Contenuto dell’atto interruttivo della prescrizione

16 Settembre 2026

Può essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione a una comunicazione al datore di lavoro nella quale il dipendente abbia indicato il titolo della pretesa ma non anche la quantificazione del credito o, quantomeno, il parametro fattuale dal quale essa possa evincersi?

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per avere effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - si idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare di credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; tale requisito non potrebbe ritenersi sussistente con riferimento a semplici sollecitazioni, le quali siano prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore. Da tali principi deriva che non è necessario che l’atto contenga anche una quantificazione della somma richiesta né che esso individui in modo specifico i parametri cui ancorare il calcolo del dovuto. In particolare, tale ulteriore elemento non è richiesto laddove il lavoratore-creditore abbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi per procedere al calcolo del quantum eventualmente spettante siano nella disponibilità del datore-debitore. (Cfr.: Cass., sez. lav., 28 luglio 2026, n. 24180).

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