Danno parentale: il vincolo familiare non basta al risarcimento
04 Settembre 2026
Il danno da perdita del rapporto parentale non può essere riconosciuto sulla sola base dell’esistenza del vincolo familiare, ma richiede la prova dell’effettività e della consistenza della relazione affettiva. È quanto ribadito dalla Cassazione, sez. III civile, con ordinanza 19 giugno 2026, n. 20856, pronunciandosi sulla richiesta risarcitoria formulata nell’interesse di un bambino che aveva appena dieci mesi quando morì il nonno. La vicenda trae origine dal decesso, a 56 anni, dell’uomo per cirrosi epatica conseguente a un’infezione da HCV contratta in occasione di trasfusioni ematiche. I genitori del minore avevano agito per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno subito dal figlio per la perdita del nonno. La domanda era stata respinta sia in primo grado sia in appello. Nel ricorso in Cassazione, i genitori avevano richiamato la tutela costituzionale e sovranazionale riconosciuta ai rapporti familiari, sottolineando anche il ruolo assunto dai nonni nella crescita e nello sviluppo dei minori. Secondo la loro prospettazione, la morte avrebbe privato il bambino di una relazione destinata, con elevata probabilità, a consolidarsi nel corso degli anni. La Suprema Corte ha tuttavia confermato il rigetto della domanda. Ai fini del risarcimento, infatti, non è sufficiente prospettare l'esistenza di un rapporto di parentela, essendo necessario allegare e, per quanto possibile, dimostrare le concrete “utilità” derivanti dalla relazione: frequentazione, affetto effettivamente vissuto, sostegno, cura e ruolo educativo. Nel caso esaminato, la tenerissima età del nipote al momento della morte del nonno non aveva consentito alla relazione di assumere una consistenza tale da determinare una perdita attuale risarcibile. Il rapporto, secondo la Cassazione, era rimasto sostanzialmente potenziale, non essendovi stato il tempo necessario per il consolidamento di un legame affettivo concretamente apprezzabile. Non è sufficiente neppure ipotizzare che tale relazione si sarebbe sviluppata in futuro. La perdita lamentata dal minore integra, infatti, un pregiudizio futuro soltanto eventuale, fondato sulla possibilità che nonno e nipote avrebbero instaurato, con la crescita del bambino, un rapporto significativo. La decisione conferma dunque che il danno parentale non è un danno in re ipsa: anche nell’ambito del rapporto tra nonno e nipote, il risarcimento presuppone elementi concreti dai quali desumere l’esistenza e l’intensità della relazione affettiva compromessa dalla morte del congiunto. |