Contrasto tra motivazione e dispositivo: la regola della prevalenza del dispositivo è assoluta?
18 Settembre 2026
Il caso riguarda un giudizio di violenza sessuale di gruppo nei confronti di alcuni imputati, uno dei quali denuncia in cassazione una contraddizione tra motivazione e dispositivo, in quanto, in secondo grado, la Corte di appello ha espresso in motivazione l’intenzione di assolvere l’imputato con formula piena, salvo poi adottare nel dispositivo una diversa statuizione. La Corte di cassazione richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (Cass. pen., sez. II, 19 marzo 2025, n. 31119, Rv. 288560-02). Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza emerge, in modo univoco, che la Corte territoriale ha escluso la riferibilità dei fatti all’imputato negandone la partecipazione sulla base di argomentazioni fattuali e logiche esplicitamente riconducibili alla formula assolutoria «per non aver commesso il fatto» ex art. 530, comma 2, c.p.p. Il dispositivo, invece, dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione e mantiene le statuizioni civili, risultando dunque incompatibile con la volontà decisoria chiaramente espressa nella motivazione. La motivazione, dunque, contenendo in modo certo e univoco l’effettiva volontà decisoria, risulta dimostrativa dell’errore del dispositivo, determinandone la correzione in sede di legittimità. |