Per la costituzione della RSA bisogna dimostrare la concreta rappresentatività comparata nel settore

10 Settembre 2026

La decisione del Tribunale di Milano, alla luce della sentenza Corte cost. n. 156/2025, ribadisce che il diritto a costituire RSA spetta solo ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, onere che va provato con dati comparativi concreti e non con mere autodichiarazioni.

Massima

A seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 156/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il diritto alla costituzione della RSA spetta a tali associazioni indipendentemente dalla sottoscrizione o dalla partecipazione alle trattative per i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.

Il caso

Con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, U.G.L. Credito e Assicurazioni Provinciale di Milano conveniva in giudizio Alleanza Assicurazioni S.p.A. chiedendo di accertare l'antisindacalità della condotta datoriale, consistente nel mancato riconoscimento della RSA ai sensi dell'art. 19 L. 300/1970 nelle unità produttive della società, o almeno in quelle per cui era stata formalmente richiesta la costituzione; ordinare la cessazione di tale condotta e il riconoscimento del diritto alla RSA con tutte le prerogative di legge.
A fondamento della pretesa, U.G.L. invocava la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2025, deducendo di esprimere una rappresentatività comparativa a livello nazionale nel comparto credito-assicurativo.
Alleanza Assicurazioni si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie.
Da un lato, U.G.L., nel suo ricorso, esponeva esclusivamente dati autoreferenziali: la propria diffusione territoriale, il numero di iscritti (circa l'8% dell'organico Alleanza), la sottoscrizione di CCNL e accordi, l’appartenenza confederale U.G.L. Nessun dato comparativo veniva però fornito.
Dall’altro lato e per contro, la resistente documentava con dati ANIA al 31.10.2025 che le OO.SS. firmatarie del CCNL di settore contassero: FISAC/CGIL 3.994 iscritti, FIRST/CISL 3.358, FNA 2.646, UILCA 2.388, SNFIA 1.772, a fronte di soli 320 iscritti U.G.L. in Alleanza e poche unità in altre compagnie.

La questione

Il decreto emesso dal Tribunale di Milano impone la trattazione di due questioni principali: la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025 ed il nuovo criterio di accesso alla RSA; l'onere di allegazione e prova gravante sulla organizzazione sindacale della rappresentatività comparata a livello nazionale.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avanzato da U.G.L. non avendo raggiunto la prova della “significativa o maggioritaria rappresentatività”, non avendo fornito alcun dato comparativo. Anzi, dai documenti offerti da controparte, era emerso che in Alleanza vi fossero solo 320 iscritti U.G.L.
È noto che i diritti sindacali previsti dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori non sono attribuiti a qualunque organizzazione dei lavoratori, ma alle sole RSA, la cui costituzione è riservata ai sindacati in possesso dei requisiti cristallizzati dall’art. 19 Stat. Lav. Tale disposizione fissa i tratti di cui devono essere dotati i sindacati per beneficiare del diritto di costituire le RSA.
Originariamente, i requisiti di rappresentatività enucleati nell’art. 19 erano due: la lettera a) individuava le “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”; residualmente, la lettera b) considerava anche le: “associazioni, non aderenti alle predette confederazioni, ma che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”.
Il primo criterio delimitava quella che è stata definita una “rappresentatività presunta” o “per luce riflessa”: veniva individuato nel sindacato titolare del diritto alla costituzione della RSA quello affiliato alle maggiori confederazioni. Non era importante il concreto seguito in azienda, ciò che rilevava era l’adesione dell’associazione sindacale alle confederazioni maggiormente rappresentative.
Il secondo criterio valorizzava invece la rappresentatività effettiva: selezionava quelle organizzazioni sindacali che, pur prive di legami confederali, godevano di una forte rappresentatività in quanto partecipanti al tavolo per la formazione e la firma di contratti collettivi.
Successivamente al referendum popolare del 1995, con il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, fu abrogato il riferimento all’adesione alle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative (lett. a dell’art. 19 St. Lav.), limitando il potere di costituire rappresentanze aziendali (RSA) alle sole associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva di qualunque livello, anche aziendale.
L’art. 19 Stat. Lav. non è poi rimasto immobile nel tempo, e non ha resistito al cambiamento dello scenario delle relazioni industriali. Ci si riferisce al noto caso Fiat del dicembre del 2011, emblema dello sfaldamento dell’unità sindacale e di un forte processo di aziendalizzazione, concretizzatosi nella storica rottura tra la Fiat e il sindacato FIOM-CGIL, culminata nell'uscita del gruppo da Confindustria e nella firma di contratti aziendali separati per gli stabilimenti italiani.
La FIOM-CGIL agiva contro la Fiat, la quale aveva adottato contratti aziendali non firmati da tutte le sigle sindacali presenti nello stabilimento. Tale vicenda ha condotto alla sentenza del 23 luglio del 2013 n. 231. La Corte Costituzionale, per la prima volta, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b) della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui “non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
Così, è stata estesa la titolarità del diritto alla costituzione delle Rsa anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. La sottoscrizione del contratto collettivo viene sostanzialmente equiparata alla mancata sottoscrizione, purché l’organizzazione abbia preso parte alle trattative.

