Imposta sulle successioni e donazioni di quote: l’agevolazione presuppone l’attribuzione del pieno controllo sulla società

14 Settembre 2026

È stato chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 a un atto di donazione con cui il donante aveva trasferito ai figli la nuda proprietà dell’intero capitale sociale di una società, riservandosi l’usufrutto vitalizio sulle quote.

Massima

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 non può essere riconosciuta quando il trasferimento della partecipazione sociale non attribuisce ai beneficiari il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.

Il controllo richiesto dalla norma agevolativa deve essere pieno, effettivo e riferito all’intero complesso delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria, non limitato a singole materie.

Non sussiste controllo di diritto quando l’usufruttuario conserva il diritto agli utili e il diritto di voto sulle delibere inerenti la loro ripartizione, poiché tale prerogativa incide su una componente essenziale delle decisioni assembleari, nonché impedisce ai nudi proprietari di determinare l’esito delle deliberazioni ordinarie nel loro complesso.

La destinazione degli utili, incidendo sulla struttura finanziaria della società e sui diritti dei soci, costituisce parte integrante del potere di controllo. La sua sottrazione ai donatari comporta la mancanza del requisito oggettivo necessario per l’esenzione.

Il caso

La controversia trae origine da un atto di donazione con il quale il disponente aveva trasferito ai figli la nuda proprietà dell’intero capitale sociale di una società immobiliare, riservandosi, però, l’usufrutto vitalizio sulle quote.

L’atto prevedeva espressamente che l’usufruttuario avrebbe mantenuto il diritto agli utili, nonché il diritto di voto sulle delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli utili stessi. Ai nudi proprietari, invece, sarebbe spettato il voto sulle restanti materie assembleari.

I beneficiari della donazione avevano richiesto l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, impegnandosi a mantenere il controllo della società e a non cedere le quote per almeno cinque anni, come richiesto dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, emetteva avviso di liquidazione contestando la mancanza del requisito oggettivo del controllo di diritto, ritenendo che la riserva del voto sulla distribuzione degli utili impedisse ai donatari di disporre della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale competente confermava la decisione di primo grado. Secondo la CTR, la riserva del voto sulla distribuzione degli utili non sarebbe stata sufficiente a escludere il controllo dei nudi proprietari, i quali avrebbero comunque potuto determinare l’esito delle altre deliberazioni assembleari.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il controllo richiesto dalla norma agevolativa deve essere pieno e non frazionato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6616 del 19 marzo 2026, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito. La Suprema Corte ha affermato che la riserva del diritto di voto sulla distribuzione degli utili costituisce una limitazione essenziale del potere assembleare dei nudi proprietari, impedendo loro di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

La Corte ha sottolineato che la delibera sulla destinazione degli utili è parte integrante delle decisioni assembleari ordinarie e incide profondamente sulla struttura finanziaria della società, sui rapporti tra soci e sulla gestione complessiva dell’impresa. La mancanza del potere di voto su tale materia comporta l’assenza del controllo di diritto richiesto dalla norma agevolativa.

La questione

La questione centrale affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, che disciplina l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni a seguito di trasferimento di partecipazioni societarie ai discendenti, se tale operazione consente ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo di diritto della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.

Come noto, l’art. 3 comma 4-ter d.lgs. 346/1990 sancisce: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia … a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni … il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni … il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa».

Inoltre, ai sensi dell’art. 2359 c.c. «Sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato che la donazione della nuda proprietà delle quote, accompagnata dalla riserva all’usufruttuario del diritto agli utili e del diritto di voto sulle delibere inerenti la loro ripartizione, non consentisse ai donatari di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Secondo l’Agenzia, la riserva del voto sulla distribuzione degli utili sottraeva ai nudi proprietari una parte essenziale del potere assembleare, impedendo loro di determinare l’esito delle deliberazioni ordinarie nel loro complesso.

La contribuente, invece, sosteneva che il controllo potesse considerarsi comunque integrato, poiché i nudi proprietari conservavano il diritto di voto su tutte le altre materie assembleari, e che la riserva del voto sulla distribuzione degli utili non fosse sufficiente a escludere la sussistenza del requisito oggettivo richiesto dalla norma agevolativa.

