Emotrasfusione con sangue infetto: indennizzo ex l. n. 210/1992, risarcimento del danno e oneri del danneggiato

10 Settembre 2026

La Suprema Corte in tema di danno da emotrasfusioni con sangue infetto ribadisce che indennizzo ex l. 25/2/1992 n. 210 e risarcimento del danno non sono cumulabili e chiarisce, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l’indennizzo ex l. 25/2/1992 n. 210:

  • quale parte processuale ha l’onere di allegare e provare, nel giudizio risarcitorio, l’avvenuto indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, l. 25/2/1992 n. 210 e il suo ammontare;
  • qual è l’onere del danneggiato;
  • qual è il potere officioso del giudice del merito.

Massime

In tema di danno da emotrasfusioni con sangue infetto indennizzo ex l. 25/2/1992 n. 210 e risarcimento del danno non sono cumulabili.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di aver percepito l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, l. 25/2/1992 n. 210 ha l’onere di provarne l’ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l’indennizzo.

In tema di danno da emotrasfusioni con sangue infetto, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l’indennizzo ex l. 25/2/1992 n. 210, il potere officioso del giudice del merito di sollecitazione presso gli uffici competenti, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell’indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest’ultima, dopo aver allegato l’avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni per il suo conseguimento, abbia ingiustificatamente trascurato, nell’assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c., di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell’esito amministrativo positivo.

Il caso

Una donna a seguito di un’emotrasfusione ricevuta nel 1981 contrae il virus HCV. In sede amministrativa le viene riconosciuto l’indennità di cui alla l. 25/2/1992 n. 210. La danneggiata agisce in sede civile innanzi al Tribunale di Messina nei confronti del Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie la domanda ma detrae dal risarcimento gli importi corrisposti alla danneggiata a titolo di indennizzo ex l. 25/2/1992 n. 210.

La danneggiata propone appello. La Corte d’Appello di Messina con sentenza 12/3/2024 n. 245:

  • accoglie per quanto di ragione l’appello;
  • condanna il Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti dalla danneggiata;
  • elimina la detrazione degli importi corrisposti a essa corrisposti ai sensi della l. 25/2/1992 n. 210.

La Corte d’Appello, a sostegno della sua decisione, rileva la tardività della produzione con la quale il Ministero della Salute aveva provato la corresponsione dell’esatto ammontare dell’indennizzo percepito dalla danneggiata ai sensi della l. 25/2/1992 n. 210, avendo l’amministrazione sanitaria provveduto al deposito di detta documentazione solo in grado di appello, senza nulla aver provato sul punto nel corso del giudizio di primo grado.

Il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 2 e 3 c.p.c., degli artt. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, degli artt. 1223, 2043, 2056, 2041 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)».

Il Ministero della Salute, con tale motivo, censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la documentazione depositata in giudizio in relazione alla prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennità ai sensi della l. 25/2/1992 n. 210 in favore della danneggiata, dovendo ritenersi che la compensatio lucri cum damno non integri un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa rilevabile d’ufficio dal giudice, trattandosi unicamente della determinazione causale del danno risarcibile, senza alcuna preclusione in ordine alla specificazione quantitativa, per via documentale, di un fatto già pacificamente allegato e documentato in primo grado, con la conseguenza che la documentazione prodotta in appello non introduceva alcun fatto nuovo, limitandosi ad aggiornare e specificare i dati relativi a un’indennità già riconosciuta e allegata in primo grado.

Radicatasi così la lite in sede di legittimità la danneggiata resiste con controricorso cui fa seguito il deposito di memoria.

La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 5/5/2026 n. 12609):

  • accoglie il motivo;
  • cassa la sentenza impugnata;
  • rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, cui rimette anche di provvedere alla regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Le questioni

Le questioni giuridiche affrontate e risolte dal giudice di legittimità sono tre:

  • la prima è relativa alla cumulabilità o meno tra indennizzo ex l. 25/2/1992 n. 210 e risarcimento del danno;
  • la seconda è relativa a quale parte processuale abbia l’onere di provare, nel giudizio risarcitorio, l’avvenuto indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 e il suo ammontare;
  • la terza è relativa a quale sia il potere officioso del giudice del merito.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Rileva, in particolare, a sostegno dell’accoglimento (seppur non nello stesso ordine qui di seguito indicato) che:

  • nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della l. 25/2/1992 n. 210 non è cumulabile il risarcimento e, pertanto, dev’essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della compensatio lucri cum damno;
  • la parte che ammette o non contesta di aver percepito l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 210/1992 ha l’onere di provarne l’ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l’indennizzo;
  • in tali casi l’ammontare dell’indennizzo non può che essere noto, in primis, alla stessa parte attrice;
  • la domanda, dunque, non può prescindere da tali elementi, giacché l’ordinamento non può prestarsi al silenzio strumentale di chi, agendo in giudizio, richieda (o, in caso di sopravvenienza in corso di giudizio, insista nel richiedere) somme di cui abbia piena consapevolezza della parziale non debenza da parte del Ministero della Salute;
  • la compensatio lucri cum damno è rilevabile d’ufficio dal giudice il quale, pertanto, per determinarne l’esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità;
  • tale potere non può essere immotivatamente omesso non solo quando la percezione dell’indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest’ultima, dopo aver allegato l’avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni idonee al conseguimento dell’indennità di cui alla l. 25/2/1992 n. 210, abbia ingiustificatamente trascurato, nell’assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale, ex art. 88, comma 1, c.p.c. (la S.C. indica l’art. 89, comma 1, c.p.c., ma è evidente che trattasi di un mero errore materiale), di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell’esito amministrativo positivo.

La Suprema Corte, pertanto:

  • cassa la sentenza impugnata;
  • rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, cui rimette di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Osservazioni

La decisione della Suprema Corte, da un lato, è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato di legittimità e, dall’altro lato, presenta un’assoluta novità.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente affermato che in caso coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge a erogare una provvidenza indennitaria - come si versa nel caso della decisione in commento - vale la regola del diffalco e, cioè, dall’ammontare del risarcimento del danno va detratta la posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa.

In tali ipotesi, pertanto, opera il principio della compensatio lucri cum damno che non è un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, rilevabile di ufficio dal giudice e proponibile dalle parti in ogni momento del giudizio di merito e, quindi, anche nel giudizio di appello.

Tale compensatio:

  • da un lato, assicura al danneggiante di non corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato;
  • dall’altro lato, assicura al danneggiato una reintegrazione del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.

La giurisprudenza di legittimità, in particolare, in caso di indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della l. 25/2/1992 n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - come si versa nel caso della decisione in commento -ha affermato che l’importo deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della Salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Le Sezioni Unite, allo specifico riguardo, hanno affermato che «la diversa natura giuridica dell’attribuzione indennitaria ex l. n. 210 del 1992, e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del Ministero della sanità, per aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l’indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto chein caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento» (Cass. SS.UU. 11/1/2008 n. 584; conf. Cass. SS.UU. 22/5/2018 n. 12567; Cass. SS.UU. 22/5/2018 n. 12566; Cass. SS.UU. 22/5/2018 n. 12565; Cass. SS.UU. 22/5/2018 n. 12564).

La giurisprudenza di legittimità, ancora, ha esteso tale principio del diffalco anche in assenza di una formale coincidenza soggettiva tra danneggiante ed ente erogatore dell’indennizzo nonostante si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.

È ius receptum, infatti, che «in caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l’indennizzo» (Cass. 28/6/2026 n. 22148; conf. Cass. 19/2/2024 n. 4415; Cass. 23/5/2023 n. 14270; Cass. 22/7/2022 n. 22139; Cass. 10/10/2019 n. 25405; Cass. 19/2/2019 n. 4730; Cass. 14/2/2019 n. 4309).

La giurisprudenza di legittimità, ancora, ha affermato che l’onere di allegazione e prova dell’avvenuta liquidazione dell'indennizzo è a carico di chi eccepisce la compensazione.

È ius receptum, infatti, che:

  • «l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensato lucri cum damno grava su chi la sollevi» (Cass. 14/5/2026 n. 14246; conf. Cass. 23/9/2025 n. 25970; Cass. 22/9/2022 n. 27736; Cass. 7/3/2022 n. 7345; Cass. 31/3/2021 n. 8866; Cass. 22/8/18 n. 20909; Cass. 8/1/2003 n. 77);
  • «tale onere soggiace alle preclusioni istruttorie previste per il primo grado dagli artt. 183 (oggi, 171-ter) c.p.c. e per l'appello dall'art. 345 c.p.c.» (Cass. 30/1/2026 n. 2052; conf. Cass. 2/9/2025 n. 24357; Cass. 9/1/2025 n. 525; Cass. 22/3/2022 n. 9246; contra: Cass. 13/6/2023 n. 16808).