Altri dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 19 Stat. Lav. sono stati sollevati dal Tribunale di Modena il 14 ottobre del 2024. In particolare, era stato negato all’O.R.S.A. (Organizzazione Sindacale Autonomi e di base) il diritto di costituzione della propria RSA, poiché non firmataria del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né la stessa aveva partecipato alle relative trattative. Tuttavia, l’O.R.S.A. si dimostrava fortemente rappresentativa: vantava un elevato numero di iscritti e svolgeva un’efficiente tutela sindacale, dimostrata da una notevole adesione agli scioperi dalla stessa indetti e dal cospicuo numero di firme raccolte per le elezioni delle RSU.
L’art. 19 Stat. Lav., nella sua formulazione post sentenza costituzionale n. 231 del 2013, sembrava violare il principio di uguaglianza, escludendo dalla platea dei beneficiari dei diritti di cui al Titolo III le organizzazioni sindacali, pur non firmatarie né partecipanti alle trattative, bensì dotate di forte rappresentatività concreta, godendo di un ampio consenso dei lavoratori, unico criterio idoneo a fondare le differenziazioni tra sindacati (Cfr. Laura Tebano “I soggetti sindacali” in Diritto del Lavoro diretto da Giovanni Amoroso Vincenzo Di Cerbo Arturo Maresca Ed. 2025 pag. 868).

Interviene nuovamente la Consulta, che con sentenza n. 156 pubblicata il 30.10.2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, “nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Oggi, quindi, l’art. 19 Stat. Lav. stabilisce che le RSA possano essere costituite nell’ambito di associazioni sindacali firmatarie o solo partecipanti alle trattative dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva; nonché nell’ambito di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Giova rimarcare che la sentenza n. 156/2025 non ha abrogato i criteri preesistenti. Il criterio della sottoscrizione del contratto collettivo applicato rimane il parametro fondamentale: se il sindacato ha firmato un CCNL che il datore continua ad applicare, il diritto alla RSA sussiste senza necessità di ulteriori verifiche di rappresentatività. Il nuovo criterio opera in via residuale e sussidiaria, per i sindacati che non hanno firmato, né partecipato alle trattative.
Accennato in breve all’excursus storico dell’art. 19 Stat. Lav., occorre ora osservare come tali principi siano stati calati dai Tribunali nelle realtà prospettategli.

Abbiamo assistito ad una delle prime applicazioni della sentenza costituzionale n. 156 del 2025 nelle aule del Tribunale di Trieste. Il Giudice del lavoro, con decreto del 16 aprile 2026, ha rigettato il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori promosso da una sigla sindacale nei confronti di ALPT – Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l.
L’organizzazione sindacale lamentava la condotta antisindacale di ALPT consistita nel mancato riconoscimento della RSA e nell’omessa instaurazione delle trattative con la sigla ricorrente.
Per dimostrare il proprio carattere di associazione comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, la ricorrente offriva quali dati la presenza al CNEL, il riconoscimento dell’ARAN, la diffusione sul territorio nazionale.
Il Tribunale di Trieste ha ritenuto che i dati offerti dalla ricorrente attenessero alla dimensione confederale generale e non dimostrassero alcuna effettività dell’azione sindacale nel settore portuale.
Veniva specificato come la pronuncia costituzionale n. 156/2025 non costituisse una “riedizione” del vecchio criterio della rappresentatività presunta, fondato sulla mera affiliazione confederale e abrogato per via referendaria nel 1995. Il nuovo criterio, invece, richiede un’effettiva rappresentatività, non potendosi prescindere dall’elemento che l’organizzazione sindacale si sia già imposta nel settore di riferimento, pur senza aver formalmente firmato contratti o partecipato alle relative trattative. La rappresentatività comparativa deve quindi essere valutata con riferimento all'ambito delle relazioni industriali pertinenti, vale a dire al settore in cui esso svolge la propria attività produttiva ed economica.
Nel caso concreto, il sindacato aveva comunicato ad ALPT le deleghe di soli 7 lavoratori su un organico complessivo di oltre 200 dipendenti, pari al 3,47%, percentuale che il Giudice del Lavoro ha ritenuto “oggettivamente esigua”, negando l’antisindacalità della condotta datoriale e rigettando così il ricorso.

