Autocarro, rottura del braccio meccanico: opera l’assicurazione della r.c. stradale
07 Settembre 2026
Il caso Il socio e il dipendente di una società si trovavano trasportati sulla piattaforma di lavoro elevabile montata sull’autocarro intento a svolgere operazioni di potatura di un albero a grosso fusto; la piattaforma precipita al suolo a causa della rottura improvvisa del braccio primarioe il dipendente viene travolto dal peso del cestello che gli procura gravissime lesioni con esito mortale. Ritenendo il sinistro mortale riconducibile alla circolazione di veicolo e dunque rientrante nella copertura dall'assicurazione obbligatoria r.c.a., i congiunti chiedono di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del proprietario del mezzo nella causazione del sinistro e di condannare i convenuti in solido, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass. priv., al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile del proprietario e conducente del veicolo si costituisce ed eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’azione diretta ex artt. 144 e 148 cod. ass. priv. da parte dei terzi danneggiati nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, per la ragione che il fatto illecito non poteva in alcun modo essere collegato alla circolazione (anche statica) del veicolo. La questione Se il sinistro che si verifica mentre un veicolo, dotato di piattaforma mobile elevabile, sta compiendo un’operazione di potatura di alberi ad alto fusto, rientra nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale. Le soluzioni giuridiche Il Tribunale di Pavia, nella sentenza n. 1132/2025, affronta una delle questioni più spinose che coinvolgono l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto: se il decesso derivante dalla rottura del braccio primario di una piattaforma elevabile montata su autocarro rientri nel concetto di "circolazione" ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 122 c.a.p.. La compagnia assicuratrice sostiene l'estraneità del fatto alla circolazione stradale, qualificandolo come infortunio derivante dall'uso del mezzo quale "macchina da lavoro" e non come "mezzo di trasporto". Il Tribunale, in primo luogo dà atto dell’intervenuta novella del d.lgs. 22 novembre 2023 (in vigore dal 23.12.2023) che ha riformato l’art. 122 c.a.p., citando, altresì, il regolamento adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’1 aprile 2008 n. 86, ove all'art. 3 comma 1, dispone che soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi sono tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi. L’estensore, quindi, richiama la normativa sovranazionale vigente nell’aprile 2023, ovverossia la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. In particolare, vengono riportati gli articoli 1.1 e 3, riguardanti, rispettivamente, la nozione di “veicolo” (qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati) e l’”Obbligo di assicurazione dei veicoli” al fine di garantire la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli. Proprio per spiegare l’evoluzione del concetto di circolazione dei veicoli, non limitata alla circolazione stradale, ma estesa a qualsiasi uso del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso, la sentenza, ricostruisce analiticamente il percorso della Corte di Giustizia UE sul punto. Con la sentenza Vnuk (C-162/13, 2014). La Corte ha stabilito che rientra in tale nozione qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo, a prescindere dall'uso attuale o potenziale del mezzo. Con Rodrigues de Andrade (C-514/16, 2017), i giudici europei hanno invece escluso dalla nozione il caso del trattore che, al momento del sinistro, funzionava esclusivamente come fonte di forza motrice per un polverizzatore d'erbicida, poiché tale funzione era principalmente collegata alla funzione del trattore in quanto macchina da lavoro e non in quanto mezzo di trasporto. Con Núñez Torreiro (C-334/16, 2017) si è chiarito che la nozione di circolazione non è limitata alla circolazione sulla pubblica via, ma comprende qualunque uso conforme alla funzione abituale del veicolo. Le successive pronunce BTA Baltic (C-648/17, 2018), Fundo de Garantia Automóvel (C-80/17, 2018) e Línea Directa (C-100/18, 2019) hanno progressivamente ampliato la nozione, affermando che stazionamento e immobilizzazione costituiscono fasi naturali e necessarie dell'uso del veicolo come mezzo di trasporto, irrilevante essendo la componente specifica del veicolo che ha originato il danno. In particolare, in merito alla sentenza C-100/18, 2019, viene valorizzato il seguente passaggio motivazionale: non è necessario distinguere, tra le componenti del veicolo in questione, quella che è all'origine dell'evento dannoso, né stabilire le funzioni che tale componente svolge. Infine, viene presa in considerazione l’ordinanza C-383/19, 2021, evidenziando il passaggio motivazionale che identifica, nella nozione di veicolo una “concezione oggettiva” che resta “indipendente dall’uso che viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi, con la conseguenza che