Ascensore per disabili: il decoro non basta a impedirlo

La Redazione
14 Settembre 2026

L’esigenza di preservare il decoro architettonico del condominio deve essere contemperata con il diritto delle persone con disabilità all’eliminazione delle barriere architettoniche. È quanto emerge dall’ordinanza n. 16428 del 27 maggio 2026, con cui la seconda sezione civile della Cassazione è intervenuta sulla legittimità dell’installazione di un ascensore in un edificio condominiale. 

La vicenda trae origine dalla delibera con cui l’assemblea di un condominio di Pavia aveva approvato, su richiesta di una condòmina con disabilità, la realizzazione dell’impianto. Un altro condomino aveva contestato l’intervento lamentando la violazione delle distanze legali, la riduzione della luminosità di una stanza della propria abitazione e l’alterazione del decoro architettonico.

Dopo una decisione favorevole al condominio in primo grado, la Corte d’appello aveva dichiarato nulla la delibera e disposto la rimozione dell’ascensore. La controversia è quindi approdata in Cassazione su iniziativa dell’erede della condòmina, la cui legittimazione è stata riconosciuta dalla Suprema Corte: il diritto al mantenimento e all’utilizzo dei dispositivi diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche non ha natura meramente personale e non si estingue con la morte della persona con disabilità.

Secondo i giudici di legittimità, la disciplina in materia di accessibilità testimonia un radicale mutamento di prospettiva: l’eliminazione delle barriere architettoniche risponde a esigenze di solidarietà sociale e alla tutela di diritti fondamentali, assumendo una dimensione che trascende l’interesse del singolo.

In questa prospettiva, anche le regole sui rapporti di vicinato devono essere applicate tenendo conto della struttura dell’edificio e della necessità di contemperare i diversi interessi propri della convivenza condominiale.

Particolare attenzione viene riservata al decoro architettonico. Per accertarne la lesione non è sufficiente rilevare una modifica estetica, ma occorre verificare se questa determini un effettivo deprezzamento dell’edificio. Può dunque risultare ammissibile una modificazione che non provochi un pregiudizio economicamente apprezzabile o che, pur producendolo, sia compensata dall’utilità derivante dall’intervento, purché l’alterazione non sia grave e appariscente.

La Corte d’appello aveva invece valutato l’incidenza estetica dell’ascensore senza confrontarla concretamente con il beneficio derivante dall’eliminazione della barriera architettonica.

La Cassazione ribadisce così la centralità del principio di solidarietà condominiale: nel bilanciamento degli interessi deve essere considerato anche il diritto fondamentale delle persone con disabilità all’accessibilità, con la conseguenza che l’intervento può essere legittimo quando consenta di attenuare sensibilmente le difficoltà nella fruizione del bene primario dell’abitazione.

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