Il criterio di competenza territoriale nei procedimenti di adottabilità

15 Settembre 2026

Con il provvedimento in commento, La Cassazione affronta il tema della competenza territoriale nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, chiarendo che la norma da applicare per individuare il giudice competente è l’art. 8 l. n. 184/1983 e non l’art. 473-bis.11 c.p.c.

Massima

Nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità del minore, la competenza territoriale deve essere individuata ai sensi di quanto dispone l’art. 8 l. 184/1983 – non trovando applicazione l’art. 473-bis.11 c.p.c. – e, pertanto, deve essere attribuita al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l’abbandono, non rilevando gli eventuali e successivi trasferimenti.

Il caso

Due minori appartenenti ad un nucleo familiare domiciliato in una città piemontese venivano allontanati, ex art. 403 c.c., dalle forze dell’ordine intervenute nell’abitazione per una lite tra la madre dei minori e il di lei compagno, entrambi trovati in uno stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino trasmetteva, per competenza, gli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma, luogo in cui risultava la residenza anagrafica del nucleo familiare.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, ritenendo che la residenza abituale dei minori fosse da individuarsi nel comune piemontese, non convalidava il provvedimento di allontanamento, confermava in via d’urgenza il collocamento dei minori in comunità ex art. 473-bis.15 c.p.c. e dichiarava la propria incompetenza.

Il Pubblico Ministero minorile torinese, investito nuovamente della questione, chiedeva l’apertura di un procedimento per la verifica dello stato di abbandono morale e materiale dei minori.

Il Tribunale per i Minorenni di Torino, osservando che la residenza anagrafica dei minori fosse da individuarsi nel comune di Roma e che i minori erano stati collocati in una struttura sul territorio romano, sollevavano d’ufficio il conflitto di competenza, ritenendo che della vicenda dovesse occuparsi il Tribunale per i minorenni romano. Il Giudice minorile torinese, sollevando il conflitto, adottava provvedimenti urgenti ex art. 48, comma 2, c.p.c. con cui confermava il collocamento dei minori, sospendeva la madre dell’esercizio della responsabilità genitoriale e nominava un tutore provvisorio per i minori.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso per mancata comunicazione alla madre dei minori del provvedimento con cui veniva richiesto il regolamento di competenza, ciononostante enunciava, ai sensi di quanto disposto dall’art. 363, comma 3, c.p.c. il principio di diritto rilevante in materia di competenza per territorio nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità del minore.

La questione

L’ordinanza in commento pone l’attenzione sulla competenza territoriale nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore e, conseguentemente, a dichiararne l’adottabilità.

In particolare, ci si chiede, da un lato, se la norma applicabile sia l’art. 473-bis.11 c.p.c. ovvero l’art. 8 l. n. 184/1983 e, dall’altro lato, quale sia il criterio per determinare la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni.

La soluzione giuridica

La Corte di Cassazione, investita del conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Torino, evidenziava come il decreto del giudice torinese non era stato comunicato alla madre dei minori: la comunicazione effettuata nella residenza anagrafica della donna – collocata nel Comune di Roma – dava esito negativo posto che veniva restituita al mittente con l’annotazione “trasferito per ignota destinazione”.

Pertanto, la mancata comunicazione del decreto dell’Autorità Giudiziaria che ha sollevato d’ufficio il conflitto di competenza si traduce in una causa di inammissibilità del ricorso dato che non è stato assicurato il contraddittorio.

Alla luce di tale considerazione, la Suprema Corte chiude il procedimento con un provvedimento in rito, dichiarando inammissibile il ricorso, ma, «pur a fronte della ritenuta inammissibilità del regolamento di competenza, sussistono indubbie rilevanti ragioni che inducono ad enunciare il principio di diritto sulla questione prospettata, in quanto di particolare importanza».

Preliminarmente, la Corte di Cassazione precisa che la norma da applicare per individuare il giudice competente nel caso in esame è l’art. 8 l. n. 184/1983 e non l’art. 473-bis.11 c.p.c. posto che l’art. 473-bis c.p.p. – nell’individuare l’ambito di applicazione del rito per le persone, i minorenni e le famiglie – chiarisce expressis verbis che le norme del rito familiare non si applicano ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minorenni.

Di conseguenza, «la competenza territoriale inderogabile spetta al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l’abbandono o al Tribunale per i minorenni che disponga d’ufficio i relativi accertamenti», non assumendo alcuna rilevanza, per il principio della perpetuatio iurisdictionis fissato dall’art. 5 c.p.c., l’eventuale successivo trasferimento del minore.

Dunque, la Suprema Corte enunciava, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto: «al giudizio per la dichiarazione di adottabilità non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c. e, pertanto, l’accertamento dello stato di abbandono spetta alla competenza per territorio inderogabile del Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l’abbandono (o alla competenza del Tribunale per i minorenni che disponga d’ufficio i relativi accertamenti), secondo quanto stabilito dall’art. 8 l. n. 184/1983, restando inoltre irrilevante, in applicazione dell’art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore».

Osservazioni

La Suprema Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, affronta – allineandosi ad alcuni suoi precedenti (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 1986, n. 5858; Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2006, n. 13180; Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2022, n. 36420 e Cass. civ., sez. I, ord. 17 giugno 2024, n. 16714) – il tema della competenza territoriale nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori.

