Affidamento extrafamiliare e superiore interesse del minore
08 Settembre 2026
Massima I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (tra cui rientra anche l’affidamento del minore ai Servizi Sociali) richiedono che il giudice esamini, accerti e descriva comportamenti specifici e tangibili di gravità tale da comportare, quanto meno, un rischio di pregiudizio per il benessere del minore e la necessità di un intervento finalizzato al recupero della famiglia d’origine; in particolare, è necessario un pregiudizio attuale e concreto per il benessere del bambino, mediante un’attenta valutazione del rapporto genitori-figlio, non essendo sufficiente il mero riferimento alle “forti criticità materne”, a suoi “comportamenti disfunzionali” ed alla scarsa collaborazione della madre con i servizi sociali. Inoltre, tali misure, essendo di carattere temporaneo (previste proprio per fare fronte ad una situazione transitoria e superabile nel tempo, nonché volte a favorire il recupero del rapporto del minore con la famiglia d’origine), devono indicare il periodo di prevedibile durata delle stesse. Il caso La vicenda trae origine dal provvedimento con cui la Corte d’Appello di Milano confermava l’affidamento del minore al Comune e il collocamento extrafamiliare del medesimo (così come disposto dal Tribunale a seguito del ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c.), in ragione della forte conflittualità nella coppia genitoriale. In particolare, la decisione – che, tra l’altro, non indicava il periodo di prevedibile estensione dell’affidamento – si focalizzava sulle forti criticità materne, stante la poca collaborazione e l’atteggiamento accusatorio nei confronti degli operatori dei Servizi Sociali. La questione Quali sono i presupposti e la situazione in presenza dei quali può essere disposto l’affidamento familiare (sia intrafamiliare che extrafamiliare)? La non collaborazione di un genitore (nella specie, la madre) con i Servizi Sociali consente l’affidamento e il collocamento extrafamiliare? E, in tale contesto, che ruolo assume il fattore tempo, vale a dire il periodo di prevedibile durata del provvedimento? Le soluzioni giuridiche Per rispondere agli interrogativi, la Suprema Corte ripercorre il quadro normativo di riferimento, ribadendo come tra i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 e 333 c.c., rientra anche l’affidamento del minore ai Servizi Sociali disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (recante «Diritto del minore ad una famiglia»), trattandosi di «una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest’ultimo a crescere sano nel contesto familiare d’origine» (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29814); con la conseguenza che il collocamento in comunità potrà dirsi legittimo solo nella misura in cui costituisca l’unico rimedio che possa preservare il minore da una situazione conflittuale e manipolatoria per lui altamente pregiudizievole (G. Scuffi, Legittimo il collocamento del minore in comunità se costituisce l’unico rimedio in grado di preservarlo da un conflitto genitoriale per lui altamente pregiudizievole, in Ius Famiglie, 2023). In tale prospettiva, l’affidamento familiare, quale misura che «rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore» (Cass., 10 dicembre 2018, n. 31902), è destinato a rimuovere le situazioni di difficoltà e di disagio familiare connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale determinate da malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, ovvero da quei casi che temporaneamente possono comunque ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio; l’istituto, pertanto, si pone in funzione strumentale alla tutela – riconosciuta con carattere prioritario dall’ordinamento – del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine (Cass., 11 giugno 2021, n. 16569). Ed infatti, fra i diritti riconosciuti al minore dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176), sono ricompresi il diritto del minore alla famiglia (e, in particolare, il «diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari»: art. 8), a non essere separato dai propri genitori, ad «intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori» (art. 9), salvo che la separazione o l’interruzione (temporanea) dei rapporti non si riveli necessaria nell’interesse preminente del medesimo; del resto, «in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» (art. 24, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). Ne deriva che il superiore interesse del minore – considerato principio fondamentale nel diritto delle famiglie e che, a ben vedere, «non è cosa diversa da quello dello sviluppo della persona» (P. Stanzione, “Minorità” e tutela della persona umana, in Dir. Fam., 2000) – diviene imprescindibile punto di riferimento, capace di concentrare l’attenzione degli operatori del diritto sul benessere del fanciullo. In tale prospettiva, come noto, si è ulteriormente precisato che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale, per un verso «non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli» (Cass., 7 giugno 2017, n. 14145); e, sotto concorrente profilo, che – proprio in quanto finalizzati ad evitare il ripetersi di atti dannosi del genitore in danno della prole – si configurano quale extrema ratio, da adottare solo se altri provvedimenti non sono idonei a tutelare l’interesse del minore a crescere in un contesto famigliare sano (Cass., 11 dicembre 2025, n. 32328; Trib. Livorno, 17 febbraio 2026, n. 148). Al riguardo, occorre ulteriormente considerare che a differenza