Lavoro domestico: esclusa la qualifica per le prestazioni rese da associazioni presso terzi assistiti
03 Settembre 2026
La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 24869/2026, ha rigettato il ricorso di un’associazione avverso la decisione della Corte d’appello di Brescia che aveva escluso la natura di lavoro domestico dei rapporti instaurati con il personale impiegato nell’assistenza ad anziani. I lavoratori prestavano attività presso le abitazioni degli assistiti o presso le strutture di ricovero, senza alcun rapporto di convivenza con l’associazione datrice, sulla base di quanto accertato nel verbale ispettivo INPS. La ricorrente sosteneva che, ai sensi della legge n. 339/1958, l’unico elemento qualificante fosse il nesso funzionale tra prestazione e funzionamento della vita familiare, a prescindere dal luogo di esecuzione e dal soggetto beneficiario. La Cassazione ha invece confermato l’interpretazione della Corte territoriale, ribadendo che il lavoro domestico richiede cumulativamente che la prestazione sia resa presso il datore di lavoro e che sia funzionale al funzionamento della sua vita familiare o di una comunità assimilabile alla famiglia, non già di un generico terzo. Richiamando l’art. 1 della legge n. 339/1958 e l’art. 1 d.P.R. n. 1403/1971, la Corte sottolinea che la figura del lavoratore domestico è connotata da specialità, legata alla condivisione di vita e spazi con il datore o con una comunità stabile, e giustifica un regime contributivo peculiare. Quando difettano tali tratti, trova applicazione l’ordinario regime contributivo e non quello proprio del lavoro domestico. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondate le censure in tema di riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, l. n. 388/2000, escludendo qualsiasi oggettiva incertezza interpretativa sulla disciplina del lavoro domestico, consolidata nel tempo sul piano normativo e giurisprudenziale. È stata infine respinta la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove, reputate generiche e irrilevanti, non idonee a scalfire le risultanze ispettive, con conseguente conferma della legittimità del verbale INPS e del relativo regime sanzionatorio. |