Contestazione specifica anche se il fatto è descritto nei suoi tratti essenziali

16 Settembre 2026

Secondo la Corte di cassazione il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa anche se è descritto solo nei suoi tratti essenziali e l'imputato può venire a conoscenza della contestazione attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. 

La vicenda

Il Tribunale aveva condannato gli imputati alle pene principali e accessorie di giustizia, disponendo la confisca ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ed ordinando le statuizioni civili, in quanto resisi responsabili del delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di reati tributari di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.

La Corte di appello aveva confermato la condanna, avverso la quale gli imputati avevano proposto ricorso in cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la genericità dell’imputazione che non indicava le fatture asseritamente false.

La sentenza

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso che deduceva la mancata enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto contestato, come prescrive l’art. 417 c.p.p.

La sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità, che è ferma nel ritenere che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2025, n. 20913, Rv. 288288; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2020, n. 16993, Rv. 279090; Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2013, n. 6335, Rv. 258948). Secondo la Corte di legittimità il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Cass. pen., sez. III, 16 novembre 2023, n. 9314, Rv. 286023). La contestazione, pertanto, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2025, n. 2741, Rv. 265825; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51248, Rv. 261741; Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2014, n. 35964, Rv. 264877; Cass. pen., sez. II, 21 luglio 2015, n. 36438, Rv. 264772; nello stesso senso, più di recente, Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2022, n. 26999, non mass.). È stato conseguentemente affermato che, in tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011) (Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2019, n. 6509, Rv. 278544).

Esaminando il caso di specie, la Corte di cassazione osserva che il giudice d’appello, in sintonia con i richiamati orientamenti di legittimità ha precisato, senza vizi logici, che l’imputazione consentiva di desumere, nell’ambito dello schema fraudolento, il ruolo delle società emittenti ed utilizzatrici delle fatture, ma anche l’inesistenza di tutte le fatture emesse ed utilizzate; mentre dall’indicazione degli importi degli imponibili e del tributo ritenuto evaso potevano desumersi anche gli elementi del fatto contestato agli imputati; il fascicolo processuale, infine, conteneva l’intero elenco delle fatture estratto dal portale corrispettivi e fatture.

Differentemente da quanto rappresentato in ricorso, dunque, l’elenco delle fatture era contenuto nel fascicolo processuale, per cui la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione di un reato tributario come quello del caso di specie, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2019, n. 6509, cit.).

Considerazioni

La sentenza non può essere condivisa perché oblitera il dato testuale e, soprattutto, la ratio dell’art. 417 c.p.p. Questa fondamentale disposizione del codice di rito penale costituisce un pilastro del processo penale perché indica le fondamenta sulle quali si sviluppano tutti gli atti successivi del processo. Quando l’art. 417, comma 1 lett. b), c.p.p. prescrive che la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere “l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge” vuol dire che la contestazione deve essere contenuta, in forma chiara e precisa, nella richiesta di rinvio a giudizio o negli equivalenti atti propulsivi (decreto che dispone il giudizio e citazione diretta a giudizio), non certo all’interno del fascicolo delle indagini preliminari. La prescrizione legislativa mira a consentire all’imputato, alle altre parti processuali e al giudice di conoscere immediatamente ciò che è oggetto del processo e che sarà materia di prova e di discussione. Infatti, l’imputato e le parti private non sempre consultano gli atti di indagine e il giudice del dibattimento addirittura non può accedervi, con la conseguenza che si procede “al buio” con grave pregiudizio non solo per l’”inviolabile” diritto di difesa e il contraddittorio, ma anche per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale: infatti, le parti deducono la prova e il giudice la ammette o la esclude in riferimento proprio al fatto contestato e, se questo è incerto, la difesa sarà incerta e il giudice potrà ammettere prove irrilevanti o escludere prove rilevanti. L’importanza di una imputazione chiara e precisa è confermata dalla previsione legislativa di nullità negli artt. 421, comma 1, 429, comma 2, e 552, comma 2, c.p.p. Purtroppo, la creatività giurisprudenziale svilisce il valore fondamentale di un “asse portante” dell’architettura processuale e non si rende conto del grave danno arrecato non solo alle parti ma anche alla funzione giurisdizionale.

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