Dal primato delle Tabelle milanesi alla centralità della TUN
11 Settembre 2026
Il fatto – un grave incidente durante la prima lezione di equitazione di una giovane allieva, che cade dal cavallo e impatta contro un palo metallico privo di protezioni – è ricostruito dal giudice in modo essenziale, quasi “in funzione” del tema centrale: la qualificazione del rapporto, l’individuazione del titolo di responsabilità e, soprattutto, la scelta del criterio tabellare per la liquidazione del danno alla persona. Il magistrato qualifica il rapporto tra allieva e centro ippico come contrattuale, valorizzando la ricevuta per “lezione di prova” e richiamando il noto principio di Cass., Sez. Un., n. 13533/2001 sul riparto dell’onere probatorio nell’inadempimento: provata la fonte negoziale e allegato l’inadempimento, è il debitore a dover dimostrare l’esatto adempimento o il caso fortuito. L’istruttore risponde, invece, a titolo extracontrattuale, ma all’interno di un unico fatto dannoso che giustifica l’applicazione dell’art. 2055 c.c. e la condanna solidale. La parte più innovativa della decisione è, però, quella dedicata al quantum e al rapporto tra TUN e Tabelle milanesi, alla luce di Cass. n. 8630/2026, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato proprio dallo stesso Tribunale di Milano. La Cassazione ha chiarito che la TUN, approvata con d.P.R. n. 12/2025, non è confinata ai sinistri stradali e sanitari successivi al 5 marzo 2025, ma assurge a parametro di conformità del giudizio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., applicabile in via indiretta e generalizzata anche a fattispecie diverse e anteriori, salvo adeguata motivazione di discostamento. Il giudice Spera fa propria questa impostazione, insistendo su due profili: da un lato, l’esigenza di parità di trattamento tra danneggiati e di prevedibilità delle decisioni; dall’altro, l’idea che l’“equità” non si misuri sul mero confronto aritmetico tra importi, ma sulla coerenza del meccanismo di liquidazione con le funzioni compensative del danno non patrimoniale. In questa chiave, la TUN viene assunta come criterio di base, pur senza abbandonare il dialogo con la tradizione milanese. Di particolare interesse è il passaggio in cui il giudice procede a un confronto esplicito tra l’importo risultante dall’applicazione della TUN e quello che si sarebbe ottenuto seguendo la tabella milanese per la lesione permanente e temporanea accertata. Spera ricostruisce, in via ipotetica, il valore del danno biologico e del danno morale secondo i parametri di Milano, evidenziando che, nel caso concreto, la TUN – tenuto conto dei moltiplicatori per la sofferenza soggettiva e degli aggiustamenti previsti – conduce a una liquidazione complessiva più elevata rispetto a quella milanese. La motivazione sottolinea come questa differenza non sia frutto di un “automatismo pro danneggiato”, ma dell’architettura della TUN, che consente un affinamento del giudizio equitativo attraverso la combinazione tra punto base, personalizzazione e modulazione del danno morale. Il giudice esplicita che, ove si fosse rigidamente attenuto alle Tabelle milanesi, l’attrice avrebbe ricevuto un importo inferiore; tuttavia, alla luce del principio di diritto tracciato da Cass. n. 8630/2026, la scelta conforme è quella di ancorare la liquidazione alla TUN, con l’effetto – nel caso di specie – di riconoscere alla danneggiata un ristoro maggiore. Il giudice deve sempre procedere all'applicazione indiretta della TUN quando non si ravvisano circostanze peculiari. |