Lavoratori con permesso di soggiorno impiegati in attività non specializzate di manutenzione di immobili

13 Agosto 2026

Assunzione di operai albanesi con regolare permesso di soggiorno. Sono solo manovali, non specializzati e dedicati alla manutenzione degli immobili. È possibile assumerli con un contratto di multiservizi, non proprio come edili? E se sì, quanto ci verrebbero a costare per un impegno di cinque giorni settimanali?

Non si rinvengono ostacoli normativi nell’assunzione di cittadini albanesi ove questi siano già in Italia e siano titolari di un permesso di soggiorno valido che consenta lo svolgimento di attività lavorativa. In tal caso, infatti, possono essere assunti come qualsiasi altro lavoratore subordinato, previa verifica del titolo di soggiorno e ordinaria comunicazione obbligatoria di assunzione https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome). Con riferimento al C.C.N.L., è possibile fare riferimento a quello applicato al settore Multiservizi ove l’attività svolta dagli operai sia effettivamente riconducibile alle attività individuate, seppur a titolo esemplificativo, all’art. 1 del medesimo C.C.N.L. Diversamente, qualora la prestazione lavorativa consista in lavori edili in senso proprio (ad es. attività, anche semplici, di cantiere), il riferimento corretto è il C.C.N.L. Edilizia (eventualmente riconoscendo la qualifica di 1° livello - “operai comuni”). Su tale ultimo punto, infatti, si rammenta che il contratto collettivo di lavoro deve essere coerente con il tipo di attività esercitata in concreto dai lavoratori, tenuto conto della sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta negli stessi contratti collettivi (cfr.: Cass., sez. lav., n. 27719/2025).  Con riferimento, invece, ai costi, ipotizzando la stipulazione di un contratto di lavoro full-time (art. 30 C.C.N.L.) su 5 giorni, il contratto collettivo del settore Multiservizi individua i minimi lordi mensili a seconda del livello di inquadramento (art. 10 C.C.N.L.) e, pertanto, si rinvia alla tabella relativa aggiornata (art. 73 C.C.N.L., avente decorrenza dal 1° luglio 2025). A tali valori deve essere sommato il “costo aziendale” reale del dipendente, inclusivo, ad esempio, degli oneri contributivi e assicurativi.

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