MAP, procedimento viziato senza effettiva partecipazione della persona offesa
17 Settembre 2026
Nel caso di specie la difesa della persona offesa ricorre in cassazione contro la sentenza del GIP che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per l’estinzione dei reati loro ascritti dovuta all’esito positivo della messa alla prova. Secondo la ricorrente, l’iter procedimentale risulta radicalmente viziato in quanto si è svolto senza alcuna partecipazione della persona offesa. Il Collegio accoglie il ricorso, stabilendo che, nell’ambito dell’iter procedimentale per la messa alla prova, l’art. 464-quater, comma 1, c.p.p. prevede espressamente la partecipazione della persona offesa al procedimento. Un procedimento che porti all’ammissione degli imputati alla messa alla prova ed alla declaratoria di estinzione dei reati senza garantire l’effettiva partecipazione della persona offesa comporta, pertanto, una violazione del contradditorio previsto dalla legge. Nella specie, per effetto di un iter notificatorio errato, la persona offesa non ha partecipato al procedimento, non ricevendo né comunicazione dell’udienza preliminare, né della richiesta di messa alla prova. Il procedimento risulta, pertanto, radicalmente viziato tanto più che fin dall’atto di presentazione della denuncia-querela la persona offesa ha indicato la propria residenza e ha nominato un difensore presso cui aveva eletto domicilio, ma nessun tentativo di notificazione è stato effettuato in detti luoghi. Si evidenzia, da ultimo, che non rileva, come osservato dalla difesa di uno degli imputati, che le dichiarazioni della persona offesa non assumono valore vincolante per il giudice e che, comunque, la sua assenza non comporta una nullità assoluta. In realtà, la nullità, tempestivamente eccepita, risiede in una violazione del principio del contraddittorio previsto dalla legge. Inoltre, il fatto che quanto espresso dalla persona offesa non sia vincolante per il giudice non può privare detta parte processuale del diritto di esprimere le proprie argomentazioni in tal modo incidendo sulla decisione che il giudice è chiamato ad assumere. |