Esercizio dell’impresa da parte di uno dei coniugi e comunione de residuo

03 Settembre 2026

La pronuncia esamina la comunione de residuo nei beni destinati all’impresa individuale di un coniuge, chiarendo il rapporto tra comunione legale, beni personali e diritto di credito dell’altro coniuge al momento dello scioglimento della comunione.

Massima

Nel regime della comunione legale i beni, acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte di costui, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, prendono a far parte della comunione de residuo e rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178cod. civ.; non si applica, pertanto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 c.c. laddove consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente rilasciando una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione, poiché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

Il caso
Dopo la separazione personale tra i coniugi Tizio e Sempronia, la donna, intervenuto lo scioglimento della comunione legale con il marito, aveva agito in giudizio davanti al Tribunale di Trento per richiedere (e aveva poi ottenuto) la divisione dei beni caduti in comunione, sulla base di un progetto divisionale affidato ad una CTU.
Il marito, costituendosi in giudizio, si era opposto all’attribuzione alla coniuge di una porzione di edificio e di alcuni terreni; in particolare l’edificio, oggetto di ristrutturazione per l’avvio di un’impresa agrituristica, gli era pervenuto in forza di successione e, dunque, nella prospettiva del convenuto, avrebbe dovuto essere considerato bene personale, escluso dalla comunione.
L’acquisto dei terreni era stato realizzato, invece, con la partecipazione della coniuge, che aveva dichiarato come questi fossero destinati all’esercizio della professione di agricoltore del marito e, dunque, li riteneva anch’essi esclusi dalla comunione.
La controversia è pervenuta in Cassazione dopo la conferma del provvedimento di prime cure da parte della Corte territoriale trentina.

