La decisione del Tribunale di Parma n. 327/2026 affronta la questione del concetto di giustificatezza del licenziamento del dirigente in caso di riorganizzazione aziendale e dei limiti del sindacato giudiziale, nonché i profili dell'individuazione delle voci retributive computabili ai fini del TFR e della contestazione dei conteggi.
Massima
In ambito di licenziamento del dirigente per giustificato motivo oggettivo, la giustificatezza del recesso per riorganizzazione aziendale ricorre quando sia accertata l'effettiva soppressione della posizione dirigenziale, il nesso causale con le ragioni addotte dal datore di lavoro e l'assenza di finalità arbitrarie, discriminatorie o ritorsive, restando precluso al giudice il sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali. Ai fini del calcolo del TFR, concorrono tutte le voci corrisposte con carattere continuativo e non occasionale in dipendenza del rapporto di lavoro.
Il caso
Un lavoratore con oltre trent’anni di anzianità aziendale, promosso quale dirigente nel 2020 con il ruolo di Direttore della divisione Acquisti, Logistica e Trasporti, veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo. La società datrice di lavoro motivava il recesso adducendo la soppressione di tale posizione dirigenziale per motivi di contenimento dei costi nonchè l’accorpamento delle sue funzioni a quelle svolte dal suo superiore gerarchico, il Direttore Operations.
Il dirigente impugnava il licenziamento contestandone la ritorsività, allegando di essere stato oggetto di progressivo isolamento a seguito del licenziamento della coniuge, anch’ella precedentemente impiegata presso l’azienda, privato delle sue mansioni nonché di essere stato aggredito per aver espresso le proprie rimostranze in ordine alle difficoltà economiche dell’azienda. Richiedeva, inoltre, la condanna della società al pagamento di differenze retributive a titolo di TFR (a suo dire calcolato erroneamente) nonché di risarcimento del danno.
La società resistente si costituiva in giudizio sostenendo la piena legittimità del licenziamento evidenziando l’effettività della riorganizzazione aziendale, conforme al principio di libertà di iniziativa economica tutelato dall’art. 41 Cost., nonché contestando l’applicabilità del concetto di repêchage alle figure dirigenziali.
L’INPS veniva chiamato in causa ai soli fini della domanda di regolarizzazione contributiva.
La questione
Le questioni giuridiche affrontate sono due:
1) nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dirigente, la soppressione della sua posizione nell’ambito di una riorganizzazione aziendale volta ad un maggior efficientamento dei costi, integra la nozione di “giustificatezza” e, in caso di risposta affermativa, quali sono i limiti del sindacato giudiziale?
2) ai fini del calcolo del TFR del dirigente, quali voci devono essere computate?
Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Parma accoglie parzialmente il ricorso, rigettando la domanda di impugnazione del licenziamento e accogliendo la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive calcolate a titolo di t.f.r.
Per quanto concerne la giustificatezza del licenziamento, il Tribunale in primo luogo rammenta che non si applica, al dirigente, l’obbligo di verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori. Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice sottolinea che non è richiesto che le motivazioni addotte dall’imprenditore integrino il concetto di giusta causa o di giustificato motivo, essendo sufficiente che le ragioni poste alla base del recesso non siano arbitrarie, né pretestuose né, in sintesi, contrarie ai principi di buona fede e di correttezza, oltreché concretamente accertabili o, se connesse alla sfera soggettiva del dirigente, tali da ledere il rapporto di fiducia che lo lega all’imprenditore. Dunque il licenziamento del dirigente per motivi economici è giustificato laddove la sua posizione lavorativa venga effettivamente soppressa nonché ove sussista un nesso causale fra la riorganizzazione aziendale e il recesso. Nel caso in esame, la soppressione della posizione del ricorrente, oltreché non contestata ai sensi dell’art. 115 c.p.c., viene avvalorata dai testimoni escussi che confermano l’avvenuta ridistribuzione delle funzioni del Direttore acquisti in favore del superiore, senza successiva assunzione di altro soggetto quale sostituto. Il Tribunale sottolinea, sul punto, che non è richiesto che tutte le mansioni facenti capo alla figura “soppressa” vengano eliminate, ma ben possono semplicemente essere ripartite fra altre figure già esistenti in azienda.
Il Tribunale, poi, nel proseguire l’esame della fattispecie, afferma di ritenere sussistente il nesso causale fra la soppressione del posto di lavoro e le ragioni riorganizzative paventate dalla datrice di lavoro, accertando il contesto di difficoltà dell’azienda, evidenziando come l'azienda fosse stata interessata, nell'arco di pochi anni, da un cambio di proprietà, da una procedura di concordato e dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, circostanze dalle quali è derivata la necessità di riorganizzare l'area acquisti.
