Riciclaggio, sufficiente l’attivazione di una carta postapay
14 Settembre 2026
La fattispecie riguardava diversi imputati condannati dalla Corte d’appello per il delitto di riciclaggio, uno dei quali ricorreva in cassazione contestando la ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Invero, il reato era stato ritenuto ingrato nella sua forma consumata sulla base della sola attivazione a nome del ricorrente di una carta postepay sulla quale era stata accreditata una somma di denaro provento del delitto di truffa, difettando una condotta ulteriore e specificamente “riciclante”, quale il successivo trasferimento o la monetizzazione della somma confluita sulla carta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, chiarendo che integra l’«elemento materiale del delitto previsto dall’art. 648-bis c.p. la ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente profitto di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque, di per sé, idonea a rendere più difficoltosa l'identificazione della illecita provenienza del denaro in ragione del frazionamento tra più soggetti dell'originaria somma, proprio come avvenuto nel caso di specie – in cui la somma originaria provento del delitto di truffa era stata parcellizzata in più tranche trasferite anche su altre carte intestate a diversi soggetti tra ovvero trasformate in vaglia postali – (Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2024, n. 41517, Rv. 287183; Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8793, Rv. 286052, relativa alla attivazione e messa a disposizione di un conto corrente sul quale erano transitate somme di denaro provento di delitti contro il patrimonio; Cass. pen., sez. II, 2 dicembre 2022, n. 6395, non mass.; Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2016, n. 18965, Rv. 266947, relativa all’accredito di somme di provenienza delittuosa su carta prepagata messa a disposizione del titolare non concorrente nel reato presupposto)». I giudici hanno altresì ricordato che il riciclaggio è «reato a forma libera, che non richiede per la punibilità della condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tanto meno un “trasferimento” del bene del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anche ad una nuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendo la condotta punibile essere posta in essere anche attraverso azioni semplicemente dirette ad ostacolare l’individuazione dell’origine delittuosa del bene senza la modificazioni dello stesso». |