Le Sezioni Unite ridefiniscono il rapporto tra art. 7 e art. 12 l. 555/1912, distinguendo bipolidia originaria e acquisto derivativo della cittadinanza straniera, escludendo l’effetto trascinante della naturalizzazione del genitore sul minore nato bipolide.
Massima
Ai sensi dell’art. 7 l. 555/1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o salva la sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione.
Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da Tizio, unitamente alla moglie e ai due figli, tutti cittadini venezuelani, e a fondamento della quale era stata indicata la discendenza di Tizio da Sempronia, cittadina italiana, nata in Italia ed emigrata in Venezuela, dove aveva contratto matrimonio con Mevio (cittadino venezuelano), e dove era stata poi naturalizzata nel 1954. Tizio, nato in Venezuela nel 1946 da Mevio e Sempronia, aveva rivendicato la cittadinanza italiana per discendenza materna, sostenendo di averla acquistata sin dalla nascita iure sanguinis, pur essendo al contempo cittadino venezuelano iure soli (per effetto, quindi, della nascita nel territorio di quello Stato).
Il Tribunale adito in primo grado aveva rigettato la domanda. Secondo il giudice di prime cure Tizio, pur essendo nato cittadino italiano, aveva perduto tale status quando era ancora minorenne, nel momento in cui la madre Sempronia, già cittadina italiana, era stata naturalizzata cittadina venezuelana nel 1954. Il primo giudice aveva ritenuto applicabile l’art. 12 della l. n. 555/1912, reputando che la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore (ossia Sempronia) si fosse comunicata anche al figlio minore convivente (ossia Tizio), con conseguente interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti.
Avverso tale ordinanza Tizio aveva proposto impugnazione dinanzi alla Corte di appello. Ad ogni modo, anche il giudice di secondo grado aveva condiviso l’impostazione del tribunale, respingendo quindi il gravame. La Corte, in particolare, aveva ritenuto la correttezza della decisione impugnata in quanto conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i figli minori di chi abbia perduto la cittadinanza italiana, per spontaneo acquisto di una cittadinanza straniera e residenza all’estero, perdono a loro volta la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 555/1912. In questa prospettiva, non assume alcun rilievo il fatto che il minore non abbia espresso una volontà (consapevole) di rinunciare alla cittadinanza italiana, poiché la perdita deriva ex lege dalla vicenda riguardante il genitore esercente la “potestà” (secondo l’espressione applicabile ratione temporis) e in ogni caso il minore ben può riacquistare la cittadinanza italiana mediante apposita dichiarazione di volontà, alle condizioni previste dagli artt. 3 e 9 della medesima legge.
Contro la sentenza d’appello Tizio aveva proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, solo il primo dei quali assume rilevanza in questa sede; Tizio, in particolare, aveva dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912 e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, della stessa l. n. 555 del 1912. In particolare, la fattispecie in esame non deve essere ricondotta all’art. 12, bensì all’art. 7, norma che disciplina il cittadino italiano nato e residente all’estero, considerato cittadino dello Stato straniero per nascita. In tale ipotesi, il soggetto bipolide dalla nascita conserva la cittadinanza italiana, salvo rinuncia una volta divenuto maggiorenne o emancipato. Il ricorrente, pertanto, evidenziando di essere nato (nel 1946) da madre italiana (naturalizzata solamente nel 1954) e di essere diventato cittadino venezuelano per ius soli sin dalla nascita, aveva rimarcato di non aver acquistato la cittadinanza straniera in conseguenza della successiva naturalizzazione della madre, ma di possederla ab origine (e per di più – si evidenzia – per “doppio titolo”: sia per ius soli, essendo nato nel territorio del Venezuela, sia per ius sanguinis, in quanto figlio di Mevio, pacificamente cittadino venezuelano). Per tale ragione, la naturalizzazione di Sempronia non avrebbe potuto comportare la perdita della cittadinanza italiana di Tizio, né interrompere la linea di trasmissione della cittadinanza agli ulteriori discendenti.
La questione
La questione di diritto sottoposta alla Corte riguarda il rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della legge n. 555/1912. In particolare, le Sezioni Unite sono chiamate a decidere se il figlio di cittadino italiano nato all’estero, che abbia acquistato contemporaneamente la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella straniera iure soli, debba conservare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 7, salvo rinuncia da maggiorenne, oppure se la successiva naturalizzazione del genitore italiano possa determinare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, la perdita della cittadinanza italiana anche in capo al figlio minore convivente.
