NEWS-D: compiti e organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida sulle droghe

La Redazione
07 Settembre 2026

Con il DPCM 7 luglio 2026, n. 156, pubblicato in G.U. il 3 settembre 2026, il Governo dà attuazione all’art. 14-bis, comma 6, del T.U. stupefacenti (d.p.r. n. 309/1990), definendo i compiti e l’organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), istituito dal comma 1 della medesima disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento è composto da 28 articoli suddivisi in 6 Capi. Il Capo I, “Definizioni e ambito di applicazione”, art. 1-3; Capo II “Procedura di allerta”, artt. 4-10; Capo III, “Compiti e organizzazione del NEWS-D”, art. 11-13; Capo IV, “Centri collaborativi di primo livello”, artt. 14-20; Capo V, “Centri collaborativi di secondo livello”, artt. 21-22; Capo VI “Disposizioni transitorie e finali”, art. 23.

Ambito di applicazione (art. 2)

Il decreto, all’art. 2, definisce i compiti e l’organizzazione del NEWS-D (National Early Warning System on Drugs), istituito presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta, che opera anche attraverso un dispositivo informatico, destinato ad a intercettare precocemente la circolazione di nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio e stupefacenti «anomali» sul territorio nazionale.

Obiettivi del NEWS-D (art. 3)

L’art. 3 indica gli obiettivi perseguiti dal NEWS-D, tra i quali: a) individuare precocemente e valutare situazioni di potenziale rischio, pericolo o danno per la salute pubblica correlate alla comparsa delle sostanze di cui all'art. 4;  b) allertare o informare i centri collaborativi e fornire supporto al SSN al fine di prevenire e ridurre potenziali fenomeni di abuso o di intossicazioni acute e croniche, forme di dipendenza ovvero potenziali situazioni di rischio per la salute pubblica associate al consumo delle sostanze di cui all'art. 4 sul territorio o in specifiche aree dello stesso; c) individuare e monitorare la comparsa di tendenze emergenti, nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo e potenziali rischi e pericoli per la salute che ne derivano correlati alle sostanze di cui all'art. 4; d) monitorare la presenza delle sostanze di cui all'art. 4 sul territorio nazionale, mediante sia la raccolta e l'analisi delle informazioni e dei dati contenuti nelle segnalazioni al NEWS-D sia la trasmissione di informative, allerte e comunicazioni; e) scambiare con il Sistema di allerta rapida sulle nuove sostanze psicoattive (Early warning system on new psychoactive substances - EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di allerta sulle droghe (European drug alert system - EDAS) le informazioni sulle sostanze di cui all'art. 4 attraverso il Punto focale nazionale deputato ad effettuare le segnalazioni ad EUDA nei tempi e nei modi indicati dagli artt. 8 e 13 del Regolamento UE 2023/1322.

Sostanze oggetto di interesse per il NEWS-D (art. 4)

Sono d'interesse del NEWS-D le NPS, i precursori, le sostanze a rischio, le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e le sostanze stupefacenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. o) riportate nelle tabelle allegate al testo unico nei casi di cui all'art. 5, individuate nei campioni non biologici e in quelli biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.

Organizzazione: centri di primo e secondo livello (art. 14-22)

Il provvedimento distingue tra centri collaborativi di primo livello e di secondo livello (artt. 14-22). I primi sono tre soggetti istituzionali individuati per competenza tecnica: l’Istituto Superiore di Sanità (profili bio-tossicologici e chimico-tossicologici), i Centri Antiveleni designati con requisiti stringenti di operatività continua 24/7 (profili clinico-tossicologici) e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’interno (profili investigativi e di sequestro). I centri di secondo livello sono invece i soggetti indicati dall’art. 14-bis, comma 4, del Testo Unico, tra i quali rientrano istituti di medicina legale, laboratori universitari di tossicologia forense, laboratori delle Forze di polizia, strutture di emergenza e altri soggetti pubblici e privati individuati dalla normativa

Procedura di allerta (artt. 5-9)

Sulla base dei criteri minimi indicati nell'art. 6, i centri collaborativi di primo e secondo livello segnalano al NEWS-D, in forma anonimizzata, l'identificazione di NPS, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e sostanze stupefacenti in campioni non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso. L’art. 6 distingue un criterio “qualitativo”, ricorrente quando vengono identificate NPS, precursori, sostanze mescolate con adulteranti pericolosi o modalità di assunzione emergenti, da un criterio “quantitativo”, legato al superamento delle concentrazioni medie di principio attivo rispetto ai dati della relazione annuale al Parlamento ex art. 131 del Testo Unico. La timeline di segnalazione (art. 7) è calibrata sulla natura del dato: immediata “senza ritardo” per gli esiti qualitativi positivi, con cadenza mensile aggregata per i superamenti quantitativi. Rilevante per chi opera nel contenzioso penale è la graduazione dell’“allerta” prevista dall’art. 10, comma 2, lettera d): tre livelli crescenti di rischio (potenziale, moderato, elevato) che condizionano l’urgenza e l’ampiezza della diramazione, fino a coinvolgere, nei casi più gravi, “altri enti e istituzioni da individuarsi a seconda della necessità” oltre al Servizio sanitario nazionale. Va segnalato che l’allerta di grado 3 può essere adottata “anche in assenza di decessi”, qualora il fenomeno intossicativo mostri, per frequenza e gravità, un impatto significativo e crescente: una clausola elastica che attribuisce ai centri collaborativi un margine di valutazione discrezionale non irrilevante, e che in prospettiva potrebbe generare questioni di responsabilità in ipotesi di omessa o tardiva attivazione della procedura.

Coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del NEWS-D  (art. 18)

Assume interesse per chi opera in ambito penale la previsione dell’art. 18, secondo la quale i reparti e uffici delle Forze di polizia comunicano alla DCSA dati e informazioni utili per le finalita' del NEWS-D, corredati da elementi di situazione ostensibili relativi alla presenza sul territorio di fenomeni o circostanze di interesse. Inoltre, gli uffici e i reparti delle Forze di polizia trasmettono alla DCSA, senza ritardo, le comunicazioni afferenti ai sequestri di sostanze stupefacenti e psicotrope effettuati ai sensi degli artt. 73 e 75 del testo unico. All'esito degli accertamenti tossicologici di cui all'art. 75, comma 3, del Testo Unico, gli uffici e i reparti delle Forze di polizia inviano alla DCSA i relativi rapporti analitici ai fini del monitoraggio del mercato illecito delle sostanze stupefacenti.

Raccolta di dati e informazioni utili per la formulazione di allerte e rapporti con l’autorità giudiziaria (art. 19)

Di rilievo penalistico risulta anche la previsione dell’art. 19, comma 2, la quale stabilisce che, quando i dati provengano da sequestri ex art. 73 del Testo Unico ovvero da attività investigative, gli uffici e i laboratori delle Forze di polizia “ove ritenuto necessario” acquisiscono preventivamente il nulla osta dell’autorità giudiziaria prima di trasmettere le informazioni al sistema di allerta.  

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