Liquidazione equitativa del danno nel contratto d’appalto

08 Settembre 2026

La Cassazione chiarisce i limiti di applicazione della disciplina della caparra confirmatoria in caso di risoluzione giudiziale per inadempimento, sottolineando la necessità di una rigorosa prova del danno e la corretta distinzione tra interesse positivo e negativo nel risarcimento.

Massima

In tema di liquidazione del danno, può applicarsi il criterio equitativo solo ove sia stata fornita, non solo la dimostrazione di un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) ma anche dell’impossibilità oggettiva (o della rilevante difficoltà) della stima esatta dello stesso – cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta – e incolpevole, ovvero non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova.

Il caso

La committente e la società appaltatrice avevano stipulato un contratto d'appalto per la realizzazione di un capannone con impianto per allevamento di polli a terra, un ulteriore capannone per la macellazione, oltre a servizi e punto vendita. La committente conveniva in giudizio l’appaltatrice chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa, la restituzione dell'acconto versato (€ 30.060,00) e il risarcimento danni (€ 125.103,45). L’appaltatrice si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento della committente, con risarcimento di € 55.764,00, sostenendo che la fornitura era stata bloccata dalle continue modifiche richieste dalla committente.

Il Tribunale di Macerata in prime cure accoglieva la domanda della committente, dichiarando la risoluzione per inadempimento dell’altra parte e condannandola alla restituzione dell'acconto oltre alla rimozione dei materiali.

L’appaltatrice impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, la quale ribaltava la decisione: accertava che l'inadempimento era imputabile alla committente (per violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo richiesto continue e pretestuose modifiche al progetto), pronunciava la risoluzione per inadempimento della committente e la condannava al risarcimento di € 55.764,00 in favore dell'appaltatrice.

La committente proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi; l’appaltatrice resisteva con controricorso. Il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento del solo quarto motivo (relativo ai criteri di quantificazione del danno) e il rigetto degli altri.

La questione

Con il quarto motivo la committente denunciava la violazione degli artt. 1223-1226 c.c. (in relazione agli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c.), dell'art. 1385 c.c. e degli artt. 1241 e ss. c.c., contestando i criteri con cui la Corte d'appello aveva liquidato il risarcimento a favore dell’appaltatrice. In particolare lamentava che la Corte avesse:

  • applicato erroneamente l'istituto della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), liquidando il danno emergente come il doppio dell'acconto versato, nonostante la fattispecie non fosse riconducibile a tale istituto ma alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento;
  • cumulato indebitamente interesse negativo e interesse positivo: da un lato riconoscendo le spese sostenute dall'appaltatrice (danno emergente/interesse negativo), dall'altro l'intero mancato guadagno (lucro cessante/interesse positivo), voci che rispondono a logiche risarcitorie incompatibili tra loro;
  • liquidato il lucro cessante sull'utile lordo anziché sull'utile netto, senza detrarre tutte le spese e gli oneri necessari per la realizzazione dell'opera;
  • omesso di compensare dall'importo risarcitorio la somma di € 30.060,00 già versata da Mastroianni a titolo di acconto, di cui era stata riconosciuta la restituzione in primo grado, determinando così un ingiustificato arricchimento a favore dell'appaltatrice.

La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, ritenendolo fondato su tutti i profili. Ha chiarito che: la caparra confirmatoria non può essere invocata quando la parte si avvale dei rimedi generali della risoluzione (che richiedono la prova rigorosa del danno nell'an e nel quantum); il danno da inadempimento va liquidato secondo il criterio dell'interesse positivo (non negativo), tenendo conto di tutte le spese per la realizzazione dell'opera al fine di determinare l'utile netto; e che l'acconto già versato doveva essere detratto d'ufficio dalla somma liquidata, trattandosi di compensazione impropria tra poste dello stesso rapporto contrattuale.

Le soluzioni giuridiche

Oltre al principio di cui in massima, la Corte ha precisato, con riferimento agli altri profili che:

  • In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell’esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia ricevuto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al ristoro dei danni asseritamente patiti, il cui riconoscimento postula la prova della loro esistenza e del loro ammontare» e che
  • Il danno patrimoniale da inadempimento deve essere ancorato ai criteri di liquidazione dell’interesse positivo e della teoria differenziale, secondo cui, in base al nesso di causalità, l’entità del risarcimento deve essere collegata al valore che la prestazione ha per il creditore, quale danno da aspettativa, e non già da affidamento, esclusi i costi e le perdite che la parte danneggiata avrebbe comunque sostenuto anche nel caso di adempimento, con la conseguente ricostruzione comparativa della situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in caso di adempimento e di quella conseguita all’inadempimento.

