L’obbligo genitoriale di mantenere, istruire ed educare il figlio nasce con la procreazione, a prescindere dall’accertamento giudiziale. Il mancato riconoscimento e l’omesso adempimento dei doveri, in presenza di consapevolezza o colpevole ignoranza della paternità, integra illecito endofamiliare risarcibile.
Massima
In tema di illecito endofamiliare, l'obbligo del genitore di mantenere, istruire ed educare il figlio sorge per effetto della sola procreazione e indipendentemente dall'accertamento giudiziale dello status filiationis; ne consegue che il mancato riconoscimento del figlio e l'omesso adempimento dei doveri genitoriali integrano fonte di responsabilità risarcitoria qualora il genitore fosse consapevole, ovvero anche solo colpevolmente ignaro, della propria paternità, non essendo richiesta la certezza assoluta derivante dall'accertamento genetico, ma risultando sufficiente la conoscenza della sua ragionevole probabilità, desumibile da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. (La Corte ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti del padre che, pur essendo a conoscenza di circostanze univocamente indicative della propria paternità, aveva omesso per lungo tempo il riconoscimento della figlia e l'adempimento dei correlati doveri genitoriali).
Il caso
La vicenda trae origine dall'azione proposta da una figlia nei confronti del padre biologico per l'accertamento giudiziale della paternità, la corresponsione del mantenimento e il risarcimento dei danni conseguenti al mancato riconoscimento e all'assenza di ogni relazione genitoriale. Interveniva altresì la madre, chiedendo il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della figlia. Il giudice di merito accertava la paternità, condannava il padre al mantenimento, riconosceva alla figlia il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e accoglieva la domanda di regresso della madre. La Corte d'appello aumentava sia l'assegno di mantenimento sia il risarcimento. Il padre proponeva ricorso, sostenendo, tra l'altro, di non avere avuto conoscenza della propria paternità e contestando la configurabilità dell'illecito endofamiliare per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale.
La questione
La questione in esame è la seguente: quali sono i presupposti della responsabilità civile del genitore che non abbia riconosciuto il figlio e non abbia adempiuto ai doveri connessi alla genitorialità?
Le soluzioni giuridiche
Nella vicenda in esame, la Corte ha rigettato il ricorso del padre, ribadendo che l'obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio è eziologicamente collegato alla procreazione e sorge indipendentemente dal successivo accertamento giudiziale della filiazione. L'illecito endofamiliare è configurabile quando alla procreazione non seguano il riconoscimento del figlio e l'adempimento dei doveri genitoriali, purché il genitore fosse consapevole o colpevolmente ignaro della propria paternità.
La Corte ha affermato che il presupposto della responsabilità non è la certezza assoluta della paternità derivante da prova genetica, ma la conoscenza, o quanto meno la conoscibilità, della probabile paternità sulla base di elementi indiziari univoci. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che il padre fosse a conoscenza della nascita della figlia e della propria probabile paternità; pertanto il danno risarcibile decorreva dalla nascita.
La pronuncia si colloca nel consolidato indirizzo che individua il fondamento dell'illecito endofamiliare nella violazione dei doveri genitoriali sanciti dagli artt. 30 Cost., 147 e 148 c.c., considerati diritti fondamentali della persona del figlio.
La ratio della decisione può essere sintetizzata in tre passaggi:
a) automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, la condizione di genitore deriva dal fatto biologico della procreazione e non dalla dichiarazione giudiziale di paternità; l'accertamento successivo ha natura dichiarativa di una situazione giuridica preesistente;
b) rilevanza della consapevolezza della procreazione, la responsabilità risarcitoria presuppone che il genitore abbia consapevolmente omesso di adempiere ai propri doveri oppure abbia trascurato colposamente di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione. Non è richiesta la prova certa della paternità, essendo sufficiente la conoscenza della sua elevata probabilità;
c) irrilevanza del comportamento dell'altro genitore verso il figlio, il fatto che la madre abbia taciuto per anni al figlio le reali origini non interrompe il nesso causale né esclude la responsabilità del padre biologico, poiché il diritto del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori nasce con la nascita e prescinde dalla conoscenza, da parte del figlio stesso, dell'identità del genitore.
La Corte valorizza, in tal modo, la natura costituzionalmente protetta del diritto del figlio alla genitorialità responsabile, configurando l'abbandono consapevole della prole come lesione di diritti fondamentali suscettibile di autonoma tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c.
Osservazioni
La Corte di cassazione ha affermato che il mancato adempimento, da parte del padre, all'obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio, in uno con il disinteresse mostrato nei confronti di questo, oltre ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, provoca inevitabilmente una grave lesione dei diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione, e ciò a prescindere dal fatto che l'altro genitore lo abbia riconosciuto alla nascita e provveduto in via esclusiva al suo mantenimento, restando fermo comunque il dovere dell'altro genitore, anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità, di ottemperare ai propri doveri (Cass. n. 15148/2002; Cass n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass. n. 27653/2011; Cass. n. 23596/2006), producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.
L'obbligazione, come già in passato chiarito (Cass. n. 3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (Cass. n. 23630/2009), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. n. 7386/2003).
Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine.
Oramai da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana, anche se non mancano ricostruzioni che inquadrano tali condotte nell'ambito della responsabilità contrattuale (in ragione della presenza di una disciplina ex lege di diritti e doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevanti).
Con particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 30 Cost. e i previgenti artt. 147 e 148 c.c. (per i figli nati in costanza di matrimonio), oltre che l'art. 261 c.c. (per i figli nati fuori del matrimonio), ora sostituiti dall'art. 315 bis c.c. (introdotto dall'art. 1 l. n. 219/2012).
Gli obblighi genitoriali trovano ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia è datata appunto al momento della nascita del figlio, tant'è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della paternità o della maternità (così Cass. n. 15148/2022; nello stesso senso, Cass. n. 26205/2013).
In tale ottica, la Corte di cassazione ha ritenuto più volte che, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis quelli fondati sull'art. 30 Cost., così consentendo l'esercizio di un'autonoma azione, volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esperibile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (così Cass. n. 5652/2012).
Ovviamente - come di recente precisato da Cass. n. 34950/2022 - ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).
La decisione appena richiamata si pone in continuità con Cass. n. 22496/2021, ove la Corte aveva già ritenuto che l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che aveva generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal figlio per la totale assenza della figura paterna, deve farsi ricorso al criterio equitativo per determinarne un importo non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare. Al riguardo, va rammentato che «l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità», ma solo a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass. n. 24070/2017). Si è, in particolare, precisato che, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass. n. 2327/2018), dovendosi ritenere censurabili le liquidazioni basate su criteri «manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza (Cass. n. 4310/2018). Difatti, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. "pura", consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto. Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi, pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice è chiamato a compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. n. 22272/2018).
Riferimenti
V. De Gioia, Illecito endofamiliare: le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio, in Njus.
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