Appalto, il danno va calcolato sull’interesse positivo

La Redazione
11 Settembre 2026

Con la sentenza n. 22507 del 30 giugno 2026, la seconda sezione civile della Cassazione interviene sui criteri di liquidazione del danno conseguente alla risoluzione di un contratto di appalto, ribadendo la centralità dell’interesse positivo e della teoria differenziale.

La controversia riguardava un appalto per la realizzazione di capannoni destinati all’allevamento e alla macellazione di polli. La Corte d’appello di Ancona, riformando la decisione di primo grado, aveva attribuito l’inadempimento alla committente, ritenendo che le continue modifiche progettuali richieste avessero compromesso il regolare svolgimento del rapporto. Tale valutazione è stata confermata dalla Cassazione, che ha ritenuto correttamente svolto il giudizio comparativo sulle reciproche condotte richiesto dall’art. 1455 c.c.

La Suprema Corte ha invece accolto le censure relative alla quantificazione del risarcimento. Innanzitutto, ha escluso l’applicabilità dell’art. 1385 c.c.: l’appaltatrice aveva agito per la risoluzione ordinaria del contratto e il risarcimento del danno, non esercitando un diritto di recesso assistito da caparra confirmatoria. Era quindi necessario dimostrare l’esistenza e l’entità del pregiudizio effettivamente subito.

La Cassazione ha inoltre ricordato che la liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. non può supplire alla mancata prova del danno. Il ricorso all’equità è consentito soltanto quando sia certa l’esistenza del pregiudizio e risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile determinarne con precisione l’ammontare.

Quanto ai criteri di calcolo, il danno da risoluzione per inadempimento deve essere parametrato all’interesse positivo, ricostruendo, secondo la teoria differenziale, la situazione patrimoniale nella quale il creditore si sarebbe trovato se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto. Il riferimento all’interesse negativo assume invece carattere residuale, quando quello positivo non possa concretamente operare.

Particolare attenzione viene riservata al lucro cessante. Non è corretto identificarlo con l’utile lordo ottenuto sottraendo dal prezzo pattuito il solo costo delle forniture: occorre considerare tutte le spese e gli oneri necessari all’esecuzione e alla consegna dell’opera, così da individuare l’effettivo utile netto che l’appaltatore avrebbe conseguito.

Infine, la Corte ha precisato che il giudice deve procedere d’ufficio alla compensazione impropria tra il credito risarcitorio dell’appaltatrice e l’acconto versato dalla committente, trattandosi di poste derivanti dal medesimo rapporto contrattuale.

La sentenza è stata quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona per una nuova liquidazione del danno.

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