Le Sezioni Unite della Suprema Corte chiudono il percorso avviato nel 2023 sulla nozione di abitazione principale ai fini ICI, prendendo atto dell'espunzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025, del requisito della dimora abituale dei familiari. Dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento in autotutela disposto dal Comune, la Corte enuncia comunque il principio di diritto ex art. 363 c.p.c.: l'esenzione compete per l'immobile nel quale dimora abitualmente il solo contribuente possessore. La decisione rileva per il contenzioso ICI pendente e consolida l'assetto già raggiunto per l'IMU.
Massima
In tema di ICI, ai fini dell’esenzione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296/2006, per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale il contribuente titolare del diritto reale, (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento), dimora abitualmente (che, salvo prova contraria, coincide con quella di residenza anagrafica), senza che sia necessario che ivi dimori anche il nucleo familiare (coniuge e/o altri familiari). Di conseguenza, la circostanza che il coniuge (o altri familiari) abbia la propria residenza e dimora abituale in un immobile diverso, non preclude l’esenzione ICI per l’immobile in cui il contribuente risiede e dimora stabilmente, purché sussistano gli altri requisiti normativi. Tale requisito è stato espunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025.
Resta fermo il potere dell'ente di accertare l'effettività della dimora, che il contribuente deve provare ove non coincida con la residenza anagrafica.
*(indirizzo qualificato dalle stesse Sezioni Unite come "diritto vivente" e superato per effetto della declaratoria di illegittimità della Corte cost. 112/2025)
Il caso
La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità dal 2009 al 2011, notificati dal Comune di Desenzano del Garda a una contribuente comproprietaria dell'immobile situato nel Comune, nel quale risiedeva e dimorava abitualmente. Il coniuge aveva invece trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Solferino: proprio su questa circostanza il Comune fondava il disconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale.
La Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4808/2018, confermava la decisione, ritenendo irrilevante l'assenza del coniuge in mancanza di prova, da parte del Comune, del mancato utilizzo dell'immobile da parte della comproprietaria. La CTR valorizzava inoltre l'art. 8 del regolamento comunale ICI (deliberazione consiliare n. 5 del 15 febbraio 2008), che richiedeva la sola residenza anagrafica del soggetto passivo. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs.n. 504/1992 e della disposizione regolamentare; la contribuente resisteva con controricorso, eccependo la novità della censura riferita al regolamento e la definitività della sentenza impugnata.
Con ordinanza interlocutorian. 5878 del 27 febbraio 2023, la Sezione tributaria rimetteva la causa al Primo Presidente, ravvisando una questione di massima di particolare importanza: occorreva stabilire se, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 in materia di IMU, fosse ancora praticabile una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2, cit. Le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria Cass. n. 26774 del 15 ottobre 2024, sollevavano quindi questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la dimora abituale anche dei familiari. In prossimità dell'udienza il Comune comunicava di avere annullato in autotutela , con provvedimento del 24 febbraio 2026, gli atti impositivi e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; nello stesso senso concludeva il Procuratore Generale.
La questione
La questione, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, riguardava la nozione di abitazione principale ai fini ICI: ci si chiedeva se l'esenzione richiedesse che l'immobile costituisse dimora abituale anche dei familiari del contribuente oppure se fosse sufficiente la dimora abituale del solo possessore, anche quando il coniuge risiedesse e dimorasse in un diverso Comune.
La sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025 ha eliminato il requisito riferito ai familiari. La diversa residenza e dimora abituale del coniuge, o di altri familiari, non preclude quindi l'esenzione ICI per l'immobile nel quale il contribuente risiede e dimora stabilmente, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla norma.
Sul piano processuale resta poi da stabilire se, nel caso deciso da Cass., sez. un., n. 23489/2026 e dalla pronuncia gemella n. 23488/2026, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere consenta ugualmente alla Corte di enunciare il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.
Le soluzioni giuridiche
La Corte respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Il Comune, osservano le Sezioni Unite, aveva censurato in appello tutte le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado e aveva richiamato anche l'art. 21 del regolamento comunale, che per quanto non espressamente disciplinato rinvia alla legge. È dunque alla legge, e non al regolamento, che spetta delimitare il perimetro dell'agevolazione.
Sul piano processuale, l'annullamento in autotutela degli atti impugnati conduce la Corte a dichiarare estinto il giudizio. L'annullamento elimina infatti il contrasto tra le parti, avendo integralmente soddisfatto la pretesa della contribuente (Cass. n. 1230/2007; Cass. n. 5351/2020).
