Inosservanza della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione sul titolo esecutivo

03 Settembre 2026

La Corte di cassazione ribadisce il proprio indirizzo, secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione. Si tratta di una competenza di carattere funzionale la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La vicenda

Il difensore dell’imputato aveva proposto al Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, istanza di restituzione nei termini per impugnare una sentenza di condanna, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nei termini per impugnare avanzata dal difensore. Secondo il Tribunale la competenza a decidere sull’istanza doveva essere riconosciuta alla Corte di Cassazione e, stante l’impossibilità di ovviare all’erronea indicazione del difensore, non trovando applicazione nella specie il disposto di cui all’art. 568, comma quinto, c.p.p., emetteva ordinanza di inammissibilità dell’istanza.

Contro tale ordinanza, proponeva ricorso in cassazione il difensore del condannato, deducendo diversi motivi.

Anzitutto, si deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in quanto il giudice non avrebbe considerato che, prima ancora di avanzare richiesta di restituzione nel termine per impugnare, l’istanza aveva posto la questione relativa alla valida formazione del titolo esecutivo, chiedendo espressamente che fosse accertato il mancato passaggio in giudicato della sentenza che costituiva presupposto della remissione in termini. Detto profilo sarebbe stato del tutto pretermesso dal provvedimento censurato.

Si deduceva, inoltre, la nullità dell’ordinanza impugnata per motivazione apparente e violazione dell’art. 125, comma terzo, c.p.p. Secondo il difensore il giudice dell’esecuzione avrebbe fornito un’erronea lettura della norma di cui all’art. 175, comma quarto, c.p.p. trascurando che proprio detto organo è funzionalmente competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine quando la domanda proposta faccia leva sull’invalidità o non esecutività del titolo.

La sentenza

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione quando si controverta in tema di accertamento della validità del titolo esecutivo.

La sentenza in esame ricorda il proprio consolidato orientamento secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione. Si tratta di una competenza di carattere funzionale la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2026, n. 4520, Rv. 289359 – 01; Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2019, n. 29114, Rv. 277017 – 01; Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2016, n. 36357, Rv. 268251 - 01).

Scendendo ad esaminare il caso di specie, la Corte osserva che, nella specie il giudice dell’esecuzione, sebbene investito a norma dell’art. 670, comma terzo, c.p.p. della verifica circa l’esecutività della sentenza a carico del condannato e, in subordine, di domanda restitutoria ex art. 175 c.p.p., ha erroneamente declinato la propria competenza, dichiarando l’inammissibilità dell’incidente ritualmente promosso.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale quale giudice dell’esecuzione per nuovo esame.

Considerazioni

La sentenza adotta la corretta soluzione, imposta dal dettato legislativo. Infatti, l’art. 670 c.p.p. disciplina proprio le questioni sul titolo esecutivo, attribuendone la competenza funzionale al giudice dell’esecuzione, il quale quando accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. La stessa disposizione aggiunge che, quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa. In particolare, si prevede che, se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione.

La Corte di cassazione afferma che, qualora un incidente di esecuzione venga deciso da un giudice diverso da quello individuato dalla legge come giudice dell’esecuzione si configura una violazione delle regole sulla “capacità” del giudice. Si afferma infatti, in giurisprudenza, che la violazione delle regole sulla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione “determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p., la quale inficia l'intero procedimento esecutivo svolto davanti al giudice incompetente e l'ordinanza conclusiva, con conseguente obbligo di annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice legittimato." (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 2022, n. 30254 e successiva giurisprudenza conforme).

Anche le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito che l’incompetenza funzionale del giudice produce una nullità assoluta e insanabile perché essa equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determinato provvedimento (nella specie, in applicazione di tali principi, è stato riconosciuto affetto da incompetenza funzionale e viziato, quindi, da nullità assoluta, il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da un g.i.p. in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall’art. 7 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, cd. tribunale dei ministri) (Cass. pen., sez. un., 1 agosto 1994, De Lorenzo, in Cass. pen., 1994, p. 2945).

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