Limiti del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.: inammissibile la sospensione cautelare per sole modalità di visita e pernottamento del minore

07 Settembre 2026

L’istanza cautelare di sospensione ex art. 473-bis.24, co. 2, c.p.c. è inammissibile quando le statuizioni contestate incidono solo su visite e pernottamenti, senza modificare in modo sostanziale affidamento, collocazione o responsabilità genitoriale.

Massima
È inammissibile l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta nell'ambito del reclamo ex art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. avverso un provvedimento temporaneo emesso dal Tribunale nel corso del giudizio, quando le statuizioni impugnate riguardino esclusivamente le modalità di frequentazione del minore e i pernottamenti presso uno dei genitori, senza determinare una sostanziale modifica dell'affidamento, della collocazione del minore o dell'esercizio della responsabilità genitoriale. L'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. ha carattere eccezionale e tassativo, essendo limitato ai soli provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, ovvero incidono in modo significativo sull'affidamento o sulla collocazione del minore.

Il caso
La presente vicenda trae origine dal procedimento promosso dalla madre di due figli minori innanzi alla Corte d'Appello di Potenza per il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera con cui, in sede di provvedimenti temporanei adottati nel corso del giudizio, era stato disposto il collocamento prevalente del figlio maggiore, affetto da disturbo dello spettro autistico, presso il padre, con previsione di due pernottamenti infrasettimanali presso la madre, nonché il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, limitando però la frequentazione con il padre a due incontri pomeridiani settimanali di tre ore, senza pernottamento. Nel proporre reclamo, la madre chiedeva, in via preliminare e d'urgenza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza limitatamente alle statuizioni concernenti i pernottamenti del figlio maggiore e le modalità di frequentazione del figlio minore, sostenendo che il giudice di prime cure non avesse adeguatamente considerato la sopravvenuta comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del padre per i reati di maltrattamenti aggravati e lesioni in danno del figlio maggiore, circostanza che, a suo dire, imponeva una rivalutazione del collocamento dei minori alla luce del loro superiore interesse. In via subordinata, la reclamante domandava la modifica delle statuizioni impugnate mediante l'eliminazione dei pernottamenti infrasettimanali del figlio maggiore presso la madre e l'ampliamento dei tempi di permanenza del figlio minore con il padre, comprensivi di almeno un pernottamento infrasettimanale, al fine di assicurare una relazione più equilibrata tra quest'ultimo e i figli. La Corte d'Appello è stata pertanto chiamata a pronunciarsi, in via preliminare, sull'ammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione proposta nell'ambito del reclamo avverso un provvedimento temporaneo adottato in corso di causa.

La questione
La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo nell'ambito del nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie, concernente l'ammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento temporaneo adottato dal Tribunale nel corso del giudizio, quando tale istanza sia proposta nell'ambito del reclamo disciplinato dall'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. Più precisamente, la Corte è chiamata a stabilire se possano essere oggetto di sospensione cautelare statuizioni che incidono esclusivamente sulle modalità di esercizio del diritto di visita e sui pernottamenti dei figli minori, ovvero se tali provvedimenti, non comportando una sostanziale modifica dell'affidamento, della collocazione o della responsabilità genitoriale, restino estranei all'ambito di operatività del reclamo previsto dal secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. La decisione offre, pertanto, l'occasione per chiarire la portata applicativa della disposizione introdotta dalla riforma Cartabia, individuando i limiti oggettivi del controllo demandato alla Corte d'Appello sui provvedimenti temporanei emessi in corso di causa e distinguendo le ipotesi in cui il legislatore ha inteso consentire un immediato riesame da quelle che, pur incidendo sulle concrete modalità di frequentazione del minore con i genitori, devono essere sottoposte esclusivamente al vaglio del giudice del merito.

Le soluzioni giuridiche
La Corte d'Appello perviene al rigetto dell'istanza cautelare, dichiarandola inammissibile, muovendo da un'interpretazione strettamente letterale e sistematica dell'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., sul presupposto che il reclamo avverso i provvedimenti temporanei adottati nel corso del giudizio sia ammesso soltanto nelle tassative ipotesi individuate dal legislatore. La Corte evidenzia come la riforma Cartabia abbia introdotto una netta distinzione tra i provvedimenti temporanei emessi all'esito dell'udienza di comparizione, sempre reclamabili ai sensi del primo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e quelli pronunciati successivamente nel corso della causa, reclamabili esclusivamente quando sospendano o introducano sostanziali limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, comportino sostanziali modifiche dell'affidamento o della collocazione dei minori ovvero dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. In tale prospettiva, il Collegio rileva che le statuizioni oggetto della richiesta di sospensione – concernenti i due pernottamenti infrasettimanali del figlio maggiore presso la madre e la regolamentazione della frequentazione del figlio minore con il padre – non incidono sull'assetto fondamentale della collocazione dei minori, rimasta invariata, né determinano modifiche qualificabili come "sostanziali" ai sensi della disposizione processuale. Si tratta, infatti, di mere modalità attuative del diritto di visita e dell'organizzazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, estranee all'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. Ne consegue che l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non può trovare ingresso nell'ambito del reclamo, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa e rinvio dell'esame del merito alla successiva udienza già fissata dalla Corte.

