Caregiver e procedure di mobilità nel settore scolastico
31 Agosto 2026
Nel settore scolastico la legge e il C.C.N.L. applicato non prevedono che il lavoratore, il quale assista un familiare in situazione di handicap grave, sia titolare di un diritto soggettivo assoluto e incondizionato alla precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale. L’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 riconosce, infatti, al lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il proprio consenso. L’inciso «ove possibile» assume rilievo decisivo, poiché esclude la configurabilità di un diritto incomprimibile e impone un bilanciamento tra l’interesse del caregiver all’assistenza del familiare e gli altri interessi di rilievo costituzionale coinvolti, tra cui quelli riconducibili all’art. 97 Cost., in punto di buon andamento, imparzialità e corretta organizzazione degli uffici pubblici. Nelle organizzazioni complesse, e segnatamente nel settore scolastico, il prefato art. 33, comma 5, deve essere applicato compatibilmente con le esigenze collegate allo svolgimento delle operazioni di mobilità, le quali sono dirette non solo a soddisfare le esigenze individuali di avvicinamento alla sede familiare, ma anche a garantire un’adeguata copertura degli ambiti territoriali e la funzionalità del servizio pubblico. In applicazione dell’art. 40, d.lgs. n. 165/2001 la contrattazione collettiva può graduare la precedenza riconosciuta al lavoratore caregiver, distinguendo tra mobilità interprovinciale, mobilità infraprovinciale e assegnazione provvisoria, oppure prevedendo punteggi aggiuntivi in luogo di una precedenza assoluta, purché la tutela della disabilità sia complessivamente garantita. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza europea in materia, deve ritenersi che le clausole della contrattazione collettiva non integrino una discriminazione ove non riconoscano al lavoratore-caregiver una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale, qualora il sistema negoziale assicuri comunque misure di favore. (Cfr.: Cass., sez. lav., 17 luglio 2026, n. 23386). |