La questione

I beni immobili o mobili registrati, destinati all’esercizio dell’impresa agricola, avviata e gestita da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, sono oggetto di comunione differita, ovvero rientrano tra i beni, destinati all’esercizio di una professione, come tali esclusi ex art. 179, lett. d) c.c. dalla comunione de residuo?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, la riforma del 1975 ha profondamente modificato la disciplina del regime patrimoniale della famiglia, individuando la comunione come regime patrimoniale legale, operante automaticamente per effetto del matrimonio, a condizione che esso non sia convenzionalmente derogato dai coniugi (art. 159 c.c.). La “scelta” della comunione quale regime patrimoniale legale è correlata all’obbiettivo della riforma di conferire attuazione e maggior risalto ai principi di eguaglianza e di solidarietà tra i coniugi (v. art. 29, secondo comma, Cost.).
La comunione legale regola il c.d. momento distributivo della ricchezza familiare: i beni acquistati in costanza di matrimonio appartengono, dal principio e, in parti uguali, ad entrambi i coniugi, indipendentemente dalla provenienza del denaro impiegato per l’acquisto. Come noto, peraltro, non tutti gli acquisti, compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio, sono oggetto di comunione “immediata”. Alcuni beni costituiscono oggetto della comunione solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della stessa. Si parla per quest’ultimi di “comunione de residuo” o comunione “differita” in quanto la loro caduta in comunione non è immediata, diventando operativa soltanto all’insorgere di una causa di scioglimento della comunione e sempre a condizione che i beni ancora sussistano in quel preciso frangente (le cause di scioglimento della comunione sono individuate all’art. 191 c.c., tra di esse v’è la separazione personale dei coniugi).
Oltre gli acquisti, la comunione immediata ha ad oggetto anche le “aziende”, gestite da entrambi i coniugi, costituite in costanza di matrimonio. L’improprio riferimento del legislatore al termine “azienda”, che è un complesso di beni, è sovrapposto a quello di impresa.
È bene precisare, peraltro, che il caso in commento non riguarda un’impresa esercitata in forma societaria da uno dei coniugi (nel caso di società di capitali, potrebbe solo riferirsi alla caduta in comunione della “quota” societaria e non dei beni, facenti parte il patrimonio della società, che continuando ad appartenere a questa anche dopo lo scioglimento della comunione), bensì in forma individuale.
Vi è però un’importante deroga, sancita all’art. 178 c.c. e che riguarda appunto l’impresa, gestita personalmente da uno solo dei coniugi senza l’apporto dell’altro, come nel caso in esame. Detta norma stabilisce, infatti, che i beni destinati all’esercizio dell’impresa, costituita dopo il matrimonio, si considerano oggetto in via esclusiva di comunione de residuo.
L’art. 177, lett. b) e c) considera i frutti e i proventi dell’attività d’impresa separata di ciascuno dei coniugi, oggetto altresì di comunione differita.
Dalla comunione (immediata o de residuo) sono espressamente esclusi i c.d. beni personali, tra i quali quelli pervenuti ad uno dei coniugi a titolo di successione/donazione e i beni, destinati all’esercizio individuale della professione (in base alla lett. d) dell’art. 179 c.c.). Va peraltro rimarcato come, l’acquisto di immobili, destinati all’esercizio dell’attività professionale, può essere escluso dalla caduta in comunione, in quanto l’altro coniuge abbia comunque partecipato al rogito, rendendo una specifica dichiarazione di riconoscimento di tale destinazione (art. 179 c.c., ultimo capoverso).
Nel caso in esame, il marito aveva ristrutturato una porzione di edificio, che aveva ereditato dal suo defunto padre e aveva ivi stabilito la sede della sua azienda agrituristica. Egli aveva sostenuto in giudizio che detto bene non potesse rientrare nella comunione in quanto ereditato dal padre e, quindi, fosse da considerarsi come bene strettamente personale.
Per quanto riguarda l’acquisto dei terreni, considerato che la moglie aveva partecipato al rogito, dichiarando che detti beni fossero destinati all’esercizio della professione del marito, costui ne ricavava che pure gli stessi fossero da considerarsi esclusi dalla comunione.
La tesi del marito non ha trovato riscontro nei giudici di merito, che hanno ritenuto come tanto l’edificio quanto i terreni fossero stati destinati dal coniuge all’esercizio separato dell’impresa agricola e, dunque, ricadenti nella comunione de residuo. Infatti, il tribunale e la corte territoriale avevano considerato dirimente, a tal fine, la distinzione, operata dal legislatore, tra beni destinati all’esercizio di impresa e i beni professionali, quest’ultimi riferibili esclusivamente alle cd. professioni liberali o intellettuali, tra le quali, secondo la loro interpretazione, non avrebbe potuto certamente rientrare l’attività imprenditoriale del marito.
Quanto alla rilevanza della dichiarazione circa la destinazione d’uso dei terreni, resa in sede di rogito dalla coniuge, i giudici di merito avevano dato continuità all’orientamento, ormai risalente e fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 28 ottobre 2009, n. 22775), che aveva attribuito a detta dichiarazione un valore meramente “ricognitivo” e/o “programmatico” (cfr. FERRANDO, Diritto di Famiglia, III Edizione, Zanichelli, 2017), insufficiente di per sé ad escludere la prova di una diversa destinazione d’uso di quel bene.
La Suprema Corte ha confermato tale interpretazione, giudicandola immune da censure; tuttavia, ha accolto il quarto e penultimo motivo di ricorso del marito, benché qualificato originariamente dal ricorrente come vizio ex art. 360, I comma, n. 5) in relazione al progetto divisionale, cui avevano dato erroneamente esecuzione i giudici di merito, attribuendo alla moglie, con efficacia reale, il diritto di proprietà su un bene nel quale il marito esercitava la sua impresa di agriturismo, così precludendo la sopravvivenza di detta attività “con grave pregiudizio economico suo e della famiglia”.
Conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato e risalente (su tutti, Cass. S.U., n. 15882/2022, ma anche Cass. n. 4273/1996), la Seconda Sezione della Cassazione, dopo aver riqualificato la censura del ricorrente, riconducendola nell’alveo della violazione di legge (ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.), ha cassato il provvedimento della Corte territoriale nella parte in cui non aveva applicato il principio secondo il quale, in ipotesi di impresa riconducibile a uno solo dei coniugi e costituita dopo il matrimonio, ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta solamente un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
In altri termini, è stato evidenziato come, con lo scioglimento della comunione de residuo, l'attribuzione di un diritto reale sui beni che la compongono, se provoca lo smembramento di un’impresa avviata, sarebbe idoneo ad arrecare un danno irreparabile alla stessa e al coniuge imprenditore, in evidente controtendenza con l'esigenza, fortemente sostenuta a livello sovranazionale, e in particolar modo unionale, di approntare validi strumenti, anche dal punto di vista legislativo, per assicurare la sopravvivenza delle imprese a fronte di vicende potenzialmente destabilizzanti.