Osservazioni
Il decreto della Corte d'Appello di Potenza si inserisce nel solco del più recente orientamento giurisprudenziale volto a circoscrivere rigorosamente l'ambito applicativo del reclamo previsto dall'art. 473-bis.24 c.p.c., valorizzandone il carattere eccezionale e impedendone una dilatazione incompatibile con la ratio della riforma Cartabia. La pronuncia muove dall'assunto che il legislatore abbia inteso riservare il controllo immediato del giudice dell'impugnazione esclusivamente ai provvedimenti dotati di una particolare capacità lesiva, ossia a quelli idonei ad incidere in modo significativo sull'assetto dei rapporti familiari, e non anche alle ordinarie modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Sotto questo profilo, il decreto appare pienamente condivisibile. La nozione di "sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale" non può essere interpretata in termini meramente quantitativi, né può identificarsi con qualsiasi modifica del calendario di frequentazione o dei pernottamenti. Essa richiama, invece, provvedimenti che incidono sul nucleo essenziale delle prerogative genitoriali e dei correlati diritti del figlio, quali quelli riconosciuti dagli artt. 315-bis, commi 1 e 2, c.c. e 337-ter, comma 1, c.c. Il reclamo immediato trova, pertanto, giustificazione soltanto quando il provvedimento comprometta il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, a ricevere da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale, nonché il corrispondente diritto-dovere dei genitori di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale. Soltanto in presenza di una compressione qualificata di tali diritti fondamentali è ragionevole derogare al principio generale secondo cui le ordinanze sono destinate ad essere rivalutate dal giudice del merito nel prosieguo del processo.
Questa impostazione trova un significativo fondamento nella giurisprudenza di legittimità. Con l'ordinanza 21 gennaio 2025, n. 1486, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che il reclamo disciplinato dall'art. 473-bis.24 c.p.c. non costituisce un mero controllo ab estrinseco della correttezza del provvedimento impugnato, bensì un vero e proprio gravame, strumentale ad un riesame ex novo della controversia decisa dal giudice di primo grado. La qualificazione del reclamo quale impugnazione in senso proprio assume una decisiva rilevanza sistematica: proprio perché la Corte d'Appello è investita di un sindacato pieno sul merito della decisione, appare coerente che tale rimedio sia limitato alle sole statuizioni aventi una particolare incidenza sul rapporto genitori-figli. Diversamente, il reclamo finirebbe per trasformarsi in un ordinario mezzo di impugnazione avverso qualsiasi determinazione interlocutoria, con inevitabili effetti dilatori incompatibili con le esigenze di concentrazione e speditezza perseguite dalla riforma Cartabia.
La decisione della Corte di Potenza valorizza efficacemente tale rapporto tra intensità del sindacato e tassatività dei presupposti di ammissibilità. Se il reclamo implica un riesame pieno della controversia, esso non può essere ammesso nei confronti di provvedimenti che incidano esclusivamente sulle modalità concrete di esercizio del diritto di visita, sulla distribuzione dei pernottamenti o su altri profili organizzativi destinati fisiologicamente ad essere modificati o revocati dal giudice istruttore nel corso del processo. In tal modo viene evitato il rischio di trasformare il giudice del reclamo in una sorta di "secondo giudice istruttore", chiamato a rivalutare continuamente gli adattamenti organizzativi della vita del minore, in evidente contrasto con la funzione propria del mezzo di impugnazione.
In tale prospettiva si colloca anche la successiva recente ordinanza della Corte d'Appello di Lecce del 2 luglio 2026, che, facendo applicazione del principio enunciato da Cass., sez. I, 5 marzo 2026, n. 4979, individua una duplice condizione di ammissibilità del reclamo: da un lato, il provvedimento deve introdurre sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale ovvero sostanziali modifiche dell'affidamento o della collocazione del minore; dall'altro, esso deve costituire la risposta ad una specifica domanda di parte, sulla quale il giudice abbia esercitato il proprio potere decisorio. La Corte leccese evidenzia come l'assenza anche di uno solo di tali requisiti impedisca l'accesso al rimedio impugnatorio, scongiurando il rischio che il reclamo divenga uno strumento generalizzato di revisione di qualsiasi determinazione assunta nel corso del giudizio. La pronuncia costituisce, pertanto, un coerente sviluppo dell'elaborazione giurisprudenziale inaugurata dalla Cassazione, contribuendo a definire in termini sempre più rigorosi i limiti applicativi dell'art. 473-bis.24 c.p.c.
Il decreto in commento aggiunge, inoltre, un ulteriore tassello interpretativo affrontando il tema della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La Corte osserva che la tutela cautelare richiesta nell'ambito del reclamo non può essere disgiunta dai limiti oggettivi previsti dal secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c.: se il provvedimento non è reclamabile perché non introduce una sostanziale modifica dell'affidamento, della collocazione o della responsabilità genitoriale, non può neppure esserne sospesa l'efficacia esecutiva. Diversamente, si finirebbe per introdurre, attraverso l'istanza cautelare, una forma di controllo anticipato proprio su quei provvedimenti che il legislatore ha inteso sottrarre al sindacato immediato della Corte d'Appello. La sospensione dell'efficacia esecutiva non costituisce, pertanto, un rimedio autonomo, ma segue necessariamente il destino del reclamo, presupponendone l'ammissibilità.
Nel loro complesso, le pronunce della Corte di cassazione e delle Corti d'Appello di Potenza e Lecce delineano un sistema coerente nel quale la natura del reclamo quale vero gravame a cognizione piena (Cass. n. 1486/2025) trova il proprio necessario contrappeso nella tassatività dei presupposti di ammissibilità (Cass. n. 4979/2026), limitati ai provvedimenti che incidono realmente sul nucleo essenziale della responsabilità genitoriale, dell'affidamento e della collocazione del minore. Il decreto in commento si pone, dunque, come un importante contributo alla costruzione di un orientamento interpretativo che appare pienamente coerente con la ratio della riforma Cartabia: garantire un controllo immediato sulle decisioni realmente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ai diritti fondamentali del minore e dei genitori, evitando, al contempo, che il reclamo si trasformi in uno strumento di impugnazione generalizzata delle ordinarie determinazioni organizzative adottate dal giudice nel corso del procedimento.

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