Nello stesso senso si era posto il Tribunale di Perugia, con decreto del 16.01.2026. Nel rigettare il ricorso ex art. 28 di un’organizzazione sindacale, il Giudice del Lavoro ha evidenziato l’irrilevanza della sua adesione a Confsal, essendo rimasto indimostrato che la ricorrente potesse considerarsi organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale nel settore del commercio.

La recentissima sentenza della Corte d’Appello di Roma Sezione Lavoro n. 2785 del 20 luglio 2026, che ha invece accolto il ricorso ex art. 28 dell’U.G.L. Federazione credito, ha fatto luce sul nuovo criterio della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale, precisando come debba guardarsi ai seguenti indici: il numero degli iscritti, l'ampiezza e la diffusione territoriale delle strutture organizzative, l'effettiva operatività sindacale desumibile dalla partecipazione alla formazione e sottoscrizione di contratti collettivi e accordi di secondo livello, la tutela dei lavoratori nelle controversie individuali e collettive, nonché l'inserimento in organismi istituzionali nazionali.

Sul tema si è altresì pronunciato il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 22 aprile del 2026. Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il diritto di FLMU Trento alla costituzione della propria RSA “avendo essa documentato di essere il secondo sindacato con 24 iscritti su un totale di 90 lavoratori “sindacalizzati”.
Procedendo ad un esame incrociato delle sentenze fino ad ora menzionate si evince che gli indici di maggiore rappresentatività comparativa siano il numero degli iscritti: è il primo e più ricorrente indice, misurato in valore assoluto e, quando possibile, in rapporto all'organico aziendale o di settore; la diffusione territoriale: rileva l'ampiezza e la capillarità delle strutture organizzative sul territorio nazionale. La Corte d’appello di Roma ha elencato le sedi territoriali e la loro articolazione dell’organizzazione sindacale; il Tribunale di Milano ha menzionato la «diffusione sul territorio nazionale»; il Tribunale di Rovereto cita precedenti giudicati che avevano accertato la «nazionalità» della FLMU. Per quanto riguarda l’indice dell’effettiva operatività sindacale: si manifesta principalmente nella partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi nazionali (CCNL) e accordi aziendali o di secondo livello. La Corte d’appello di Roma ha elencato una serie di CCNL sottoscritti (credito cooperativo, Invitalia, ecc.) e decine di accordi aziendali; il Tribunale di Milano vi fa riferimento come «effettiva e continua partecipazione all'attività negoziale». La gestione delle vertenze e tutela dei lavoratori è l’elemento indicato dal Tribunale di Milano («partecipazione alla gestione delle vertenze») e dal collegio di Roma («tutela dei lavoratori nelle controversie individuali, plurime e collettive»), include accordi di conciliazione, interpelli, interventi pubblici su temi del settore. La sola Corte d'Appello di Roma ha valorizzato ulteriori indici quali la presenza in organismi istituzionali: i giudici romani annoverano l'inserimento del sindacato in CNEL, Comitati di vigilanza, Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, CIV di INPS e INAIL, quale indice di riconoscimento del ruolo a livello nazionale. Sotto il profilo dell’appartenenza confederale: sempre la Corte d’appello di Roma ne tiene conto unitamente agli altri indici, valorizzando il fatto che la confederazione U.G.L. conti oltre 1.800.000 iscritti, 175 CCNL, 25 settori. Con la precisazione che, tutte le pronunce (e la stessa Consulta al punto 8.3) sottolineano che l'affiliazione confederale da sola non basta, sic: «non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell'art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria». La Corte d’appello di Roma usa tale criterio come elemento aggiuntivo nel quadro complessivo, non come surrogato degli altri indici.

Le sentenze citate, tuttavia, presentano dei punti di contrasto sui quali vale la pena soffermarsi, ed il principale appare il perimetro esatto del settore all’interno del quale la maggiore rappresentatività debba estrinsecarsi:
la Corte d'Appello di Roma adotta un'accezione ampia del settore merceologico: nel «credito» rientrano non solo gli aderenti ad ABI, ma anche «banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane, società finanziarie e di gestione del risparmio, società strumentali». La Corte rifiuta espressamente di far coincidere il perimetro con il CCNL ABI, perché ciò «finirebbe per svilire il criterio legale individuato dalla Corte costituzionale, facendo illegittimamente prevalere il criterio soggettivo di selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva da ABI rispetto a quello legale inderogabile».
Il Tribunale di Trieste adotta invece un'accezione più ristretta: il perimetro viene individuato nel «settore portuale» e il sindacato avrebbe dovuto dimostrare di essere comparativamente più rappresentativo «non in astratto, ma nel contesto specifico del settore portuale». Il giudice triestino sembra cioè pretendere una prova di rappresentatività interna allo specifico comparto, più vicina al perimetro del CCNL applicato.
Il Tribunale di Milano in commento non affronta esplicitamente il tema, limitandosi a constatare l'assenza di dati comparativi nel «comparto credito-assicurativo», senza chiarire se il perimetro sia quello del CCNL ANIA o più ampio. Se l'opposizione venisse proposta, sarebbe questo uno dei terreni di scontro principali, infatti potrebbe obiettarsi che la rappresentatività comparativa vada misurata sull'intero comparto e non sul solo perimetro ANIA; i dati ANIA prodotti dalla resistente non coprono l'intero universo delle imprese assicurative.