anche l’obbligo di stipulare l’assicurazione prescinde «dalla funzione dell’effettivo utilizzo del veicolo di cui trattasi come mezzo di trasporto in un dato momento…». Sul piano interno, il Tribunale valorizza il duplice intervento delle Sezioni Unite. La sentenza n. 8620/2015 ha esteso il concetto di circolazione alla c.d. circolazione statica (arresto, sosta, operazioni propedeutiche alla partenza), ricomprendendovi tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade, così superando la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte. In quella sede la Cassazione ha già ricondotto alla r.c.a. il danno causato dal braccio meccanico di un'autogrù, respingendo la tesi che separava le operazioni di carico/scarico dalla "circolazione" del mezzo. Le Sezioni Unite n. 21983/2021, risolvendo il contrasto interpretativo emerso rispetto al diritto unionale, hanno affermato che l'art. 122 c.a.p. va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, sicché la nozione di aree equiparate alle strade pubbliche comprende ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Il criterio spaziale viene così assorbito da quello funzionale: rimane esclusa dalla copertura assicurativa solo l'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione, ossia mezzi non rientranti tra i veicoli disciplinati dal codice della strada, ovvero utilizzazioni anomale e non conformi alle caratteristiche del veicolo (es. impiego come arma). Da questa ricostruzione sistematica il Tribunale trae il seguente principio di diritto: né la giurisprudenza unionale né quella di legittimità impongono di distinguere tra veicoli "monofunzionali" e "polifunzionali", né autorizzano a escludere dalla r.c.a. le operazioni speciali per il solo fatto di non coincidere con il trasporto in senso stretto. Ciò che rileva è unicamente la conformità dell'uso alle caratteristiche strutturali e funzionali proprie del veicolo. Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che l'autocarro coinvolto era un veicolo ad uso speciale (art. 54 lett. g C.d.S.), stabilmente dotato di piattaforma elevabile e braccio articolato. L'operazione di potatura in corso al momento del sinistro era, secondo la perizia espletata nel giudizio, operazione consentita per il tipo di macchina in uso, dunque perfettamente coerente con la funzione tipica del mezzo. Irrilevante, infine, viene considerato il luogo dell'incidente (area privata di un golf club): il parametro spaziale, dopo le Sezioni Unite del 2021, risulta assorbito da quello funzionale. Decisiva, invece, la causa dell'evento — difetto di manutenzione di una componente strutturale del mezzo — che attrae la responsabilità nell'ambito dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., norma che il Tribunale ritiene coperta dalla garanzia obbligatoria r.c.a., con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice. Osservazioni La sentenza oggetto del presente commento riveste particolare rilievo, poiché costituisce una delle prime pronunce – se non la prima – a confrontarsi con il perimetro applicativo dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto a seguito della modifica dell'art. 122 c.a.p., introdotta nel dicembre 2023. La questione era già stata oggetto di approfondimento da parte di chi scrive, nel contributo L'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria RCA alla luce del riformato art. 122 c.a.p. (19 novembre 2025), nel quale si era sostenuto che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria e nazionale, ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività della r.c. auto non assume rilievo tanto la circostanza che il veicolo, al momento del sinistro, sia impiegato quale mezzo di trasporto in senso stretto, quanto piuttosto che esso sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Il principio di diritto affermato dal Tribunale di Pavia appare pienamente coerente con tale ricostruzione ermeneutica. La sentenza chiarisce, infatti, che è irrilevante il fatto che il sinistro si verifichi durante lo svolgimento di operazioni speciali non riconducibili a un'attività di trasporto in senso stretto. L'elemento decisivo è rappresentato, invece, dalla verifica che il veicolo sia utilizzato conformemente alle proprie caratteristiche strutturali e funzionali. In tale ipotesi, il danno rientra nell'ambito della copertura garantita dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In attesa di un intervento chiarificatore della Corte di cassazione, la pronuncia qui commentata rappresenta un significativo punto di riferimento nell'evoluzione della giurisprudenza in materia. La completezza dell'iter motivazionale e la puntuale ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale ne fanno un importante contributo all'interpretazione del nuovo art. 122 c.a.p. e, più in generale, alla definizione del perimetro applicativo dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto. Riferimenti Filippo Rosada, L’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA alla luce del riformato art. 122 c.a.p., Ius Responsabilità Civile, 19.11.2025 |