Aggravamento delle misure di prevenzione e giudice naturale: la Corte d’appello di Roma rimette alla Consulta l’interpretazione dell’art. 11, co. 2, Codice antimafia

La Redazione
01 Settembre 2026

Il principio di diritto fondamentale affermato dall’ordinanza è che la locuzione «dall’organo dal quale fu emanato» contenuta nell’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011 individua in modo statico il giudice competente a revocare o modificare la misura di prevenzione, inclusi gli aggravamenti, nel solo organo che ha emesso il decreto genetico, senza che la pendenza dell’appello possa spostare la competenza alla Corte d’appello, pena la violazione di giudice naturale, uguaglianza, diritto di difesa e terzietà.

La Corte d’appello di Roma, IV sezione penale, con ordinanza del 23 aprile 2026 ha sospeso il procedimento di prevenzione relativo a G.L., sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di competenza sull’aggravamento delle misure personali.

Nel caso concreto, durante la pendenza dell’appello avverso il decreto genetico di applicazione della misura, la Procura aveva proposto l’aggravamento per reiterate violazioni dell’obbligo di soggiorno e frequentazione di pregiudicati; il Tribunale di Roma ha trasmesso gli atti alla Corte d’appello ritenendola competente, in linea con l’orientamento della Cassazione che attribuisce al giudice di secondo grado il potere di decidere sull’aggravamento in pendenza di impugnazione.

La Corte romana contesta tale lettura, ritenendo che il dato letterale dell’art. 11, comma 2, (“dall’organo dal quale fu emanato”) individui in modo statico il giudice competente nel solo organo che ha emesso il decreto applicativo, senza distinguere tra misura esecutiva e definitiva. L’interpretazione giurisprudenziale, fondata su una distinzione pretoria non recepita dal legislatore, produrrebbe effetti irragionevoli: la perdita di un grado di merito dipenderebbe casualmente dai tempi di definizione dell’appello, con violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del giudice naturale precostituito per legge.

Inoltre, l’attribuzione alla stessa Corte d’appello del giudizio sull’aggravamento mentre è pendente l’appello sul decreto genetico determinerebbe una commistione di ruoli incompatibile con le esigenze di terzietà e imparzialità del giudice, in contrasto con l’art. 111 Cost. La Corte chiede quindi una pronuncia interpretativa della Consulta che riaffermi la competenza del tribunale emittente sull’aggravamento, indipendentemente dallo stato e dal grado del giudizio di impugnazione.

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