In particolare, con riferimento al principio di cui in massima, l’appaltatrice avrebbe dovuto provare in modo rigoroso l’entità dei danni sofferti, potendosi applicare l’art. 1226 c.c. solo ove venga fornita non solo la dimostrazione di un danno certo – e non solo eventuale o ipotetico, ma anche dell’impossibilità oggettiva o della rilevante difficoltà della stima esatta dello stesso danno. La giurisprudenza sul punto è univoca. Si confronti ad esempio, tra le pronunce citate nei precedenti conformi, Cass. civ., III, ord. 21607 del 28 luglio 2025 secondo cui «Perché il giudice possa procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., è necessario che sia previamente accertata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio. L'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente legittima il ricorso alla stima equitativa, mentre l'incertezza sull'esistenza stessa del danno non consente tale ricorso».

Con riferimento al principio di diritto pronunciato in tema di caparra confirmatoria, la Corte di Cassazione ha precisato che la ritenzione della caparra confirmatoria o la liquidazione del suo doppio non può essere riconosciuta, ex art. 1385, terzo comma, c.c., ove la parte si avvalga degli strumenti rimediali generali della risoluzione, con il conseguente risarcimento dei danni che deve essere dimostrato nell’an e nel quantum. Anche su questo profilo di diritto la giurisprudenza di legittimità è univoca. Si confrontino ad es. Cass. civ., II, n. 4301/2026; Cass. civ., II, n. 29482/2025; Cass. civ., II, n. 20532/2020; Cass. civ., II, n. 8417/2016; Cass. civ., II, n. 17923/2007. In particolare, ad es., si confronti la prima della sentenze riportate che chiarisce che «In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito».

Infine, con riferimento all’ultimo dei riportati principi di diritto, la Corte di cassazione precisa che il danno patrimoniale da inadempimento, nella specie conseguente alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltante, deve essere ancorato ai criteri di liquidazione dell’interesse positivo e della teoria differenziale, secondo cui, sulla base del nesso di causalità, l’entità del risarcimento deve essere collegata al valore che la prestazione ha per il creditore, quale danno da aspettativa, esclusi i costi e le perdite che la parte danneggiata avrebbe comunque sostenuto anche nel caso di adempimento, con la conseguente ricostruzione comparativa della situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in caso di adempimento e di quella conseguita all’inadempimento. Con la conseguenza che il risultato atteso dal risarcimento è sostitutivo di quello conseguito con l’adempimento e deve portare la parte adempiente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata allorché avesse ricevuto correttamente la prestazione (interesse positivo). Si può riparare il danno patrimoniale secondo l’interesse negativo solo quando il ricorso all’interesse positivo non può operare in concreto. Sulla necessità di ancorare il danno da inadempimento al criterio di liquidazione dell’interesse positivo si vedano, tutte citate in motivazione: Cass. civ., III, n. 28022/2021; Cass. civ., II, n. 14431/2006; Cass. civ., III, n. 4473/2001 e altre più risalenti).

Osservazioni

Tutti i principi enunciati dalla Corte nella sentenza in commento appaiono condivisibili.

È inoltre opportuno considerare che la pronuncia in commento ha accolto anche il motivo di ricorso con il quale si contestava che il giudice di merito non aveva tenuto conto dell’anticipo versato dall’appaltante di cui era stata chiesta la restituzione a cura della committente, per disporre la compensazione tra poste relative al medesimo contratto.

La S.C. ha posto in rilievo, in proposito, che l’accoglimento nello stesso giudizio di due domande complementari implicanti la condanna reciproca di una parte nei confronti dell’altra giustifica la compensazione d’ufficio impropria (o atecnica) dei rispettivi crediti, anche in grado di appello, perché relativi allo stesso negozio, senza che sia necessaria una eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, purché l’accertamento si fondi su circostanze fattuali che siano state acquisite al processo tempestivamente. Anche questo principio consolida un orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità. Si è ad esempio evidenziato, sulla questione, che l'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale (Cass. civ., II, n. 2752/2026); o, ancora, che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, non si verifica una compensazione "propria", bensì un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza; a tale operazione il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. civ., III, n. 26365/2024).

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