Per quanto riguarda la necessità di allegare il confronto numerico esplicito a dimostrazione della propria rappresentatività, il Tribunale di Milano ha ritenuto indispensabile un confronto esplicito tra i dati del sindacato richiedente e quelli delle altre organizzazioni del settore. Il solo fatto che U.G.L. abbia 320 iscritti in Alleanza (8% dell'organico) e abbia sottoscritto CCNL e accordi non basta, perché manca «alcun dato comparativo» che consenta di valutare se e in che misura sia comparativamente più rappresentativa.
La Corte d'Appello Roma ha seguito un approccio diverso: ha desunto la rappresentatività comparativa dalla quantità e qualità degli indici propri del sindacato (centinaia di accordi, molteplici CCNL, diffusione capillare, presenza istituzionale), senza richiedere un confronto numerico puntuale con i dati delle altre sigle. In questo senso, una volta che il sindacato allega indici robusti e plurimi, la comparatività emerge in re ipsa dalla mole e dalla qualità dell'attività sindacale documentata.
Il Tribunale di Rovereto va ancora oltre: si accontenta di un duplice accertamento ossia la «nazionalità» già riconosciuta da precedenti giudicati (Cass. 23264/2023, Cass. 23268/2023) e la rappresentatività aziendale (24 iscritti, secondo sindacato), senza sviluppare il tema della comparatività di settore. Invece, il giudice roveretano ha valorizzato espressamente il dato della rappresentatività interna all'azienda: 24 iscritti su 90 lavoratori sindacalizzati, «secondo sindacato». Tale dato è stato utilizzato come argomento autonomo e concorrente, quasi a ritenere che la rappresentatività in azienda rafforzi il diritto alla RSA anche a prescindere dalla comparatività nazionale. Il Tribunale di Trieste ha valorizzato il dato aziendale in senso opposto: 7 iscritti su 200 dipendenti (3,47%) costituiscono una «oggettivamente esigua» rappresentatività, che concorre al rigetto. Sempre sul medesimo punto, la Corte d'Appello Roma non ha richiesto alcuna soglia minima di rappresentatività aziendale: il criterio è la comparatività nazionale, non la consistenza nella singola unità produttiva. La posizione romana appare coerente con la Consulta, che ha costruito il nuovo criterio proprio per i casi in cui un sindacato forte a livello nazionale sia escluso dal perimetro aziendale per scelta datoriale.

In conclusione, il quadro che emerge è quello di una giurisprudenza di merito ancora in via di assestamento, con un contrasto netto sul punto forse più decisivo: quanto deve essere ampio il perimetro settoriale e quanto esplicito deve essere il confronto comparativo con le altre organizzazioni sindacali.

Osservazioni
Le sentenze intervenute successivamente alla pronuncia costituzionale n. 156/2025 sembrano per lo più ancorare il diritto alla costituzione della RSA al solo dato oggettivo del numero degli iscritti ad una determinata organizzazione, se sia abbastanza alto per denotare la sua maggiore rappresentatività rispetto alle altre organizzazioni sindacali all’interno del medesimo settore; tuttavia, in assenza di criteri normativi, di fatto la valutazione è riservata esclusivamente ai giudici di merito. In verità, la sentenza n. 156/2025 richiama espressamente il TU Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e la soglia del 5% come modello di certificazione oggettiva. Ci si può chiedere se, in attesa di un intervento legislativo organico, tale soglia possa fungere da parametro orientativo anche nel settore privato non aderente al sistema Confindustria-CGIL/CISL/UIL.
Infine, quale ulteriore nodo problematico, è stato eccepito che la consistenza numerica misura la rappresentanza, non la rappresentatività. Il rischio di perdere la distinzione tra rappresentanza e rappresentatività è quello di perdere altresì l’essenziale di ciò che lo Statuto dei lavoratori aveva previsto nel 1970 e, di conseguenza, il concetto di conflitto come equilibratore del mercato (così “Più problemi che soluzioni dopo la sentenza 156/2025 della Corte costituzionale” in Lavoro Diritti Europa di Marco Barbieri).

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