Assolto l’onere probatorio da parte della società convenuta, il giudice parmense evidenzia che il proprio sindacato non possa estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, non potendo, in virtù dell’art. 41 Cost., sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione dell’opportunità delle scelte organizzative poste in essere, potendo esclusivamente verificare l’effettività della riorganizzazione e l’assenza di mala fede.
La motivazione della sentenza esaminata pare in linea con il consolidato orientamento sia di legittimità sia di merito, secondo il quale le ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, atteso che il sindacato sulla giustificatezza del recesso deve contemperare i principi di correttezza e buona fede con la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.
In tema di limiti del sindacato giudiziale, pare utile confrontare la pronuncia del Tribunale di Parma con la sentenza n. 493/2022 emanata dal Tribunale di Milano. Entrambe le pronunce muovono dal medesimo principio: il licenziamento del dirigente per riorganizzazione aziendale è giustificato ogniqualvolta la soppressione del posto risulti effettiva e non arbitraria, senza che il giudice possa spingersi a valutare il merito delle scelte imprenditoriali. La divergenza fra le due pronunce, non investe, dunque, la regola astratta (condivisa da entrambi i giudici) bensì il contenuto in cui tale regola si declina.
Secondo il Tribunale di Parma, una volta accertata la soppressione della posizione dirigenziale nell'organigramma e la redistribuzione delle relative funzioni senza nuove assunzioni, il licenziamento è dichiarato giustificato. Le soluzioni alternative prospettate dal lavoratore (eliminazione di consulenze esterne, riduzione dei costi dell'amministratore delegato, soppressione di dirigenti meno anziani) vengono giudicate inidonee a fondare la pretestuosità del recesso, oltre che invasive della sfera insindacabile delle scelte organizzative dell'imprenditore.
La sentenza del Tribunale di Milano prevede invece l’esercizio di un controllo più penetrante. Poiché la lettera di licenziamento aveva motivato il recesso a causa di uno specifico "stallo commerciale" e della perdita di fatturato, il giudice ha verificato la veridicità di quella situazione economica, accertando che essa non corrispondeva alla realtà aziendale al momento del recesso. Inoltre, ha evidenziato l'assenza di qualsiasi dimostrazione da parte della società datrice di lavoro, che la soppressione di quella specifica posizione dirigenziale fosse necessaria per conseguire l'obiettivo di contenimento dei costi, valorizzando, a tal fine, la redistribuzione delle mansioni del dirigente quale prova dell'insussistenza di un'effettiva necessità di licenziare il dirigente.
La divergenza tra le due decisioni riguarda dunque l'estensione del controllo giudiziale. Il Tribunale di Milano ritiene sindacabile anche la veridicità della causale economica dedotta e il nesso causale tra questa e la soppressione della posizione; il Tribunale di Parma, invece, limita il sindacato all'effettività della riorganizzazione e della soppressione del posto, nonché all'assenza di finalità discriminatorie, ritorsive o comunque arbitrarie. Quest'ultima impostazione appare più coerente con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di licenziamento del dirigente.
Quanto, infine, alla seconda questione giuridica affrontata relativa al calcolo del TFR, il Tribunale di Parma recepisce il principio secondo il quale la retribuzione utile al calcolo del t.f.r. comprende tutte le voci corrisposte in maniera continuativa e non occasionale, ivi incluse le erogazioni una tantum ricorrenti, i benefit auto, le indennità quali compensazione del patto di non concorrenza, i rimborsi delle spese di trasporto.
Dal punto di vista processuale, la sentenza si colloca nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di specifica contestazione dei conteggi elaborati dal ricorrente, accertato l’an della pretesa, gli stessi vengono automaticamente posti a fondamento della liquidazione.
Osservazioni
La sentenza esaminata consente di riflettere su due piani differenti.
Sul piano della giustificatezza del licenziamento del dirigente, il profilo più delicato attiene alla prova dell'intento ritorsivo quale causa reale del recesso. La pronuncia conferma che la mera allegazione di un deterioramento dei rapporti con il vertice aziendale non è sufficiente a dimostrare la natura ritorsiva del recesso, imponendosi invece la puntuale dimostrazione di fatti oggettivi e documentati (quali l'esautoramento dalle funzioni, la progressiva dequalificazione o la sottrazione delle deleghe) idonei a rivelare che la ragione effettiva del licenziamento sia diversa da quella formalmente dichiarata.
Sul piano del calcolo del TFR, grava sul ricorrente l'onere di verificare la corretta inclusione, nella base di computo, di tutte le voci retributive aventi carattere continuativo, nonché, in via generale, di allegare sin dal ricorso conteggi analitici a sostegno della domanda. Specularmente, incombe sulla parte resistente l'onere di contestare in modo puntuale il quantum richiesto, non essendo sufficiente la sola contestazione dell'an della pretesa.
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