dell’affidamento intrafamiliare – ove l’affidatario è scelto all’interno del gruppo parentale del minore, così evitando al bambino già allontanato dai genitori anche l’ulteriore trauma di vedersi sradicare dal contesto familiare in cui è cresciuto – quello extra o eterofamiliare (in cui rientra anche l’affidamento ai servizi sociali) – si caratterizza per la presenza di una famiglia diversa dalla famiglia nucleare del minore. Per questo «l’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine» (Cass., 4 novembre 2019, n. 28257), tanto che l’art. 337-ter c.c. prevede che il Giudice «adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare». Il fattore tempo assume, dunque, un valore determinante: l’affidamento è una misura di carattere temporaneo, prevista per fare fronte ad una situazione transitoria e superabile nel tempo e volta a favorire il recupero del rapporto del minore stesso con la famiglia d’origine, dovendo essere indicato, nel relativo provvedimento, il periodo di prevedibile durata, comunque non superiore a ventiquattro mesi e prorogabile solo qualora la sospensione dell’affidamento pregiudichi l’interesse del minore «rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine» (art. 4, comma 4, l. n. 184/1983). In particolare, la provvisorietà e temporaneità del provvedimento si giustificano in ragione del fatto che «la duratura e irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono, a cui soltanto l’adozione può porre definitivamente riparo e che giustifica la dichiarazione di adottabilità» (Cass., 4 maggio 2010, n. 10706); del resto, anche di recente, si è ribadito come il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità, comporta che il giudice deve verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare – se del caso avvalendosi della mediazione culturale, ove vi sia la collaborativa sinergia dei genitori o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura del minore – sicché è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono solo se risulti impossibile prevedere, in base ad un criterio di grande probabilità, il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, in considerazione dell’età e delle sue esigenze evolutive, di cura e di assistenza (testualmente, Cass., 20 gennaio 2026, n. 1175). Questi, allora, i «limiti ben precisi che i giudici di merito devono tener presenti di fronte alle situazioni concrete e che servono da guida e da limite per ogni decisione che riguarda un minore» (S.A.R. Galluzzo, La misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere disposta solo in assenza di altre soluzioni, in Ius Famiglie, 2026). Eppure, anche a fronte di tali orientamenti giurisprudenziali, la vicenda oggetto del giudizio in commento si caratterizza per la mancata indicazione – tanto nel provvedimento provvisorio di collocamento della minore presso una comunità di tipo familiare adottato dal Tribunale e in quello definitivo di conferma, quanto nel successivo decreto emesso dalla Corte d’Appello all’esito del reclamo – della «natura necessariamente temporanea della misura adottata, con l’individuazione della sua durata in rapporto al complesso degli interventi ritenuti necessari per il recupero della famiglia d’origine» (Cass., 22 luglio 2026, n. 23759); parimenti, dalla motivazione dei provvedimenti, non emergeva alcun accertamento e descrizione dei «comportamenti specifici e tangibili di gravità tale da comportare, quanto meno, un rischio di pregiudizio per il benessere della minore», essendosi piuttosto limitati ad un «mero riferimento alle “forti criticità materne”, a suoi “comportamenti disfunzionali” ed alla scarsa collaborazione della donna con i servizi sociali» (Cass., 22 luglio 2026, n. 23759). Osservazioni Si suole ripetere che l’affidamento extrafamiliare rappresenta una misura eccezionale e che il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata, onde la necessità di valutare le ricadute che la decisione potrà avere, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei minori. In altro contesto (A. Lestini, La bigenitorialità tra “diritto essenzialmente relazionale” del minore e necessità di evitare “letture assolutizzanti”, in Ius Famiglie, 2026), infatti, si è detto che occorre procedere ad un’attenta valutazione del caso concreto e delle circostanze che consentano di capire quale genitore sia maggiormente in grado di offrire al bambino una stabilità affettiva, relazionale, educativa e ludica (D. Costantino, Circostanze rilevanti per autorizzare il trasferimento di residenza del minore, in IUS Famiglie, 2020), anche al fine di evitare al minore – specie se di tenera età – il «trauma derivante dell’evenienza di vivere lontano dalla figura che lo ha accudito, in maniera prevalente, fino ad allora» (R. Gelli, Trasferimento della residenza del genitore affidatario: una scelta insindacabile?, in Fam. Dir., 2022). In definitiva, se «da una parte, si colloca il diritto dei genitori di prendersi cura personalmente del proprio figlio» e dall’altra si pone la presenza e «l’intervento sostitutivo dello Stato, necessario per la tutela dell’interesse del minore, nella moderna prospettiva del Best interest of the child», la pronuncia in epigrafe consente di riflettere ed individuare, con un sempre crescente grado di consapevolezza, i presupposti in presenza dei quali si «possa ritenere preferibile per il minore il mutamento – temporaneo o definitivo – del suo contesto di vita, rispetto alla permanenza in famiglia» (A.G. Cianci, Il diritto del minore a crescere in famiglia e l’affidamento familiare, in NLCC, 2023). |