Legittimato passivo alla richiesta dei condomini alla consegna documentale
16 Settembre 2026
Preliminarmente, è doveroso procedere ad una compiuta disamina della normativa vigente mediante una lettura della norma citata in combinato disposto con gli artt. 1129, comma II, c.c. e 1130, n.9), c.c., al fine della giusta comprensibilità della ratio del diritto alla consultazione dei documenti del condominio. Invero, sulla base della disciplina vigente, emerge, dunque, come sia inequivocabile il diritto del condomino a prendere contezza della documentazione condominiale, informando ed esplicitando all'amministratore tale richiesta ed in relazione alla quale quest'ultimo ha il dovere di fissare un appuntamento presso il suo studio a tal fine; oppure, valutare l’invio cartaceo o telematico. Premesso ciò, il problema sussiste nell’ipotesi di inadempimento e, in tale contesto, occorre valutare la legittimazione: amministratore o condominio secondo quanto sottolineato dai giudici di merito. Secondo alcuni provvedimenti, trattasi di responsabilità in proprio dell'amministratore, dunque legittimato personalmente a resistere alle richieste giudiziali inerenti alla presunta violazione dei suddetti doveri. Di conseguenza ove l'amministratore di un condominio, non sia stato chiamato in proprio in giudizio, per la presunta violazione dei suoi doveri scaturenti del rapporto di mandato esistente nei confronti dei condomini, ma, invece, nella qualità di amministratore e, dunque, quale rappresentante dell'ente di gestione condominiale, non sussiste la sua legittimazione processuale quale titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attrice (Trib. Milano 24 aprile 2025, n. 3445). Dunque, in relazione a tale contesto, sussiste la legittimazione passiva in capo all’amministratore, in proprio poiché soggetto obbligato sarebbe l’amministratore e nessun altro. Altra posizione giurisprudenziale, invece, ritiene che legittimato passivo sia l’amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio ovvero il condominio in persona dell’amministratore. Trattasi di soluzione “maggiormente aderente al dato legislativo” poiché, secondo il giudice siciliano, ragionando diversamente e intendendo la legittimazione dell’amministratore in proprio, quest’ultimo sarebbe tenuto agli obblighi di legge anche se medio tempore cessato dalla carica e dunque non più in possesso della documentazione richiesta. Pertanto, in relazione al ragionamento esposto, l’obbligo posto dalla legge a carico dell’amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega all’ente di gestione, per il caso in cui l’amministratore non ottemperi ai suoi doveri ed il condominio, in persona dell’amministratore, venga condannato, rimane salva l’azione di responsabilità dovuta all’eventuale inerzia dell’organo gestionale e ciò, al fine di essere ristorato delle negative ripercussioni economiche della condotta inerte dell’amministratore (Trib. Palermo 3 febbraio 2025, n. 636). Tale ultima posizione è stata confermata da altro giudice, il quale ha sottolineato che in relazione al diritto del singolo condomino di accedere ai documenti inerenti alla gestione condominiale ed ottenerne copia, la legittimazione passiva spetta al condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, ex art. 1131 c.c., e non all’amministratore in proprio, il quale è mero detentore materiale della documentazione in esecuzione del mandato e non titolare di autonoma posizione giuridica passiva (Trib. Napoli 30 luglio 2026, n. 11917). |