Maltrattamenti in famiglia, silenzio della persona offesa ed esigenze cautelari

La Redazione
10 Settembre 2026

La Corte di cassazione, con la sentenza 23 luglio 2026, n. 32652 (dep. 2 settembre), ha stabilito che la mancanza di opposizione della persona offesa alla richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata dall’imputato non ha alcuna valenza, in quanto, in relazione al reato di maltrattamenti, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere ponderata dal giudice attraverso l'esame di specifici elementi di fatto.

La fattispecie riguardava un imputato condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, il quale aveva proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale con gli arresti domiciliari.

La Corte di cassazione ha confermato l’ordinanza impugnata ribadendo il principio secondo cui «l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura e/o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Cass. pen., sez. III, 15 settembre 2015, n. 43113, Rv. 265652 – 01).

In particolare, il tribunale aveva correttamente giustificato il giudizio di persistente pericolosità dell'imputato, fondandolo su dati obiettivi costituiti dalla «oggettiva gravità della pena irrogatagli, nonostante la diminuzione di pena per il rito abbreviato», e, quindi, sull’«attualità delle esigenze cautelari», alla quale il ricorrente aveva opposto esclusivamente il tempo trascorso in esecuzione della misura.

Secondo la Corte risultava, inoltre, infondato anche il rilievo che non sussisterebbe il concreto pericolo di reiterazione in mancanza di opposizione della persona offesa alla richiesta di sostituzione della misura.

In relazione a reati come quello di maltrattamenti in famiglia, infatti, «il giudizio di pericolosità deve essere vieppiù ponderato dal giudice, in presenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima del reato, attraverso l'esame di specifici elementi di fatto, e non può essere, invece, ricostruito sulla base della percezione di pericolo della persona offesa che, messa in condizione di interloquire sulla richiesta di sostituzione della misura, non abbia allegato situazioni di concreto e ulteriore pericolo per la sua incolumità».

La interlocuzione della persona offesa sulla richiesta di sostituzione della misura costituisce «esercizio di una mera facoltà e, pertanto, il suo silenzio non può essere interpretato come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o timore per la propria incolumità - e valere a favore della persona già sottoposta a misura - venendo, altrimenti, trasformato da misura di protezione e garanzia in un onere informativo posto a carico della persona offesa».

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