultimo caso, ne consegue la necessità di una trattativa con i sindacati aziendali (ipotesi sub 2), tra cui Filcams vista la presenza di sue r.s.a. nell’impresa, ovvero con i singoli lavoratori (ipotesi sub 3).

La stipula di un contratto di prossimità con un sindacato non comparativamente più rappresentativo costituisce, invece, una condotta antisindacale del tutto distinta rispetto a quella della applicazione unilaterale di un diverso CCNL. L’art. 8, d.l. n. 138/2011 stabilisce, infatti, che «le specifiche intese» possano essere realizzate da «contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti». Di guisa che il grado di rappresentatività richiesto dalla norma è esclusivamente riferito alle specifiche intese ed alla disciplina da queste definita, sicché le stesse non possono realizzarsi se siglate da soggetti non legittimati in base al grado di rappresentatività richiesto dalla norma. Ciò non incide sull’applicazione del CCNL, il cui vincolo discende, come visto, da altre fonti.

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