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A sostegno di quanto affermato, i giudici di legittimità hanno optato per un’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata della normativa di settore.
In primis, è stato osservato che l’art. 36 comma 5, l. n. 247/2012, nel disciplinare la competenza giurisdizionale del C.N.F., individua, quali destinatari ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della decisione del C.N.F., gli «interessati». L’utilizzo del sostantivo plurale riflette la circostanza che la competenza giurisdizionale del C.N.F., riguardando i molteplici ambiti materiali individuati dal primo comma della norma in questione, coinvolge diversi centri di interesse: con riferimento al procedimento disciplinare, il soggetto interessato è senz’altro il professionista incolpato, nonostante anche il Consiglio dell’Ordine presso cui lo stesso è iscritto possa assumere tale qualifica, essendo legittimato a impugnare sia la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia, conseguentemente, la sentenza emessa da quest’ultimo in sede di legittimità.
Il quarto comma del medesimo articolo, nell’imporre che le decisioni del C.N.F. vengano notificate «all’interessato», conferma l’intento del legislatore di vincolare il perfezionamento della notifica del provvedimento direttamente nei confronti del soggetto incolpato.
Ciò posto, la Suprema Corte ha ricordato che, nell’ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni sono rivolte al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e, pertanto, il difensore diviene il centro tecnico di imputazione della conoscenza di ogni atto processuale.
Al contrario, nell’ambito del procedimento disciplinare forense il legislatore si è discostato da tale impostazione e ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato, in considerazione della natura del giudizio, volto a incidere direttamente sullo status dell’iscritto all’albo e, dall’altro, in virtù della particolare qualità soggettiva dell’incolpato, in considerazione della quale egli è in grado di comprendere il contenuto della decisione, i rimedi esperibili e gli effetti derivanti dalla sua notificazione.
In tal senso, l’assistenza tecnica nel giudizio dinanzi al C.N.F. si configura quale mera facoltà riconosciutagli dalla disciplina di settore ai sensi dell’art. 60 comma 4, r.d. n. 37/1934 che, invero, fa riferimento al professionista interessato, ossia a colui che può avvalersi dell’assistenza di un avvocato, chiarendo così che «l’interessato» è il soggetto incolpato nell’ambito del procedimento disciplinare.
La conferma del rilievo derogatorio della disciplina di settore rispetto al codice di rito è altresì fornita dall’art. 37, l. n. 247/2012, secondo il quale le norme del c.p.c., ad eccezione delle disposizioni sull’astensione e sulla ricusazione, hanno un ruolo suppletivo rispetto alla regolamentazione particolare che, per ogni singolo istituto, è dettata dalla legge professionale (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2020, n. 24896). È, infatti, la stessa legge professionale ad aver ritenuto superflua la mediazione tecnica che normalmente giustifica, nell’ambito del processo civile, l’individuazione del procuratore costituito quale soggetto destinatario unico delle comunicazioni e delle notificazioni, a garanzia dello stesso diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
D’altra parte, già prima della disciplina positiva sul domicilio digitale, le stesse Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, in tema di domiciliazione ex lege presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio nel luogo del giudizio, rilevando che il sistema delle notificazioni non poteva più reggersi su coordinate di tipo topografico. In questo senso emergeva un progressivo cambiamento del contesto normativo e un favor del legislatore per le modalità semplificate rese possibili dalla diffusione delle comunicazioni elettroniche.
Successivamente, la stessa Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2018, n. 19526) ha confermato che la notificazione mediante deposito presso il C.N.F., tradizionalmente ammessa in mancanza di elezione di domicilio in Roma, non poteva ritenersi automaticamente valida ogni volta che l’interessato risultasse titolare di un domicilio digitale accessibile.
Superando così il modello fondato sulla domiciliazione fisica, si è delineato il corollario secondo cui, essendo il ricorso a modalità differenti rispetto alla notificazione al domicilio digitale dell’interessato ammissibile soltanto nei casi ex lege, l’utilizzo di un canale diverso non può considerarsi idoneo a produrre gli effetti decadenziali tipici della notificazione all’interessato qualora non risulti dedotta né dimostrata l’inaccessibilità alla stessa per causa a lui non imputabile.
A seguito dell’introduzione del domicilio digitale nel 2012, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che il domicilio digitale corrisponde all’indirizzo P.E.C. che ogni avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, rappresentando questo l’unico recapito rilevante ai fini processuali (Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620).
Ne deriva che, nell’architettura dell’art. 36, l. n. 247/2012, il riferimento all’«interessato» esprime l’individuazione della persona fisica destinataria dell’atto e non la scelta di un luogo fisico: in tal senso, il domicilio digitale dell’incolpato costituisce il punto di sintesi in cui l’esigenza di notifica personale si fonde con la modalità telematica prescritta dalla legge.
La soluzione seguita dalle Sezioni Unite risulta coerente con i principi di effettività del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost. Se, invero, lo scopo della notificazione è quello di assicurare al destinatario la concreta possibilità di conoscere l’atto processuale, ne deriva che la sola ricezione dell’atto da parte del difensore dell’incolpato non può sostituire, ai fini dell’art. 36, la notificazione al soggetto «interessato», anch’esso fornito dello statuto professionale del proprio difensore.
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