Indennità di accompagnamento e specifiche condizioni soggettive dell’interessato
10 Settembre 2026
In linea con la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento viene in rilievo l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, il che non può sostanziarsi in una mera difficoltà, né implica necessariamente l’assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività. Infatti, possono venire in rilievo anche situazioni soggettive di incapacità – connesse all’età o alle condizioni o qualità personali – al fine di determinare il significato, la portata, la necessità e l’importanza degli atti quotidiani che il soggetto è impossibilitato a compiere da solo, in particolare ove tali atti siano collegati alla salvaguardia della propria condizione psico-fisica (es. una determinata terapia). Ne consegue che per il riconoscimento dell'indennità di cui all’art. 1 l. n. 18/1980, può assumere rilevanza anche l’impossibilità di compiere un solo atto ove questo abbia: una cadenza quotidiana; i caratteri dell’inerenza costante alla persona; una funzione essenziale in ragione delle ripercussioni sulla vita e sulla salute dell’interessato in rapporto agli altri atti della vita giornaliera. Nel caso di un minore che debba essere sottoposto ogni giorno ad una terapia insulinica, si dovrà, dunque, valutare l’autonomia dello stesso nella somministrazione, verificando se l’assistenza richiesta ai genitori si presenti diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età. (Cfr.: Cass., sez. lav., 03 agosto 2026, n. 24402; Cass., sez. lav., 16 giugno 2026, n. 20121; Cass., sez. lav., 09 marzo 2023, n. 7032). |