Osservazioni

La pronuncia in commento è in continuità con l’orientamento consolidato di legittimità e, in particolare, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15822/2022 che, oltre a fornire un’interpretazione della natura della comunione de residuo, accogliendo il maggioritario indirizzo giurisprudenziale (cfr. anche Cass. n. 10608/2007, ma anche Cass. n. 7060/1986), secondo il quale il venir meno del regime legale farebbe sorgere un mero diritto di credito (e non un diritto reale) pari alla metà del valore dei beni, senza dunque incidere sulla titolarità degli stessi beni, aveva effettuato un bilanciamento tra l’interesse del coniuge economicamente più debole a vedersi garantita un’effettiva tutela, al compimento di una causa di scioglimento della comunione, accordando prevalenza al diritto alla continuità dell’attività d’impresa e alla libera iniziativa economica.
Tale impostazione premia, in definitiva, la scelta unilaterale del coniuge di condurre responsabilmente una sua personale attività economica, senza che essa possa risultare compromessa dall’andamento del matrimonio e, in particolar modo, senza che l’altro coniuge, che non abbia apportato alcun incremento o apporto di gestione a detta attività d’impresa, possa risultarne avvantaggiato in termini economici. Si è cercato, invero, di contemperare due diverse esigenze: inquadrando i beni dell’impresa nella categoria dei beni oggetto della comunione differita, viene soddisfatta, seppure parzialmente, l'esigenza di tutelare l'altro coniuge al quale è riservata un’aspettativa in ordine a quei beni quando la comunione sarà sciolta. D’altra parte, è tutelata l'esigenza fondamentale dell'imprenditore di potere compiere scelte soltanto proprie con riguardo ai beni dell’impresa e di disporne liberamente: è infatti sufficiente il regime di comunione de residuo per attribuire al coniuge la libera disponibilità di questi beni (cfr. sul punto, CIMMINO, Comunione de residuo: al coniuge non imprenditore spetta solo un diritto di credito in Iusfamiglie, 27 maggio 2022)
La conduzione di un’impresa individuale comporta, infatti, l’assunzione di rischi e responsabilità da parte del solo imprenditore, il quale, pur se vincolato ad un regime legale di comunione con il coniuge, continua a gestire separatamente la propria attività, durante la vita di coppia. Non sarebbe equo, pertanto, che l’impresa potesse subire uno smembramento dopo la separazione della coppia, provocando un trasferimento in favore dell’altro coniuge di beni facenti parte quella singola azienda.
La moglie, in questo caso, non aveva conoscenza né aveva avviato l’attività agrituristica del marito, non aveva mai gestito i beni del complesso aziendale e si era comunque ritrovata, solo per effetto della separazione del marito, unica proprietaria della sede principale dell’impresa.
Di contro, c’è chi ha ritenuto in passato (DOGLIOTTI-AULETTA) che, senza la creazione di una contitolarità reale tra coniugi, riguardo ai cespiti patrimoniali acquisiti da uno solo di loro durante il matrimonio, la posizione del coniuge economicamente più debole, non solamente in termini sostanziali, ma anche processuali, verrebbe pregiudicata, svuotando la ratio di tutela sottesa alla scelta del legislatore del 1975 di individuare la comunione come regime patrimoniale legale, valorizzando il principio di eguaglianza giuridica e morale nel matrimonio.
Entrambe le tesi hanno un loro fondamento e, in particolare, la seconda trae spunto da un’interpretazione storico-sistematica delle norme in materia di comunione, attribuendo particolare pregnanza al principio di solidarietà e di eguaglianza tra i coniugi.
Chi ha sostenuto in passato la prima tesi riteneva, peraltro, sotto l’aspetto pratico che, il coniuge più debole, se riconosciuto titolare di un solo diritto di credito al momento dello scioglimento della comunione, avrebbe incontrato maggiori difficoltà a procurarsi nel processo elementi di prova utili a ricostruire l’effettivo valore dell’impresa, dato che la gestione economica e la titolarità della medesima, fino allo scioglimento della comunione, sarebbe rimasta in capo esclusivamente all’altro coniuge.
L’indirizzo oggi ritenuto prevalente e a cui la pronuncia in commento sostanzialmente aderisce, appare però maggiormente coerente con i tempi attuali e, in particolar modo, con i principi in oggi valorizzati tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza, in materia di diritto matrimoniale, tra i quali il dovere di autoresponsabilità del singolo coniuge, che pone limiti specifici alla solidarietà economica, soprattutto in un’ottica post-coniugale. E ancora, la tesi del diritto di credito, riconosciuto all’altro coniuge soddisfa, al momento dello scioglimento della comunione, nondimeno ragioni di certezza e pubblicità nella circolazione dei beni economici, in particolar modo con riguardo ai rapporti con i terzi, che potrebbero subire un’ingiusta compromissione delle loro garanzie, qualora, per effetto dello scioglimento della comunione legale, si ritrovassero un bene di valore dimezzato, in quanto di spettanza anche dell’altro coniuge.

Riferimenti

Auletta, Il diritto di famiglia, Torino, 2002, 128

De Martinis, Liquidazione di società in nome collettivo, assegnazione di beni immobili e comunione legale, nota a Cass., 8 maggio 1996, n. 4273 in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 394

Dogliotti, L’oggetto della comunione legale tra coniugi: beni in comunione de residuo e beni personali, in Fam. Dir., 1996, 4, 387

Ferrando, Diritto di Famiglia, III edizione, Zanichelli Editore;

Figone, Sulla natura della comunione de residuo, nota a Cass., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15889 in Rivista AIAF

Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, Milano 1992

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