Nel processo tributario, quando l'atto impugnato viene successivamente annullato, viene meno la materia del contendere; non residua quindi spazio per una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa tributaria (Cass. n. 32963/2024).
L'estinzione del giudizio non impedisce, tuttavia, alle Sezioni Unite di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge. La Corte richiama i precedenti che riconoscono l'esercizio d'ufficio della funzione nomofilattica (Cass. Sez. U, n. 27187/2007). Secondo Cass. Sez. U, n. 8268/2023, tale potere presuppone un provvedimento non impugnato o non più impugnabile, una questione di illegittimità comunque emersa da una controversia concreta e un interesse alla corretta interpretazione della legge che trascenda quello delle parti. La finalità è quella di stabilizzare l'indirizzo interpretativo sulla questione.
Venendo al merito, occorre partire dall'evoluzione della disciplina. L'art. 8, comma 2, d.lgs.n. 504/1992 conteneva ab origine il riferimento alla dimora abituale del contribuente "e dei suoi familiari"; l'art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296/2006 ha poi introdotto, dal 2007, una presunzione relativa di coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica.
Dal 2012 l'ICI è stata sostituita dall'IMU, dapprima disciplinata dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011 e poi dall'art. 1, commi 738 e seguenti, della l. n. 160/2019. La disciplina IMU richiedeva la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del nucleo familiare; per l'ICI, invece, la residenza anagrafica operava quale presunzione, salva la prova contraria.
Su questo assetto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022, dichiarando l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 e, in via consequenziale ex art. 27 l. n. 87/1953, dell'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della l. n. 160/2019, nel testo modificato dall'art. 5-decies, d.l. n. 146/2021.
Per le Sezioni Unite l'ostacolo non era di ordine sistematico, ma interpretativo. Il carattere di stretta interpretazione delle norme agevolative e il consolidato orientamento, prevalente dal 2010, che richiedeva la prova della dimora abituale anche dei familiari impedivano infatti una lettura costituzionalmente orientata della disposizione. Da qui la rimessione alla Consulta e la successiva sentenza Corte cost. n. 112 del 24 giugno 2025, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 2, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., sostituendo alla definizione originaria quella incentrata sulla sola dimora abituale del contribuente possessore.
Le ragioni poste dalla Consulta a fondamento della decisione, già presenti nella sentenza Corte cost. n. 209/2022 e sviluppate nella prospettiva della continuità tra ICI e IMU, riconosciuta anche dalle sentenze Corte cost. n. 12/2023 e n. 21/2024, possono essere ricondotte a tre profili.
Anzitutto, il riferimento ai familiari mirava a evitare che la fittizia assunzione della dimora altrove da parte di uno dei coniugi consentisse al nucleo di beneficiare due volte dell'agevolazione. La norma assumeva però la coabitazione come situazione ordinaria, senza considerare la possibilità, pur in presenza dell'affectio coniugalis, di residenze disgiunte. Ne derivava un'irragionevole discriminazione del contribuente coniugato rispetto alla persona singola.
In secondo luogo, poiché l'ICI, come l'IMU, ha natura di imposta reale, devono rilevare gli elementi oggettivi riferiti all'immobile e non lo status soggettivo del contribuente.
Infine, la lettura combinata degli artt. 29 e 31 Cost., pur non imponendo trattamenti fiscali di favore per la famiglia, impedisce che la disciplina tributaria si traduca in una sua penalizzazione.
Il principio non va però oltre la questione decisa: eliminato il riferimento ai familiari, resta intatto il requisito della dimora abituale del contribuente. Si tratta di una condizione di fatto che l'ente può verificare mediante sopralluoghi, raccolta di informazioni e controllo delle utenze. Poiché la dimora abituale coincide, fino a prova contraria, con la residenza anagrafica, spetta al Comune superare tale presunzione; quando invece manca la residenza anagrafica nell'immobile, la prova della dimora abituale grava sul contribuente.
Osservazioni
Sul piano applicativo, il passaggio più significativo non è tanto l'affermazione del principio, prevedibile dopo la sentenza n. 112/2025, quanto la ripartizione dell'onere probatorio ribadita dalle Sezioni Unite. Se il contribuente è anagraficamente residente nell'immobile, l'esenzione opera in forza di una presunzione legale relativa e spetta al Comune dimostrarne l'insussistenza; tale onere non può più essere assolto richiamando la diversa residenza del coniuge, divenuta circostanza giuridicamente neutra. Se, invece, la residenza anagrafica è altrove, la prova della dimora abituale grava sul contribuente, secondo la regola ricavabile dall'art. 2697 c.c. e, nel giudizio tributario, dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dalla l. 130/2022 e ora recepito nel testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024.