La giurisprudenza di legittimità, ancora, ha esteso lo stesso principio del diffalco anche nel caso in cui l’indennizzo non sia stato versato ma sia stato determinato nel suo preciso ammontare o sia determinabile in base a specifici dati della cui prova è sempre onerata la parte che eccepisce il lucrum.

Solo che, per quanto concerne la determinabilità dell’indennizzo, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Da un lato, infatti, è stato affermato che «nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento» (Cass. 12/7/2023 n. 19991; conf. Cass. 13/4/2023 n. 9882; Cass. 20/1/2023 n. 1781; Cass. 9/11/2022 n. 32987; Cass. 13/10/2022 n. 29933; Cass. 22/9/2022 n. 27736; Cass. 30/11/2021 n. 37587; Cass. 1/7/2021 n. 18723; Cass. 31/3/2021 n. 8866; Cass. 12/6/2020 n. 11277; Cass. 3/9/2019 n. 21967; Cass. 30/8/2019 n. 21837; Cass. 9/7/2019 n. 18340; Cass. 14/2/2019 n. 4326; Cass. 31/1/2019 n. 2778; Cass. 22/1/2019 n. 1567; Cass. 6/12/2018 n. 31543; Cass. 22/8/2018 n. 20909; Cass. 11/7/2017 n. 17082; Cass. 25/5/2017 n. 13144; Cass. 10/5/2016 n. 9434; Cass. 14/6/2013 n. 14932).

Dall’altro lato, invece, è stato affermato che in caso di riconoscimento da parte della Commissione medica della sussistenza del nesso causale e della natura della patologia:

  • «non sussiste discrezionalità in ordine alla misura dell’indennizzo da corrispondere da parte dell’ente erogatore. Infatti, il profilo della determinabilità delle somme erogande a tale titolo deriva comunque dall’applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità della infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall’art. 2 della legge n. 210/1992 alla tabella allegata alla legge n. 177/1976» (Cass. 18/6/2026 n. 20661; conf. Cass. 2/7/2026 n. 22634; Cass. 23/9/2025 n. 25970; Cass. 23/9/2025 n. 25947);
  • «non significa anche ammissione dell'effettiva percezione» dell'indennizzo (Cass. 2/9/2025 n. 24357).

La giurisprudenza di legittimità, ancora, ha ritenuto che al principio di allegazione e prova innanzi indicato si deroga in un solo caso: quando il danneggiato stesso afferma, o non contesta, di avere già percepito un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale o di un ente previdenziale.

In tal caso, infatti, il risarcimento, come innanzi esposto, è dovuto solo per l'eccedenza tra il danno civilistico e l'indennizzo, sicché l'uno e l'altro divengono fatti costitutivi della pretesa che è onere dell'attore dimostrare (Cass. 14/5/2026 n. 14246).

La giurisprudenza di legittimità, ancora, ha ritenuto che essendo la compensatio rilevabile d'ufficio il giudice per determinarne l'esatta misura del residuo risarcimento, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, ex art. 213 c.p.c.

È ius receptum, infatti, che «la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura» (Cass. 2/5/2026 n. 12302; conf. Cass. 14/1/2026 n. 758; Cass. 23/9/2025 n. 25970; Cass. 23/9/2025 n. 25947; Cass. 1/9/2025 n. 24314; Cass. 26/8/2025 n. 23910; Cass. 26/8/2025 n. 23909; Cass. 9/1/2025 n. 525; Cass. 14/12/2024 n. 32550; Cass. 30/1/2024 n. 2840).

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha arricchito tale articolato orientamento giurisprudenziale e ha ritenuto che «il principio di forza del quale il potere officioso del giudice del merito, vòlto alla sollecitazione degli uffici amministrativi competenti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni idonee al conseguimento dell'indennità di cui la legge n. 210/92, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89 (rectius: 88), comma 1, c.p.c., di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell'esito amministrativo positivo» (Cass. 5/5/2026 n. 12609).

Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che:

  • il danneggiato - nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute (o di altro Ente) per il risarcimento del danno conseguente al contagio da emotrasfusioni con sangue infetto - che abbia ammesso la percezione dell’indennizzo ex l. 25/2/1992n. 210 o non lo abbia contestato, ha l’onere, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale, ex art. 88, comma 1, c.p.c., di provarne l’ammontare; è facile prevedere che il mancato assolvimento, da parte del danneggiato, al suo onere così individuato, avrà conseguenze sul regime delle spese di lite;
  • in mancanza il giudice, per determinare l’esatta misura del risarcimento, deve avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, ai sensi dell’art. 213 c.p.c.

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