La Corte, con un ragionamento di ampio respiro e valorizzando il tenore letterale delle norme, nonché l’intenzione del legislatore del 1912, ritiene fondato il primo motivo di ricorso e annulla di conseguenza il provvedimento impugnato.
In primo luogo, le Sezioni Unite chiariscono che deve essere applicata la normativa anteriore alle modifiche introdotte nel 2025 in materia di cittadinanza iure sanguinis, dal momento che il ricorso di Tizio era stato proposto prima del 27.03.2025.
Definito in tal modo il quadro normativo applicabile, la Corte individua il nodo centrale della controversia nel rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della l. n. 555/1912.
Le Sezioni Unite ricostruiscono innanzitutto l’orientamento seguito per lungo tempo dalla pubblica amministrazione. Secondo tale indirizzo, il minore nato all’estero da cittadino italiano e divenuto cittadino dello Stato estero per nascita conservava la cittadinanza italiana, anche se il genitore italiano si fosse poi naturalizzato all’estero. In tal senso, vengono richiamati due risalenti pareri del Consiglio di Stato (24.10.1975, n. 1820; 7.11.1990, n. 1060) con i quali era stato affermato che la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comportava, automaticamente, la perdita della cittadinanza italiana da parte del figlio minore. In questa prospettiva, l’art. 12 mirava non tanto a garantire l’unicità della cittadinanza del nucleo familiare, quanto piuttosto a evitare che il minore restasse apolide. Tale orientamento, quindi, aveva ispirato numerose circolari ministeriali, che avevano ritenuto che l’art. 7 della l. 555/1912 fosse «da reputarsi speciale nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge 555/1912 [con conseguente] non applicazione dell’art. 12, comma 2, nei confronti dei doppi cittadini italiani considerati all’art. 7 della legge 555/1912» (Circolare n. 9 del 4.07.2001 del Ministero degli Affari Esteri).
La Corte dà poi atto dell’esistenza di un orientamento dottrinale favorevole alla conservazione della cittadinanza italiana da parte del bipolide originario. In tale prospettiva, vengono distinti due fenomeni: da un lato, la doppia cittadinanza originaria, che si verifica quando il soggetto acquista sin dalla nascita la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella straniera iure soli; dall’altro lato, la doppia cittadinanza derivata, che si realizza quando una seconda cittadinanza viene acquisita successivamente, per naturalizzazione o per altro fatto sopravvenuto. La Corte evidenzia che, secondo tale impostazione, il legislatore del 1912 aveva tollerato e regolato la bipolidia originaria proprio attraverso l’art. 7, poiché non poteva impedire che uno Stato straniero attribuisse la propria cittadinanza a chi nasceva sul suo territorio, né poteva imporre limitazioni alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per il sol fatto che una legge straniera prevedeva il criterio dello ius soli.
La Corte dà poi atto dell’esistenza di un più recente, e opposto, orientamento della giurisprudenza di legittimità (a cui si erano conformati il giudice di prime cure e la Corte di appello), secondo cui l’art. 12 regola una situazione ulteriore rispetto alla semplice bipolidia originaria, rappresentata dalla perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore esercente la potestà, con conseguenti effetti anche sui figli minori conviventi (al venir meno della cittadinanza italiana del genitore, veniva meno anche quella del figlio, in modo da «conservare l’unità di cittadinanza all’interno della stessa famiglia»; v. Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2024, n. 454).
Le Sezioni Unite ricompongono il conflitto accogliendo la tesi, per così dire, “tradizionale”, ritenendo non condivisibile l’orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato.
In particolare, i supremi giudici evidenziano che la soluzione alla questione deve muovere dai principi già fissati da Cass. civ., SS.UU., sent. 24 agosto 2022, n. 25317 e Cass. 25318/2022, secondo cui la cittadinanza per nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, ha natura permanente e imprescrittibile, ed è giustiziabile in ogni tempo; chi chiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare l’eventuale fattispecie interruttiva. Inoltre, le norme sulla perdita della cittadinanza devono essere interpretate in modo restrittivo, perché lo status di cittadino è collegato a diritti fondamentali. Inoltre, la Corte ha rimarcato il rilievo dei principi costituzionali sulla parità tra padre e madre nella trasmissione della cittadinanza, richiamando la sent. 30/1983 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la legge n. 555/1912 nella parte in cui prevede(va) l’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis solo per linea paterna e non anche per linea materna (statuizione da cui era poi derivato il riconoscimento degli effetti della parità anche rispetto alle situazioni anteriori – ossia al caso di matrimoni contratti con cittadini stranieri prima del 1.01.1948, data “limite” dell’efficacia della dichiarazione di incostituzionalità).