L’attenzione viene correttamente posta sul dato normativo: la quaestio iuris non può essere risolta invocando l’art. 473-bis.11 c.p.c. – anche perché i procedimenti di adottabilità sono esclusi dall’ambito di applicazione del rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie ai sensi di quanto dispone l’art. 473-bis c.p.c. –, bensì alla luce di quanto dispone l’art. 8 l. n. 184/1983 secondo i quale la competenza territoriale deve essere riconosciuta al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene accertato lo stato di abbandono morale e materiale.

Il criterio fissato dall’art. 8 l. n. 184/1983 può essere interpretato in due modi differenti: da un lato, la locuzione “luogo in cui si trova il minore” può essere intesa come una mera verifica anagrafica – e, dunque, si guarderà al luogo in cui è stata fissata la residenza dei minori – oppure, dall’altro lato, potrà essere interpretata facendo riferimento al concetto di residenza abituale. In tal caso, allora, il mero data anagrafico diventa solo una delle componenti che dovranno essere prese in considerazione al fine di individuare il luogo in cui il minore ha posto il proprio centro di interessi.

Infatti, per residenza abituale si intende – anche alla luce dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (cfr. Corte giust. CE, sez. III, 2 aprile 2009, causa C-523/2007, Finlandia v. A.) – il luogo in cui il minore vive la propria quotidianità, esprime la propria personalità ed intrattiene le proprie relazioni personali. Utilizzare una siffatta definizione di residenza abituale per determinare la competenza dell’Autorità Giudiziaria significa preservare il radicamento del minore nel suo ambiente di vita ed il suo corretto sviluppo psico-fisico, perseguendo e valorizzando il superiore interesse di quest’ultimo (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 16648/2014). Occorre ricordare anche che la residenza abituale, lungi dall’essere una nozione formale o meramente anagrafica, deve essere considerata dall’angolazione prospettica del minore: solo ponendo al centro il minore è possibile perseguire il suo migliore interesse, facendo in modo che la residenza abituale venga a coincidere con il luogo in cui il bambino vive la propria quotidianità e i propri affetti, non solo parentali, e svolge, in maniera concreta e continuativa, la propria vita personale (cfr. Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass. civ., Sez. Un., n. 3555/2017; Cass. civ., Sez. Un., n. 1984/2012; Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 30646/2011; Cass. civ., I, n. 7944/2013 e Cass. civ., VI, ord. n. 21750/2012). Dunque, occorre intendere la residenza abituale come il baricentro della vita del minore che dovrà essere valutato, non attraverso un calcolo puramente aritmetico del vissuto, ma a partire dal punto di vista del minore stesso (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26 maggio 2022, n. 17089). Pertanto, «occorre avere riguardo non solo alle risultanze anagrafiche, ma al modus vivendi del minore, al suo effettivo radicamento in un ambiente di vita, caratterizzato da relazioni, abitudini, interessi, quotidianità, alla condizione di stabilità complessiva, all'effettivo inserimento nel contesto sociale in cui si sviluppa la sua personalità, essendo il luogo in cui risiede elemento centrale della vita» (così Costabile).

Tra le alternative interpretative proposte, appare preferibile, almeno a parere dello scrivente, adottare l’esegesi che richiama il concetto di residenza abituale e, dunque, risulta territorialmente competente il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale.

Solo seguendo tale interpretazione, peraltro, sarà possibile compiere tutti gli accertamenti necessari a comprendere se sussiste lo stato di abbandono morale e materiale: solo guardando al modus vivendi del minore sarà possibile comprendere la sua condizione, a prescindere da dove i genitori hanno burocraticamente fissato la residenza.

Nel caso di specie, dunque, il Giudice competente dovrà essere individuato nel Tribunale per i Minorenni di Torino: non vale ad escludere tale assunto neppure il fatto che i minori siano stati collocati in una comunità insistente sul territorio romano nella misura in cui il luogo di collocamento in una comunità costituisce una circostanza contingente e non rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale per la dichiarazione di adottabilità (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 3 dicembre 2025, n. 31518).

Il criterio di competenza territoriale risulta insensibile ai mutamenti successivi per effetto della perpetuatio iurisdictionis. Pertanto, la residenza abituale del minore – individuata secondo i criteri sopraindicati – dovrà essere individuata nel momento in cui il giudizio viene introdotto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 30657/2018; Cass. civ., Sez. Un., 32359/2018; Cass. civ., Sez. Un., n. 16864/2011; Cass. civ., Sez. Un., n. 28875/2008 e Cass. civ., I, n. 7161/2016). Le sopravvenienze di fatto, così come quelle di diritto, non incidono in alcun modo sulla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria adita (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8999/2009; Cass. civ., Sez. Un., n. 18126/2005; Cass. civ., VI, 4059/2016; Cass. civ., sez. II, 21221/2014; Cass. civ., sez. VI, 19833/2014; Cass. civ., sez. VI, 12861/2012; Cass. civ., sez. II, 16667/2010 e Cass. civ., sez. II, 13882/2010).

Riferimenti

Per l’approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

  • Costabile C., voce Residenza abituale del minore, in IUS Famiglie, 6 marzo 2023;
  • Lamarque E., Residenza abituale del minore, criterio della vicinanza del giudice e best interests of the child, in Fam. e dir., 2017, 1094 ss.;
  • Martino G., sub art. 5 c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile, a cura di R. Vaccarella, tomo I, Milano, 2025;
  • Savi G., sub art. 473-bis.11 c.p.c., in AA.VV., Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, a cura di R. Donzelli e G. Savi, Milano, 2023, 109 ss.
  • Vullo E., sub art. 5 c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile. Commentario, a cura di C. Consolo, tomo I, Milano, 2018, 287 ss.;

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