I rimedi concessi dall’ordinamento in caso di esito negativo del deposito telematico
10 Settembre 2026
Massima In tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante - ove ritenga l’erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamento del deposito stesso - ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 cod. proc. civ., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini. Il caso Avverso la sentenza di accoglimento di una opposizione a precetto, il soccombente proponeva appello. Costituitesi in giudizio, le parti appellate proponevano tra l’altro eccezione di improcedibilità del gravame, rilevando la irritualità della costituzione in giudizio dell’appellante, in quanto il deposito telematico era stato effettuato da un legale estraneo al processo di primo grado al quale non era stata rilasciata la procura alle liti per il giudizio. La Corte d’appello rigettava l’eccezione, osservando che l’avvocato costituito nel giudizio aveva poi tempestivamente effettuato un autonomo deposito telematico, ed accoglieva l’appello. Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. In particolare, veniva dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano le modalità di deposito telematico, nella parte in cui la Corte d’appello aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità, visto che il deposito telematico era stato in un primo momento effettuato da un soggetto estraneo al giudizio ed il successivo deposito, sebbene eseguito il medesimo giorno dall’effettivo difensore, non poteva aver alcun effetto sanante, considerato che aveva avuto esito negativo stante il rifiuto comunicato dalla cancelleria tramite la quarta pec. La questione Ci si chiede se in caso di esito negativo della quarta pec: 1) il deposito possa considerarsi comunque validamente effettuato, essendo stata generata la ricevuta di consegna (c.d. seconda pec) entro la fine del giorno di scadenza ed attenendo le successive fasi dei controlli automatici e manuali solo alla perfezione formale del procedimento senza comprometterne la validità sostanziale, oppure 2) se, non potendosi considerare efficace il deposito, la parte interessata debba attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento, attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento. Le soluzioni giuridiche La Terza sezione della Cassazione, in qualità di giudice del fatto processuale, ricostruisce quanto avvenuto nel caso di specie: effettuato il primo deposito da un legale estraneo al giudizio, dopo pochi minuti perveniva all’indirizzo pec del difensore costituito una comunicazione della cancelleria con il seguente messaggio “errore imprevisto nel deposito”; per ovviare al problema, l’effettivo difensore prontamente inviava gli atti correttamente firmati con la sua firma mediante un nuovo deposito cui seguiva la comunicazione della cancelleria contenente il seguente messaggio: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”. Tuttavia, qualche giorno dopo la cancelleria accettava il primo deposito effettuato dal difensore non costituito e con una quarta pec rifiutava quello successivo dando come motivazione “Deposito di atto già pervenuto”. Sull base di questa ricostruzione, la Cassazione osserva che solo il positivo superamento dei controlli attestato e, dunque, provato dalle ultime due pec (la terza e la quarta) costituisce il corrispondente del timbro “depositato”. Ne consegue che, in caso di mancanza della c.d. quarta pec o di rifiuto del deposito comunicato con la stessa non può ritenersi che il deposito si sia perfezionato, ove manchi la prova che l’atto sia pervenuto all’ufficio giudiziario destinatario, nel caso in cui manchi la pec, od abbia superato i controlli manuali, in caso di rifiuto del deposito. La Corte ritiene che tale prova debba essere veicolata attraverso un’attività della parte che ne è onerata, ovvero quella che procede al deposito, la quale non può restare inerte a fronte del rifiuto o dell’assenza della quarta pec, ma deve reagire attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento e, in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 c.p.c., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini (cfr. Cass. 7 luglio 2023, n. 19307). Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza senza rinvio, considerato che l’appello andava dichiarato improcedibile. Osservazioni Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione relativa al perfezionamento dei depositi telematici, in particolar modo nei casi in cui l’esito della quarta pec sia negativo. Osserva la Suprema Corte che il procedimento di deposito telematico è a formazione progressiva: esso, infatti, si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: «ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna (c.d. “seconda PEC”) - quest’ultima particolarmente rilevante perché con essa il gestore p.e.c. ministeriale dà atto del ricevimento del messaggio di deposito nella casella, e dunque tiene luogo del materiale deposito “fisico” presso la cancelleria - controlli automatici (c.d. “terza PEC”), inviata sempre dal gestore, con cui vengono segnalate eventuali anomalie (warn, anomalia non bloccante; error, anomalia bloccante, non preclusiva dell’accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell’atto che non consentono l’elaborazione e l’accettazione manuale); accettazione del deposito (c.d. “quarta PEC”), inviata dalla cancelleria e contenente l’accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio manuale delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema».. Il depositante riceve, quindi, quattro PEC: la prima di accettazione, la seconda di avvenuta consegna; la terza di esito dei controlli automatici e la quarta di esito dei controlli da parte della cancelleria. La generazione della seconda pec individua la tempestività del deposito ed il suo c.d. perfezionamento, ma detto perfezionamento ha un effetto anticipato meramente provvisorio essendo subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, automatici e manuali (cfr. Cass. 07 luglio 2023, n. 19307, richiamata da Cass., sez. un., 11 ottobre 2023, n. 28403; in tal senso già Cass. 20 agosto 2020, n. 17404 e Cass. 21 settembre 2022, n. 27654 e più di recente Cass. 3 gennaio 2025, n. 69). Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito e, quindi, di rifiuto dell’atto da parte della cancelleria, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. Solo il positivo superamento dei successivi controlli attestato dalla terza e quarta pec equivale al c.d. timbro del depositato. L’onere di tale prova grava sulla parte che ha effettuato il deposito, che non può restare inerte a fronte del rifiuto o dell’assenza della quarta pec, ma deve attivarsi attraverso gli strumenti posti a disposizione dell’ordinamento. La decisione in esame ben si inserisce nell’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza secondo cui il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC). La Corte ha anche più volte sottolineato che il depositante deve reagire con diligente immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, reiterando la procedura, provvedendo senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo da considerare in continuazione con la precedente attività, o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini, a norma dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che sia incorso in decadenza per fatto a lui non imputabile a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (cfr. Cass. 2 maggio 2026, n. 12288; Cass. 3 luglio 2025, n. 18125; Cass. 3 gennaio 2025, n. 69; Cass. 13 giugno 2025, n. 15801; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1348). In assenza delle successive pec ed a maggior ragione nel caso in cui quest’ultime diano esito non favorevole, la parte da un lato non potrà ritenersi decaduta dal deposito, ma dall’altro, a fronte del mancato perfezionarsi dei c.d. controlli automatici, avrà l’onere di attivarsi tempestivamente per rimediare a tale mancato perfezionamento. La decisione in questione si distingue, però, nell’individuazione del rimedio che la parte ha a disposizione. Non essendo ancora scaduto al momento del recapito della quarta pec il termine per il deposito, infatti la parte appellante non avrebbe potuto in alcun modo proporre istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c. prevista solo allorché la parte sia già incorsa in una decadenza per fatto ad essa non imputabile. Inoltre, essendo stato rifiutato il deposito a causa di una “precedente iscrizione” ovvero di un precedente deposito sarebbe stato verosimilmente del tutto inutile ripetere il deposito, destinato ad analoga sorte. Per tali ragioni la Corte individua un diverso rimedio: l’istanza al giudice ex art. 60, n. 1, c.p.c., che consente alla parte interessata di chiedere la fissazione di un termine quando il cancelliere, senza giusto motivo, ricusa oppure omette di compiere gli atti che sono legalmente richiesti. Tale rimedio risulta del tutto adeguato a superare la situazione di inerzia della parte consentendole di tutelarsi attivamente contrastando gli errori e le disfunzioni del sistema telematico. Più precisamente osserva argutamente l’estensore della decisione che “agevolmente esteso il concetto di “cancelliere” all’ufficio in generale, soprattutto quando le attività di accettazione o ricezione atti sono automatizzate”, l’istanza di cui all’art. 60, n. 1, c.p.c costituisce, in generale, un “onere della parte che intenda dolersi di siffatti comportamenti da parte dell’ausiliare, prima di ricorrere ad altri strumenti contro l’inerzia o l’omissione dello stesso”; detto rimedio, che trova la sua giustificazione nel rapporto di sovraordinazione del giudice rispetto ai propri ausiliari, deve infatti ritenersi esercitabile “in ogni situazione che possa verificarsi in rapporto al processo e che non trovi specifica disciplina (come accade ad esempio, invece per la reclamabilità degli atti del delegato, espressamente disciplinata dall’art. 591-ter cod. proc. civ.)”. Nel caso di specie, invece, la parte interessata era rimasta completamente inerte a fronte dell’esito negativo della quarta pec, per cui il deposito non poteva considerarsi efficace con la conseguenza che l’appello andava dichiarato improcedibile. Si ritiene che questa decisione possa avere una rilevante ricaduta pratica in tutti casi in cui la semplice reiterazione del deposito non sia sufficiente, si pensi a tute le volte in cui si effettua un deposito e, poi, ci si rende conto di aver commesso un errore o una dimenticanza. In tali casi si cerca di ovviare con un successivo ed immediato deposito che sistematicamente viene rifiutato perché la cancelleria ha accettato il primo, senza che a nulla rilevi il contenuto. Utilizzando il rimedio indicato il difensore sarà in grado di ottenere l’accettazione di quello corretto senza dover cercare invano di contattare la cancelleria o recarsi personalmente negli uffici. Non può, tuttavia, negarsi che l’onere posto in capo alla parte depositante non sia di poco conto dovendo quest’ultima reagire in un lasso di tempo a volte veramente breve ed è per questo che, la decisione, prudentemente e in modo lungimirante, non ha escluso che l’operato della cancelleria possa essere anche valorizzata come una causa esterna che ha determinato o, comunque, contribuito a determinare l’esito negativo del deposito, consentendo così alla parte di poter chiedere la rimessione in termini. Caprio, Ritardo del deposito telematico: l'esito negativo dei controlli manuali è imputabile alla parte?, in IUS Processo Civile (ius.giuffrefl.it), 2023; Caprio, I possibili rimedi in caso di mancato perfezionamento del deposito telematico, in IUS Processo Civile (ius.giuffrefl.it), 2025; Di Pietro, Il perfezionamento del deposito telematico e la notificazione a mezzo pec, in judicium.it, 2016; Sotgiu, Il deposito telematico, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di Ruffini, Milano, 2019. |