In tale quadro, la Corte osserva che l’art. 7 della l. n. 555/1912 stabilisce che il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia considerato cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci una volta divenuto maggiorenne o emancipato. L’art. 8 disciplina invece i casi di perdita della cittadinanza, tra cui l’acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera con residenza all’estero, oppure l’acquisto non volontario di una cittadinanza straniera accompagnato dalla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. L’art. 12, infine, regola gli effetti dell’acquisto o della perdita della cittadinanza da parte del genitore sui figli minori non emancipati.
La Corte poi evidenzia che i due commi dell’art. 12 debbono essere letti unitariamente. Il primo riguarda il caso del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, e prevede che anche il figlio minore divenga cittadino, salvo il caso in cui, risiedendo all’estero, conservi la cittadinanza straniera secondo la legge dello Stato a cui appartiene. Il secondo comma riguarda invece il caso opposto, cioè quello del genitore che perde la cittadinanza italiana, e stabilisce che i figli minori non emancipati divengono stranieri quando abbiano una residenza comune con il genitore esercente la patria potestà (oggi responsabilità genitoriale) o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Secondo le Sezioni Unite, la struttura dell’art. 12 mostra che la norma regola gli effetti derivativi dell’acquisto o della perdita della cittadinanza del genitore sul figlio minore. Nel caso di perdita della cittadinanza da parte del genitore, tale condizione può riflettersi sul figlio che abbia la residenza comune con il genitore solo se il minore, in conseguenza di quel fatto sopravvenuto, acquisti la cittadinanza straniera. Il verbo “acquistino”, usato dall’art. 12 («verbo, coniugato al congiuntivo presente, che allude a una condizione venuta ad esistenza al momento e in conseguenza della perdita della cittadinanza del genitore»; così il provvedimento in commento), viene letto dalla Corte come riferito a una cittadinanza acquisita al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore e per effetto di tale vicenda, e non si riferisce, al contrario, alla cittadinanza straniera già posseduta dal minore sin dalla nascita per ius soli.
In effetti, se il minore è già cittadino straniero sin dalla nascita, perché nato in uno Stato che applica lo ius soli, egli non acquista quella cittadinanza in conseguenza della naturalizzazione del genitore: la possiede già ab origine. Pertanto, in un simile caso, difetta uno dei presupposti applicativi dell’art. 12, comma 2, che richiede invece un acquisto della cittadinanza straniera collegato alla perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore.
La Corte chiarisce inoltre la ragione storico-sistematica che aveva animato la formulazione dell’art. 7: all’inizio del Novecento, in un contesto di forte emigrazione, non era infrequente che i figli di cittadini italiani nati all’estero acquistassero contemporaneamente la cittadinanza italiana per discendenza e quella straniera per nascita. Il legislatore del 1912, ben consapevole di questo fenomeno, lo aveva regolato con l’art. 7, optando per un modello nel quale il cittadino italiano nato all’estero, e cittadino anche dello Stato straniero per nascita, conservava la cittadinanza italiana, salvo rinuncia espressa una volta divenuto maggiorenne o emancipato.
La Corte richiama quindi anche la sentenza Corte cost. n. 63/2026 della Corte costituzionale, la quale ha ricordato che il legislatore del 1912 aveva adottato un modello di “opting out”: il bipolide per nascita conserva la cittadinanza italiana e può eventualmente perderla solo con dichiarazione espressa, una volta maggiorenne o emancipato. Era stata invece respinta l’opposta soluzione di “opting in”, secondo cui il soggetto avrebbe perso automaticamente la cittadinanza italiana salvo dichiarazione di volerla conservare. Questo richiamo serve alla Corte per confermare che, nel sistema della legge del 1912, la perdita della cittadinanza italiana da parte del bipolide originario richiedeva una scelta volontaria dell’interessato.
Da questa ricostruzione la Corte trae una conclusione netta: l’art. 7 e l’art. 12 disciplinano fattispecie diverse e autonome. L’art. 7 regola la posizione del soggetto che è bipolide sin dalla nascita, italiano iure sanguinis e cittadino straniero iure soli. L’art. 12 regola invece gli effetti dell’acquisto o della perdita della cittadinanza del genitore sulla condizione del figlio minore, ma non si applica al figlio che sia già doppio cittadino per nascita. Di conseguenza, non è possibile usare l’art. 12 per limitare la regola posta dall’art. 7.
