Sentenza di patteggiamento e giudizio civile di danno: individuazione del momento per l’applicazione del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
07 Settembre 2026
Massima La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia probatoria nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., rimanendo impregiudicata la possibilità per il giudice, in conformità al principio dell'effetto devolutivo del giudizio di appello, di valutare autonomamente i fatti attraverso i restanti elementi istruttori legittimamente acquisiti, come testimonianze, documenti, perizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel confermare la decisione di primo grado che aveva attribuito alla sentenza di patteggiamento valore di elemento indiziario nel giudizio civile, non aveva rinnovato l'accertamento probatorio già compiuto in primo grado in ordine alla sussistenza della responsabilità aquiliana delle parti appellanti, non considerando il divieto posto dal nuovo art. 445, comma 1-bis c.p.c., modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. riforma Cartabia, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dopo il deposito della sentenza di primo grado ma anteriormente alla introduzione della fase di gravame). Il caso Una Fondazione promuoveva l’azione civile nei confronti di più soggetti, volta a ottenere il risarcimento e la restituzione di somme ritenute illecitamente sottratte nell'ambito delle vicende corruttive e fallimentari già oggetto di procedimenti penali. Il Tribunale accoglieva le domande della Fondazione, condannando i convenuti al pagamento di ingenti somme; la Corte d'appello confermava integralmente la decisione. Nella motivazione, la Corte territoriale ritenne che la sentenza penale di patteggiamento emessa nel procedimento pavese potesse essere valutata quale "mero elemento indiziario", unitamente ad altri elementi probatori raccolti nel giudizio. Le convenute proposero ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'appello aveva illegittimamente attribuito rilevanza probatoria alla sentenza di patteggiamento nonostante la modifica dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotta dalla riforma Cartabia, secondo cui tale sentenza «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova» nei giudizi civili. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, rilevando che il nuovo testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., entrato in vigore il 30 dicembre 2022, impedisce l'utilizzazione della sentenza di patteggiamento come prova nel giudizio civile; pertanto, quando tale questione sia devoluta al giudice di appello, quest'ultimo deve riesaminare integralmente il materiale probatorio prescindendo dalla sentenza di patteggiamento e fondando l'accertamento esclusivamente sugli altri elementi istruttori legittimamente acquisiti. La questione La questione in esame è la seguente: da quando può applicarsi il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p.? La soluzione giuridica Va rammentato il principio per cui il giudicato penale (anche se di condanna), ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale (Cass. n. 2426/2024; Cass. n. 17682/2020). La Cassazione ha in più occasioni ribadito, seppure incidentalmente che la pronuncia di patteggiamento ha una efficacia probatoria limitata nei giudizi civili, non per ragioni di carattere sistematico (e, dunque, in ragione del fatto che essa non è equiparabile alla comune sentenza di condanna), ma solo in considerazione dell'espressa previsione dell'art. 445 c.p.p. che, in deroga al disposto degli artt. 651 e 652 c.p.p., prevede che detta pronuncia «non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi» ove, pertanto, può assumere esclusivamente la valenza di un indizio liberamente valutabile (sul punto, v. Cass. n. 26250/2011; Cass. n. 26263/2011; Cass. n. 22213/2013; Cass. n. 20170/2018; Cass. n. 40796/2021; Cass. n. 2897/2024). La pronuncia in commento si conforma al principio consolidato a mente del quale la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 26637/2023; Cass. n. 20170/2018), atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.). La sentenza di patteggiamento non può avere efficacia nei giudizi civili o amministrativi, difettando un accertamento pieno sulla sussistenza del fatto. Come è noto, difatti, la richiesta di patteggiamento non corrisponde ad una confessione. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 7014/2020). La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. n. 2897/2024). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte del precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 c.p.p.