Denuncia tardiva del sinistro: niente decadenza senza frode
17 Settembre 2026
Lo ha chiarito la Terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 20447 del 17 giugno 2026, intervenendo sulla distinzione tra omissione dolosa e colposa dell’obbligo di avviso del sinistro. La controversia traeva origine da un incendio verificatosi in un capannone industriale, al quale erano seguite diverse azioni risarcitorie e la chiamata in garanzia di più compagnie assicurative. Con riferimento a una delle polizze coinvolte, la Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato l’assicurato decaduto dalla copertura, valorizzando il fatto che la denuncia fosse stata consapevolmente effettuata soltanto venti mesi dopo il sinistro. Secondo i giudici di merito, tale condotta era sufficiente a integrare il dolo richiesto dall’art. 1915 c.c. La Suprema Corte censura questa impostazione, precisando che non basta la semplice coscienza e volontà di omettere l’avviso previsto dall’art. 1913 c.c. Ai fini della perdita integrale dell’indennizzo, occorre invece che l’omissione sia sorretta dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio all’assicuratore e dallo specifico intento di ingannarlo, traendone un vantaggio per sé o per altri. In assenza di tale finalità fraudolenta, anche l’omissione volontaria deve essere ricondotta all’ipotesi colposa disciplinata dall’art. 1915, comma 2, c.c. In questo caso non si verifica alcuna automatica decadenza dalla garanzia: l’indennizzo può essere ridotto in proporzione al pregiudizio concretamente subito dall’assicuratore. La riduzione può, in linea teorica, arrivare anche a coincidere con l’intero ammontare dell’indennizzo. Tuttavia, spetta alla compagnia assicurativa dimostrare sia l’esistenza sia l’entità del danno derivante dalla tardiva o omessa comunicazione. La Cassazione ha quindi cassato la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, chiamata a riesaminare la vicenda distinguendo l’intento fraudolento dalla mera volontarietà dell’omissione. Un discrimine decisivo: solo il primo può determinare la perdita integrale del diritto all’indennizzo. |