La Corte precisa che, nel caso del bipolide originario, la cittadinanza italiana è già entrata nel patrimonio giuridico della persona al momento della nascita. La sua perdita non può quindi essere ricavata in via estensiva da una norma, come l’art. 12, che riguarda un diverso fenomeno. Una simile interpretazione estensiva sarebbe incompatibile con il principio secondo cui le norme sulla perdita della cittadinanza devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di uno status collegato a diritti fondamentali. In particolare, sarebbe eccessivamente ampia un’interpretazione che facesse perdere la cittadinanza italiana a chi aveva acquistato quella straniera non per effetto della scelta del genitore, ma per nascita.
Le Sezioni Unite espongono quindi la soluzione giuridica generale. L’art. 7 della l. n. 555/1912 disciplina il caso in cui il figlio di un cittadino o di una cittadina italiana sia nato all’estero e sia bipolide a titolo originario, perché italiano per diritto di sangue e cittadino straniero per nascita nel territorio di quello Stato. In tale ipotesi, egli conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano si naturalizza all’estero e perde la cittadinanza italiana quando il figlio è ancora minore e convivente con lui. Fanno eccezione soltanto eventuali disposizioni speciali contrarie contenute in trattati internazionali oppure la rinuncia del soggetto, ritualmente manifestata dopo il raggiungimento della maggiore età o l’emancipazione.
L’art. 12, comma 2, della l. n. 555/1912 riguarda invece un caso diverso, ossia quello del minore che, al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore con cui convive, abbia soltanto la cittadinanza italiana e acquisti successivamente la cittadinanza straniera per effetto della vicenda del genitore. In questa ipotesi, il minore può perdere la cittadinanza italiana insieme al genitore, perché l’acquisto della cittadinanza straniera non è originario (per ius soli), ma derivativo, cioè collegato a fatti successivi alla nascita e alla scelta del padre o della madre.
In conclusione, e applicando i principi sopra descritti al caso in esame, le Sezioni Unite evidenziano l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito: entrambi hanno (erroneamente) ritenuto che la naturalizzazione venezuelana della madre di Sempronia avesse prodotto un “effetto trascinante” sulla cittadinanza italiana di Tizio, figlio convivente e all’epoca minorenne, nonostante quest’ultimo avesse già acquistato sin dalla nascita la cittadinanza venezuelana iure soli. Secondo le Sezioni Unite, proprio questa circostanza rende applicabile l’art. 7 e non l’art. 12. La cittadinanza straniera di Tizio, infatti, non era stata acquistata per effetto della naturalizzazione della madre, ma era già posseduta ab origine; di conseguenza, la perdita della cittadinanza italiana di Sempronia non poteva determinare automaticamente la perdita della cittadinanza italiana di Tizio.
Osservazioni
La decisione delle Sezioni Unite si segnala, anzitutto, per la scelta di ricondurre la questione della cittadinanza del minore bipolide originario entro una logica di rigorosa tipicità delle cause di perdita dello status civitatis. Il punto qualificante della pronuncia non è soltanto l’affermazione della prevalenza dell’art. 7 sull’art. 12 della legge n. 555 del 1912 nel caso del soggetto nato all’estero da genitore italiano e cittadino straniero iure soli – approdo a cui, in verità, era già giunto, e in epoca assai risalente, il Consiglio di Stato nella sua composizione consultiva, a cui si erano poi adeguate le competenti strutture amministrative – ma il criterio metodologico che sorregge tale conclusione: la perdita della cittadinanza, incidendo su uno status permanente e imprescrittibile, non può essere ricavata mediante interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme pensate per fattispecie diverse. In questa prospettiva, la Corte valorizza la necessità di un’esegesi restrittiva delle disposizioni che comportano la perdita della cittadinanza, in coerenza con i principi già affermati da Cass. civ., SS.UU., sent. 24 agosto 2022, nn. 25317 e Cass. 25318/2022, e con il rilievo costituzionale dello status di cittadino.
Particolarmente rilevante è la distinzione tra bipolidia originaria e acquisto derivativo della cittadinanza straniera. La Corte attribuisce a tale distinzione un valore decisivo: nel primo caso il minore possiede sin dalla nascita due cittadinanze, quella italiana (iure sanguinis, anche per linea materna a seguito dell’intervento del giudice delle leggi del 1983) e quella straniera (iure soli); nel secondo, invece, il minore acquista una cittadinanza straniera in un momento successivo, per effetto della vicenda giuridica del genitore. La precisazione consente di delimitare l’ambito dell’art. 12, comma 2, l. n. 555/1912, impedendo che venga applicato a chi non “acquista” la cittadinanza straniera per effetto della naturalizzazione del genitore, ma la possiede già ab origine. La soluzione è costruita su un argomento letterale, perché il verbo utilizzato dalla norma (“acquistino”) viene riferito dalla Corte a un effetto successivo e derivativo, non a uno status già formatosi al momento della nascita.