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto. La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta dalla Suprema Corte anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, Cass. n. 19521/2019; Cass. n. 30298/2023) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella – c.d. sentenza di patteggiamento – di cui una norma espressa ne proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1-bis, c.p.p.), la quale, pur non costituendo prova (atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile (Cass. n. 31010/2023; Cass. n. 2897/2024); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. n. 31010/2023); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso, sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione (Cass. n. 2897/2024). Osservazioni L’aspetto più significativo della pronuncia in commento è quello relativo all'applicabilità ratione temporis della norma sopravvenuta contenuta nell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. alla vicenda sottoposta al suo scrutinio. Sul punto, si rammenta che, nella formulazione precedente, la norma così recitava: «salvo quanto disposto dall'art. 653 la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi. Salvo diverse disposizioni la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna». L'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, al fine di incentivare il ricorso al rito alternativo rispetto a quello ordinario in un'ottica deflattiva ha modificato l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. che così attualmente recita: «La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». La previgente disposizione era così formulata «Salvo quanto disposto dall'art 653 la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia nei giudici civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna». Pertanto, alla sentenza di patteggiamento è stata sottratta l'efficacia probatoria nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e contabili. Va detto che rispetto alla delega, che si limitava al giudicato, la novella ha previsto che l'inefficacia riguardi anche l'aspetto probatorio: «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova», recita il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. Per la sentenza in commento, il nuovo testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, trova applicazione nel giudizio di appello civile instaurato successivamente a tale data, anche se la sentenza di primo grado era stata pronunciata due giorni prima dell'entrata in vigore della novella. In sintesi, la Cassazione ritiene che il principio tempus regit actum imponga al giudice d'appello di applicare il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. alla decisione da adottare dopo il 30 dicembre 2022, con conseguente inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento come fonte di prova nel giudizio civile, anche se la sentenza di primo grado era stata resa prima dell'entrata in vigore della riforma. Tuttavia, deve ritenersi che per altro formante giurisprudenziale la nuova disposizione – introdotta al fine di rendere più appetibile il ricorso al patteggiamento – non possa ratione temporis trovare applicazione, dovendo trovare applicazione la regola processuale vigente al momento dell'emissione della sentenza di patteggiamento, ossia quella posta dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate nel 2022 (Cass. n. 22456/2025). Ed infatti, in riferimento alla determinazione dell'actus cui ancorare temporalmente l'applicazione della disciplina processuale qui rilevante, si è precisato che tale atto non può che essere riferito alla sentenza di applicazione della pena ex art. 445 c.p.p. al momento della sua materiale emissione, essendo quest'ultimo il tempus in relazione al quale discernere la norma processuale applicabile di volta in volta al caso di specie (cfr., sul punto, Cass. n. 18517/2025) Tale soluzione presta adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6548 del 2025, in cui si è rilevato, innanzitutto, che l'art. 445, comma 1bis, c.p.p., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022, è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, senza che sia stata approntata disciplina transitoria. Nella medesima pronuncia si è osservato che la norma ha natura meramente processuale e, dunque, è soggetta al principio generale della regola vigente al tempo dello svolgimento del modulo processuale sul quale si ripercuote (c.d. tempus regit actum), mentre solo un'espressa previsione normativa, nella specie inesistente, può assegnare, in tutto o in parte, anticipata applicazione alla nuova disciplina processuale. Analogamente, in tema di sanzioni disciplinari, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del principio tempus regit actum, sicché le novelle normative sono irretroattive (Cass. n. 740/2025, nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione). Pertanto, è indubbio che, essendo l'art. 445, comma 1 bis, c.p.c. norma di natura processuale, il regime normativo sugli effetti penali della sentenza di patteggiamento contenuto in tale disposizione, è da individuarsi in quello vigente al momento in cui viene pronunciata la sentenza di applicazione su richiesta ex art. 444 c.p.c. a nulla rilevando né il passaggio in giudicato della sentenza, né il momento in cui viene proposta l'azione civile: il tempus in relazione al quale discernere la norma processuale applicabile di volta in volta al caso di specie è quindi quello della materiale emissione della pronuncia penale all'esito del rito alternativo (Cass. Sez. Un. pen. n. 27614/2007; v. anche: Cass. pen. n. 19117/2018; Cass. pen. n. 27004/2021). Nel caso di specie, la sentenza in commento, non ha tenuto conto dell’epoca di emissione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma al contrario della proposizione del gravame in sede civile, ritenendo quindi applicabile la nuova formulazione dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. |