Sul tema, come indicato in precedenza, l’art. 3, comma 4-ter suddetto, prevede che l’esenzione si applichi solo quando il trasferimento consente ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo della società.

La questione giuridica, sulla quale è stata chiamata ad esprimersi la Cassazione, quindi, consiste nello stabilire se tale controllo debba essere inteso come pieno e complessivo, comprendente tutte le deliberazioni assembleari ordinarie, oppure se possa essere riconosciuto anche quando alcune materie – anche determinanti come la distribuzione degli utili – siano sottratte al potere di voto dei beneficiari.

La soluzione giuridica

In primo luogo, la Corte ha ribadito che la nozione di controllo di diritto prevista dall’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. richiede che il soggetto disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tale controllo deve essere effettivo e riferito all’intero complesso delle deliberazioni assembleari ordinarie, non limitato a singole materie. La Corte ha sottolineato che la destinazione degli utili costituisce una componente essenziale delle decisioni assembleari, poiché incide sulla struttura finanziaria della società, sui rapporti tra soci e sulla gestione complessiva dell’impresa.

Da ciò ne deriva che la riserva del diritto di voto sulla distribuzione degli utili, mantenuta in capo all’usufruttuario, impedisce ai nudi proprietari di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria e, quindi, di detenere il controllo di diritto richiesto dalla norma agevolativa.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che la disciplina agevolativa contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 è norma speciale e, come tale, richiede un’interpretazione rigorosa. L’esenzione dall’imposta sulle donazioni è subordinata, fra le altre cose, alla sussistenza di un requisito oggettivo, ossia il controllo di diritto della società/impresa. Tale requisito deve essere verificato in modo puntuale e non può essere desunto in via analogica o estensiva.

La Corte ha evidenziato che la ratio della norma è quella di favorire la continuità dell’impresa familiare, assicurando che il trasferimento delle partecipazioni consenta ai beneficiari di esercitare un potere decisionale pieno e non frammentato. La riserva del voto sulla distribuzione degli utili (sottraendo ai donatari una parte essenziale del potere assembleare) contrasta con tale finalità e impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

In terzo luogo, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 7429/2021, che aveva già chiarito che il controllo richiesto dalla norma agevolativa deve essere inteso come controllo maggioritario, riferito all’intero complesso delle deliberazioni assembleari ordinarie. Tale orientamento è stato confermato e ulteriormente precisato, con l’affermazione che la riserva del voto sulla distribuzione degli utili costituisce una limitazione incompatibile con la nozione di controllo di diritto.

La Corte ha sottolineato che la delibera sulla destinazione degli utili non è una materia marginale, ma una decisione che incide profondamente sulla vita societaria. La scelta di distribuire o trattenere gli utili può influire sulla struttura finanziaria dell’impresa, sulla remunerazione dei soci, sulla copertura delle perdite e sulla realizzazione di investimenti futuri. Per tali ragioni, la mancanza del potere di voto su tale materia impedisce di considerare integrato il controllo richiesto dalla norma agevolativa.

Osservazioni

L’ordinanza in commento si focalizza sui seguenti punti:

  • La nozione di controllo di diritto deve essere interpretata in modo rigoroso. Il controllo richiesto dalla norma agevolativa non può essere frazionato o limitato a singole materie assembleari. La riserva del voto sulla distribuzione degli utili, incidendo su una componente essenziale delle decisioni assembleari, impedisce ai donatari di esercitare un controllo pieno e complessivo.
  • La destinazione degli utili è parte integrante del potere assembleare ordinario. La Corte ha evidenziato che tale delibera incide sulla struttura finanziaria della società, sui rapporti tra soci e sulla gestione complessiva dell’impresa. La sua sottrazione ai donatari comporta la mancanza del requisito oggettivo richiesto dalla norma agevolativa.
  • La disciplina agevolativa è norma speciale e richiede un’interpretazione restrittiva. L’esenzione dall’imposta sulle donazioni è subordinata alla sussistenza di un requisito oggettivo che deve essere verificato in modo puntuale. La riserva del voto sulla distribuzione degli utili contrasta con la ratio della norma, che è quella di favorire la continuità dell’impresa familiare attraverso il trasferimento del controllo pieno ai discendenti.

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