La pronuncia ha anche il merito di chiarire la funzione dell’art. 12 nel sistema della legge del 1912. La norma non viene letta come disposizione finalizzata, in via generale, a preservare l’unità di cittadinanza della famiglia a costo di sacrificare lo status del minore, bensì come regola destinata a evitare che la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore lasci il figlio privo di cittadinanza. In questo senso, la Corte riprende l’impostazione già presente nei pareri del Consiglio di Stato e nella prassi amministrativa, secondo cui la perdita della cittadinanza del genitore non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza del figlio minore. L’art. 12, dunque, opera solo quando ricorrano i suoi presupposti specifici, tra cui l’acquisto non originario della cittadinanza straniera da parte del minore.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il recupero della ratio storica dell’art. 7. La Corte colloca la disposizione nel contesto dell’emigrazione italiana e della frequente sovrapposizione tra il criterio italiano dello ius sanguinis e quello (straniero) dello ius soli. In tale quadro, l’art. 7 viene inteso come norma destinata a governare proprio il fenomeno della doppia cittadinanza per nascita, adottando una soluzione conservativa: il cittadino italiano nato all’estero, riconosciuto anche cittadino dallo Stato di nascita, mantiene la cittadinanza italiana salvo rinuncia espressa una volta divenuto maggiorenne o emancipato. La Corte valorizza, in questa direzione, anche il richiamo della Corte costituzionale al modello di “opting out” accolto dal legislatore del 1912 (e sostenuto da Polacco), contrapposto al diverso modello di “opting in”, che avrebbe comportato la perdita dello status salvo dichiarazione di volerlo conservare (sostenuto invece da Scialoja).
La decisione assume inoltre rilievo per il modo in cui coordina la disciplina previgente con i principi costituzionali sulla parità tra madre e padre. L’art. 7, nella sua formulazione originaria, era costruito su un sistema che attribuiva rilievo alla cittadinanza paterna; tuttavia, la Corte afferma che gli effetti della giurisprudenza costituzionale sulla parificazione della madre al padre non possono arrestarsi al solo momento dell’acquisto della cittadinanza per nascita; al contrario, devono estendersi anche alla conservazione dello status e alle conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza del genitore. Ne deriva che il figlio di madre italiana, nato all’estero e cittadino straniero iure soli, deve essere trattato allo stesso modo del figlio di padre italiano ai fini dell’applicazione dell’art. 7.
Sul piano sistematico, la pronuncia opera una netta separazione tra l’art. 7 e l’art. 12, rifiutando l’idea che la seconda disposizione possa comprimere la portata della prima. Non si tratta, nella motivazione della Corte, di stabilire una semplice relazione tra regola ed eccezione, ma di riconoscere che le due norme disciplinano fenomeni diversi: l’art. 7 riguarda la condizione del bipolide originario; l’art. 12 riguarda gli effetti derivativi, sul figlio minore, dell’acquisto o della perdita della cittadinanza da parte del genitore. Tale impostazione consente alla Corte di superare il più recente indirizzo di legittimità che aveva attribuito rilievo decisivo all’effetto trascinante della naturalizzazione del genitore convivente.
La soluzione accolta incide anche sul tema dell’autonomia dello status del minore. Pur muovendosi all’interno di una disciplina storicamente segnata dalla centralità di quella che, all’epoca, era definita come “potestà” e dall’idea di unità familiare, la Corte evita di ricostruire la cittadinanza del figlio come posizione integralmente dipendente da quella del genitore. Nel caso del bipolide originario, lo status italiano si forma direttamente al momento della nascita e può venir meno solo nei casi previsti dalla legge, tra i quali, secondo la Corte, non rientra la successiva naturalizzazione straniera del genitore. La posizione del minore non viene quindi assorbita dalla vicenda del genitore, perché trova fondamento autonomo nell’acquisto originario della cittadinanza italiana.
La portata nomofilattica della sentenza è infine espressa nei principi di diritto formulati per il giudice del rinvio, che si muovono entro quattro coordinate: la non applicabilità della disciplina introdotta nel 2025 alle domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025; la conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore bipolide originario ai sensi dell’art. 7; la limitazione dell’art. 12 al minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana e che acquisti successivamente quella straniera, a titolo non originario; l’estensione della piena equiparazione tra madre e padre non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche alle conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.
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