Spaccio di lieve entità: quale perimetro applicativo dopo il Decreto Sicurezza?

La Redazione
04 Settembre 2026

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 32649 (dep. 2 settembre 2026) la Cassazione chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309/1990, come modificato dal d.l. n. 23/2026 conv. in l. n. 54/2026, in tema di riconoscimento della fattispecie di lieve entità nei reati di spaccio di stupefacenti.

La Corte, investita del ricorso contro un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, ha confermato il mancato riconoscimento della lieve entità, ritenendo corretta la valutazione complessiva del fatto operata dal giudice del riesame, non limitata al solo dato quantitativo della sostanza.

Il Collegio ha inoltre osservato che la configurabilità della fattispecie lieve deve essere a maggior ragione esclusa se si considera che trattasi di fatto successivo all'entrata in vigore del Decreto Sicurezza d.l. n. 23/2026, conv. in l. n. 54/2026, che ha riformulato l'art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309/1990, con l'inserimento della previsione che «il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».

Per effetto dell'interpolazione la disposizione citata disciplina due distinte ipotesi: a) la fattispecie lieve «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 1.032 a Euro 10.329; b) la fattispecie lieve punita più gravemente, con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 10.329, quando la condotta, pur essendo di lieve entità, assume caratteri di non occasionalità. La norma esclude, invece, la ricorrenza della lieve entità quanto la condotta è posta in essere in modo continuativo e abituale.

Dal sistema si evince una progressione dell'apparato sanzionatorio, che va dal fatto lieve occasionale, al fatto lieve aggravato perché non occasionale, al fatto non lieve (e, dunque, «ordinario») perché continuativo e abituale. Occorre, allora, distinguere tra «abitualità», che esclude la ricorrenza della fattispecie lieve, e «non occasionalità», che integra una mera aggravante.

Secondo la Corte la distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e fatto caratterizzato da abitualità non può essere ricostruita sulla base di un criterio meramente quantitativo. Se è vero che la reiterazione delle condotte costituisce un indice rilevante, è altrettanto vero che le diverse nozioni richiamate dal legislatore si collocano su piani distinti e richiedono un apprezzamento complessivo del caso concreto.

Il fatto lieve occasionale si caratterizza per il suo carattere episodico ed estemporaneo, essendo riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un'attività stabilmente orientata allo spaccio. In tale prospettiva, la mera esistenza di un precedente specifico non appare di per sé incompatibile con il riconoscimento dell'occasionalità, specie quando esso sia risalente nel tempo o riferibile a contesti del tutto diversi rispetto a quello oggetto di giudizio. L'occasionalità, infatti, non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo dato numerico, poiché il significato sostanziale della nozione impone di verificare se il fatto rappresenti realmente un episodio isolato ovvero l'espressione di una più ampia attività criminosa.

Diversa è la nozione di fatto lieve non occasionale, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l'abitualità. Sotto tale profilo assume rilievo il principio affermato da Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2025, n. 5842, Rv. 287441-01, secondo cui l'elemento specializzante della non occasionalità ricorre quando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico. Tale circostanza, tuttavia, costituisce soltanto uno degli indici rilevanti e non esaurisce il giudizio richiesto dalla norma.

La nozione di non occasionalità, infatti, si colloca su un piano intermedio tra l'occasionalità e l'abitualità e può essere desunta anche da elementi fattuali che evidenzino la reiterazione dell'attività illecita, ancorché non sfociata nell'accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi. In tal senso si è espressa Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2025, n. 149, Rv. 289120-01, la quale ha chiarito che la non occasionalità non coincide con la mera presenza di un precedente specifico, potendo essere ricavata anche da dati oggettivi indicativi della continuità dell'attività di spaccio. In applicazione di tale principio, è stata ritenuta significativa la disponibilità di un libro-mastro recante annotazioni di quantitativi di sostanza stupefacente e somme di denaro, elemento sintomatico dell'inserimento del fatto in un'attività non occasionale.

Ancora diverso è il concetto di abitualità, che postula un grado di reiterazione più intenso e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all'attività criminosa. Sul punto conserva valore di riferimento l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Rv. 266591), le quali, con riguardo alla causa di non punibilità prevista.

Ebbene, secondo la Corte, nel caso di specie dall'ordinanza impugnata emerge che il ricorrente, per l’assenza di reddito, che porta a ritenere che il considerevole quantitativo di stupefacente rinvenuto sia stato verosimilmente acquistato col provento di precedenti cessioni; precedente specifico; affissione di aver ceduto e di cedere stupefacente a un limitato numero di clienti abituali, abbia commesso un fatto «inserito nella filiera dello spaccio, in modo non episodico e non occasionale».

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