Quando il sequestro dello smartphone diventa una "fishing expedition"
11 Settembre 2026
La Corte di cassazione, ribadisce i limiti entro i quali può essere disposta l’acquisizione dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, valorizzando il principio di proporzionalità quale criterio imprescindibile dell’attività di ricerca della prova digitale. La vicenda trae origine da un decreto di perquisizione e sequestro avente ad oggetto due telefoni cellulari che veniva emesso nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990. Il provvedimento disponeva l’acquisizione di «tutta la messaggistica audio-video inerente alle interlocuzioni con gli acquirenti della sostanza stupefacente», includendo anche quella contenente parole indirettamente riconducibili alle dosi di stupefacente. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sufficientemente delimitato l’oggetto della ricerca da parte del P.M., valorizzando il riferimento a determinate parole-chiave e la frequente utilizzazione, nell’ambito dello spaccio di stupefacenti, di un linguaggio criptico e gergale. Il principio di proporzionalità La Corte di cassazione censura tale impostazione. La sentenza muove dalla considerazione che, nel sequestro di un dispositivo elettronico, lo smartphone costituisce soltanto il “contenitore”, mentre l’effettivo oggetto dell’apprensione deve essere rappresentato dai dati rilevanti ai fini della prova, ossia il “contenuto” su cui deve svilupparsi l’acquisizione. La distinzione assume particolare rilievo in ragione dell’enorme quantità di informazioni potenzialmente contenute in un telefono: conversazioni, fotografie, spostamenti, ricerche, rapporti personali e altre informazioni relative alla vita privata dell’interessato e, indirettamente, dei terzi. Ne consegue che l’attività di acquisizione per impedire il sacrificio dei diritti fondamentali (art. 8 C.E.DU. e artt. 7, 8 C.D.F.U.E.) deve conformarsi al principio di proporzionalità che prevale su quello strettamente necessario delle esigenze probatorie. Tale corollario certamente opera non soltanto nella fase genetica del sequestro, ma anche nel corso della sua durata e della concreta esecuzione. La "fishing expedition" Proprio sotto questo profilo si colloca il passaggio centrale della pronuncia. Secondo la Corte, non è sufficiente individuare un generico tema di prova che consenta di stabilire solo ex post quali dati risultino pertinenti all’attività investigativa. Da un simile criterio, infatti, si imporrebbe l’esame preventivo dell’intero contenuto del dispositivo, per poi rimettere l’individuazione delle informazioni utili a un momento successivo. Si realizza, in tal modo, una indiscriminata ricerca, qualificabile come “fishing expedition” e, dunque, incompatibile con il principio di proporzionalità. Al contrario, la motivazione del decreto del P.M. deve già contenere una preventiva selezione dei dati digitali, attraverso criteri concretamente idonei a circoscrivere l’oggetto dell’acquisizione. A seconda delle caratteristiche del caso, potranno essere individuate, a esempio, le interlocuzioni intercorse tra determinati soggetti, uno specifico arco temporale, un determinato oggetto della comunicazione o una combinazione di tali elementi. Le parole-chiave, precisa la Corte, costituiscono soltanto uno dei vari strumenti esperibili e non possono essere considerate un requisito indefettibile della selezione. Considerazioni conclusive La pronuncia conferma un principio destinato ad assumere particolare rilievo nella prova digitale; è certo, infatti, che la possibilità tecnica di accedere all’intero contenuto di un dispositivo non implica la legittimità della sua indiscriminata acquisizione. La ricerca della prova deve essere delimitata sin dall’origine attraverso criteri che consentano di individuare i dati effettivamente pertinenti, senza trasformare il sequestro in un’indagine esplorativa sull’intera vita digitale dell’interessato. La garanzia della proporzionalità, dunque, non opera come limite esterno all’attività investigativa, ma costituisce una vera e propria regola di conformazione della ricerca della prova. È proprio nella preventiva selezione dei dati che l’acquisizione digitale può rientrare nei confini della necessità probatoria. Fonte: Dirittoegiustizia.it |