In caso di licenziamento illegittimo l’indennità di cui all’art 3 del d.lgs. n. 23/2015 deve essere liquidata dal giudice al lordo

04 Agosto 2026

L'indennità risarcitoria ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015 va versata al lavoratore al lordo o al netto?

L’indennità prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 deve essere riconosciuta al lordo, poiché il parametro legale di quantificazione è rappresentato da un numero di mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. e, quindi, da un importo retributivo assunto nella sua misura lorda. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l’accertamento dei crediti di lavoro in sede di cognizione comporta la loro liquidazione al lordo delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore; ciò è stato affermato sia rispetto agli importi dovuti a titolo retributivo sia rispetto ai crediti risarcitori parametrati sulle retribuzioni a titolo di lucro cessante, quale l’indennità conseguente al licenziamento illegittimo. È, infatti, a un momento successivo alla pronuncia giudiziale, e perciò nella fase esecutiva del pagamento, che devono determinarsi le quote da destinare all’assolvimento degli obblighi relativi al fisco, agli enti di previdenza ed al lavoratore. In tale quadro, è chiaro che, una volta espressa la condanna giudiziale in importi lordi, al momento del pagamento vanno svolte le valutazioni in ordine ai versamenti da eseguire al fisco o agli enti di previdenza. Quanto al fisco, è pacifico che in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), come è rispetto al risarcimento per licenziamento illegittimo (Cass., sez. V., 27 marzo 2023, n. 8615; Cass., sez. V, 21 febbraio 2019, n. 5108). In sintesi, dunque, la liquidazione giudiziale ha ad oggetto l’ammontare complessivo del credito spettante al lavoratore, dovendo le ritenute essere operate, secondo le disposizioni di legge vigenti, nella successiva fase del pagamento. Cfr.: Cass., sez. lav., 01 aprile 2026, n. 8067.

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