Rider, dal caldo alle scarpe: la sentenza di Torino riscrive gli obblighi di sicurezza

31 Agosto 2026

Nel rapporto di lavoro subordinato, la valutazione dei rischi e le raccomandazioni rivolte al lavoratore non esauriscono l’obbligo di prevenzione quando non risultino tradotte in misure organizzative e dispositivi concretamente idonei rispetto ai rischi della prestazione. In sede cautelare, tuttavia, gli ordini datoriali possono essere pronunciati soltanto per rischi specificamente allegati e suscettibili di immediato accertamento; restano quindi escluse le pretese che richiedano un’istruttoria tecnica non compatibile con il rito sommario.

Un provvedimento cautelare del Tribunale di Torino affronta la sicurezza del rider assunto come lavoratore subordinato. Accolte, nei limiti dell’urgenza, le domande concernenti caldo, intemperie, smog, primo soccorso e accesso ai servizi igienici; respinte quelle sul rischio rapina e sull’obbligo di fornire un veicolo specifico. Il dato centrale è l’effettività della prevenzione: il DVR è indispensabile, ma non sostituisce le misure concretamente attuate.

L’art. 2087 c.c. nell’organizzazione algoritmica della consegna. Il provvedimento in commento è un’ordinanza cautelare resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Torino nella controversia R.G.L. n. 5811/2026. La vicenda riguarda un addetto alle consegne il cui rapporto, secondo quanto riportato nel provvedimento, era stato ricondotto alla subordinazione.

Il ricorrente denunciava l’inadeguatezza delle misure prevenzionistiche rispetto a una prestazione resa prevalentemente all’esterno: esposizione al caldo e alle intemperie, smog, attività in solitaria, carenza di presidi di primo soccorso e indisponibilità di servizi igienici. La datrice di lavoro opponeva di avere elaborato un DVR dedicato, di avere effettuato la sorveglianza sanitaria e di avere previsto procedure per la gestione dell’emergenza calore.

Il Tribunale accoglie il ricorso solo in parte, ma la linea argomentativa è significativa. La sicurezza non può essere rimessa esclusivamente alla prudenza o all’autovalutazione del lavoratore. La possibilità di sospendere la consegna in presenza di condizioni meteorologiche avverse può costituire una cautela utile, ma non sostituisce l’obbligo datoriale di predisporre misure tecniche, organizzative e protettive adeguate.

Il ragionamento si colloca nel perimetro dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. n. 81/2008. Quest’ultimo impone che le misure di sicurezza, igiene e salute non comportino oneri finanziari per i lavoratori. Il giudice valorizza il punto con particolare nettezza: non è sufficiente che il datore individui nel DVR il rischio da microclima o da inquinamento atmosferico, se poi la risposta operativa si riduce a un consiglio rivolto al dipendente.

Dalla valutazione del rischio alla misura effettiva. Nel caso esaminato, l’ordinanza impone alla società, entro il limite temporale indicato nel dispositivo, misure riferite al lavoro in condizioni di caldo intenso e a ulteriori rischi ambientali. Sono previste, tra l’altro, dotazioni protettive e idonei presidi contro l’esposizione solare, la fornitura di acqua e strumenti di idratazione, mascherine filtranti, indumenti e calzature contro pioggia, freddo e scivolamento, nonché l’individuazione di un luogo di riparo per eventi meteorologici avversi.

Non si tratta, però, di un catalogo generale e automatico di dotazioni per ogni rider. Il punto giuridicamente rilevante è diverso: le misure devono essere selezionate in funzione del rischio concretamente valutato e dell’effettiva modalità di esecuzione della prestazione. Anche la distinzione tra DPI in senso tecnico e altri presidi organizzativi non esclude il dovere di protezione: l’art. 74 del d.lgs. n. 81/2008 definisce il DPI, ma la tutela datoriale non si esaurisce nella mera consegna dei dispositivi qualificabili come tali.

La decisione coglie così un profilo essenziale del lavoro su piattaforma: la prestazione può essere organizzata digitalmente, ma il rischio resta fisico e territoriale. Temperatura, traffico, esposizione solare, qualità dell’aria, condizioni del manto stradale e assenza di una sede stabile incidono direttamente sulla salute del lavoratore e richiedono misure verificabili.

Servizi igienici e primo soccorso: la prestazione esterna non è una zona franca. L’ordinanza riconosce rilievo anche alla mancanza di servizi igienici presso il punto di riferimento del rider. Il giudice ne ricava l’obbligo di assicurare un accesso effettivo, anche mediante convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi idonei.

L’affermazione va letta con attenzione. L’art. 63 del d.lgs. n. 81/2008 e l’Allegato IV regolano i requisiti dei luoghi di lavoro; il provvedimento non equipara automaticamente ogni spazio urbano a una sede aziendale. Individua, piuttosto, nell’accesso ai servizi igienici un’esigenza minima di dignità, igiene e salute, alla quale il datore deve dare una risposta organizzativa effettiva anche quando la prestazione si svolga fuori dalla sede.

Parimenti puntuale è il richiamo al d.m. n. 388/2003. Per i lavoratori che operano in luoghi isolati e diversi dalla sede aziendale, l’art. 2, comma 5, impone la fornitura del pacchetto di medicazione previsto dall’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza sanitaria.

La pronuncia non accoglie tutte le domande del lavoratore. Quanto al rischio di aggressione o rapina, il Tribunale rileva l’assenza di allegazioni specifiche su episodi concreti, aree, fasce orarie e reale esposizione al rischio. Non basta, dunque, il richiamo a un fenomeno socialmente noto: nel cautelare occorre dimostrare un pericolo individualizzato, attuale e concreto.

Respinta anche la richiesta di un veicolo a pedalata assistita o motorizzato con portacarichi. Il giudice rileva criticità nella valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico, ma reputa necessari ulteriori elementi tecnici sulla giornata lavorativa, sui carichi trasportati, sulle distanze, sulle pause e sulle caratteristiche dello zaino e del mezzo. Il provvedimento esclude inoltre che esista una disposizione che imponga, in via generale, l’uso di una bicicletta omologata per il trasporto dei carichi.

La conclusione è equilibrata. Il DVR non è un documento difensivo autosufficiente: deve trasformarsi in prevenzione praticata. Ma l’effettività della tutela non consente scorciatoie probatorie. Nel lavoro dei rider, come in ogni lavoro esterno e mobile, la protezione va progettata sulla realtà della prestazione e provata nei suoi presupposti concreti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.