In quest'ultima ipotesi la difesa deve essere costruita su elementi convergenti - ad esempio consumi delle utenze, spese ordinarie, iscrizione al servizio sanitario e corrispondenza - e non su mere affermazioni di principio. Per converso, l'accertamento fondato unicamente sulla diversa residenza dei coniugi è oggi destinato all'annullamento, con possibile aggravio di spese per l'ente.
Merita evidenziare una conseguenza non del tutto intuitiva: per questo specifico profilo, il regime ICI risulta oggi più favorevole di quello IMU. Nell'ICI la residenza anagrafica opera infatti come presunzione superabile e la dimora abituale può essere provata anche in sua assenza; nell'IMU, per come emendata dalla sentenza n. 209/2022, i due requisiti restano invece cumulativi in capo al possessore.
Ne consegue che, nei contenziosi che attraversano il passaggio dall'ICI all'IMU nel 2012, non è possibile utilizzare indistintamente la stessa linea difensiva per l'intero arco temporale.
L'ambito residuo di applicazione del principio va però considerato con realismo. L'ICI è stata soppressa dal 2012 e i termini ordinari di accertamento sono ormai decorsi: la pronuncia conserva quindi rilievo per i giudizi pendenti e per gli atti non definitivi. La retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.; art. 30, terzo comma, l. n. 87/1953) non si estende ai rapporti esauriti. Chi ha versato senza impugnare, o ha lasciato divenire definitivo l'accertamento, non può pertanto invocare la pronuncia, tanto più che il termine quinquennale di rimborsoex art. 1, comma 164, l. n. 296/2006 è da tempo decorso.
Resta possibile l'annullamento d'ufficio, come avvenuto nella vicenda in esame. La fattispecie non rientra tuttavia tra le ipotesi tassative di autotutela obbligatoria previste dall'art. 10-quater della l. n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, ma ricade nell'area dell'autotutela facoltativa di cui all'art. 10-quinquies. Il contribuente non può quindi pretendere l'esercizio di tale potere, ferma l'impugnabilità del diniego espresso.
Un'ultima considerazione riguarda le spese di giudizio, rispetto alle quali la soluzione adottata nel caso concreto non può essere automaticamente estesa alle controversie analoghe. L'estinzione per cessazione della materia del contendere non comporta infatti la compensazione automatica: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274/2005, ha dichiarato illegittimo l'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte riferita alle ipotesi diverse dalla definizione legale delle pendenze, mentre la giurisprudenza applica il criterio della soccombenza virtuale (Cass. n. 13251/2026). Nel caso in esame la compensazione è stata giustificata dalla novità della questione, che ha richiesto l'intervento della Consulta per superare un "diritto vivente" contrario: motivazione riconducibile all'assoluta novità della questione di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
La conclusione convince per i giudizi anteriori. Diversa dovrebbe essere la valutazione per gli enti che, dopo la sentenza n. 209/2022, abbiano continuato a disconoscere l'agevolazione: in tali casi la soccombenza virtuale appare difficilmente contestabile e la condanna alle spese dovrebbe essere richiesta anche quando l'autotutela intervenga tardivamente.
Resta però un problema processuale che la pronuncia affronta in modo tutt'altro che scontato. L'art. 363, terzo comma, c.p.c. prevede espressamente l'enunciazione d'ufficio del principio di diritto quando il ricorso è dichiarato inammissibile; nel caso in esame, invece, il giudizio è stato dichiarato estinto. L'applicazione della disposizione anche a questa diversa ipotesi, pur sostenuta dai precedenti richiamati e coerente con la funzione nomofilattica della Cassazione, muove dunque da una lettura non strettamente letterale della norma.
La soluzione convince. Una lettura diversa consentirebbe infatti all'ente impositore, attraverso l'annullamento dell'atto in prossimità dell'udienza, di impedire alla Corte di pronunciarsi su una questione ormai matura per una definizione nomofilattica.
In questa prospettiva, l'autotutela esercitata con finalità sostanzialmente "difensive" non può diventare uno strumento per sottrarre alla Cassazione questioni di particolare rilievo e impedire la formazione di un principio di diritto destinato a orientare casi analoghi.
Sul piano operativo, la conseguenza è chiara: se la residenza anagrafica del possessore coincide con l'immobile, il contribuente può avvalersi della presunzione legale e spetta all'ente fornire la prova contraria; se non coincide, occorre invece documentare in modo analitico l'effettiva dimora abituale.
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