Responsabilità extracontrattuale nell’esercizio delle funzioni di consulente tecnico nominato dal PM e liquidazione del danno non patrimoniale
22 Settembre 2026
Massima In tema di adempimento della prestazione d’opera professionale in ambito sanitario, chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, quale consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, in fase d’indagine preliminare, è tenuto alla perizia che è normale della categoria con riguardo al livello di specializzazione del professionista in relazione al caso concreto. L’eventuale condotta colposa nell’espletamento della perizia può determinare un pregiudizio al diritto all’onore e alla reputazione, quale discredito professionale derivante all’imputato, poi assolto, qualora abbia etiologicamente determinato la richiesta di rinvio a giudizio per delitto colposo. Il caso Gli attori, medici specialisti, sono stati tratti a giudizio per il delitto di omicidio colposo a seguito dello svolgimento della loro opera professionale. L’accusa del Pubblico Ministero si fondava esclusivamente sulle conclusioni della perizia elaborata dal collegio peritale nominato nella fase di indagini preliminari, costituito da un medico legale e da un medico specializzato. Gli attori assumevano che la relazione tecnica, se pur sottoscritta da entrambi i componenti del collegio, era stata redatta in violazione dei doveri di diligenza, cautela e perizia professionale da parte del medico specializzato, privo della necessaria competenza specifica. Infatti, i due medici imputati nel procedimento penale venivano assolti in via definitiva con la formula “il fatto non sussiste”, proprio a seguito della perizia espletata in sede di dibattimentale che ha escluso qualsivoglia fondatezza alle censure mosse nei confronti dei sanitari coinvolti e formalmente contestate in seno al capo di imputazione di cui al decreto di rinvio a giudizio. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, ritenendo la sussistenza della responsabilità aquiliana, sotto il profilo della colpa professionale e del nesso causale, riconoscendo il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all’onore e alla reputazione - sub specie di discredito professionale - dei due imputati di omicidio colposo nell’espletamento della relativa professione sanitaria. La questione La questione in esame è la seguente: può configurarsi una responsabilità extracontrattuale da parte del consulente tecnico del P.M. qualora l’accusa, fondata esclusivamente sulla sua valutazione, abbia determinato il rinvio a giudizio per delitto colposo e si sia poi rivelatasi infondata? Le soluzioni giuridiche La sentenza in esame raggiunge una soluzione positiva argomentando sui singoli profili che compongono la responsabilità extracontrattuale. Innanzitutto, il Tribunale, applicando il consolidato principio di diritto, secondo cui, il Giudice ben può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, si sofferma in maniera approfondita e analitica sul concetto di colpa specifica nell’ambito della prestazione d’opera professionale, evidenziando le statuizioni della Suprema Corte che distinguono tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 15/6/2018, n. 15732). La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza, sul presupposto che nell'esecuzione della prestazione dovuta il CTU (come anche il perito del PM) è tenuto a osservare la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2 comma c.c., secondo il modello astratto di condotta estrinsecantesi nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta. L’assunto muove dal presupposto che i consulenti del PM in sede di indagini preliminari, in quanto ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse dalla giustizia, sono pienamente dotati di legittimazione passiva rispetto alle eventuali pretese risarcitorie, alla luce dell’art. 64 comma 2 c.p.c. quale fonte normativa della responsabilità risarcitoria gravante direttamente sul consulente per i danni provocati alle parti sia sotto il profilo civilistico che penalistico, per la quale non è richiesta la colpa grave (Cass. Civ., n.13010/2016). Nel caso in oggetto, il Tribunale ha individuato due specifici profili di colpa, da un lato, l’accettazione dell’incarico pur consapevolmente in difetto di competenza specifica, dall’altro, l’errore su tutte le valutazioni oggetto dell’incarico che sono state totalmente confutate dalla consulenza svolta in sede dibattimentale, sottolineando la grave imperizia nelle valutazioni effettuate in relazione alla diligenza media richiesta dalla specializzazione medica e con riguardo al caso concreto: in termini non di mera divergenza tra opinioni scientifiche entrambe plausibili e opinabili, bensì di errori di inquadramento diagnostico di base. Il secondo pilastro del costrutto decisionale è l’esistenza del nesso di causalità sul presupposto che la perizia ha sostanzialmente costituito l’unico elemento a supporto dell’ipotesi accusatoria, escludendo alcun apporto causativo alle valutazioni, pur doverose nell’ambito delle rispettive competenze, del P.M. e del G.I.P.; il consulente tecnico nominato, quale ausiliario del Giudice, è depositario di specifiche conoscenze non altrimenti disponibili, che escludono qualsivoglia possibilità di una autonoma valutazione da parte del magistrato. Va sottolineata la funzione pubblica del consulente che lo distingue dai consulenti tecnici delle parti private, in assenza di specifiche confutazioni ed in assenza di ulteriori elementi di giudizio. Per le medesime ragioni, alcuna censura è stata accertata nella condotta posta in essere dall’altro componente del collegio peritale, pur avendo condiviso la medesima relazione tecnica, in quanto medico legale nominato alla luce della Legge Gelli n.24/2017 (che all’art. 15 ha introdotto l’obbligo per il Giudice di nominare, nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, un medico legale ed “uno o più medici specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”), trattandosi di una materia ultraspecialistica della quale non aveva alcuna competenza. Infine, il Tribunale ha riconosciuto il danno non patrimoniale da discredito professionale, quale declinazione del pregiudizio all’onore e alla reputazione in ambito lavorativo, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in tema di diffamazione (si veda, Cass.Civ., n.9068/2024; si veda, con riguardo al danno alla reputazione professionale, Cass. Civ., n.18174/14, nonché, di recente, sulla reputazione commerciale, Cass. Civ., n.20968/2026), che, escludendo un danno in re ipsa, va identificato con le conseguenze derivanti dalla lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, oggetto di specifica allegazione e prova, anche tramite presunzioni, individuando, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Nella specie, sono stati allegati e valutati il percorso professionale e curriculare dei danneggiati in rapporto alla gravità dell’imputazione penale (omicidio colposo) e alla diffusione della notizia sui quotidiani che ha compromesso le relazioni professionali ed accademiche nell’ambiente scientifico di appartenenza. La liquidazione è stata effettuata in applicazione dei parametri adoperati dall’Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano in materia di diffamazione, tenendo conto degli elementi suindicati in relazione al profilo professionale degli attori e, in termini di rimodulazione risarcitoria, è stata considerata la fase iniziale del procedimento penale e la durata temporale del dibattimento, fisiologico per la piena esplicazione delle ragioni difensive dei danneggiati Osservazioni La pronuncia in esame si sviluppa in linea con l’inquadramento giurisprudenziale che vede una responsabilità diretta ed esclusiva del consulente tecnico d’ufficio, nominato sia in sede civile che penale, per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo, escludendo sia la concorrente responsabilità del Ministero di Giustizia che la necessaria sussistenza della colpa grave (Cass. Civ., n.3917/2024; Cass. Civ., n.4070/2024), in quanto il consulente tecnico d’ufficio svolge, nell’interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del Giudice di natura non giurisdizionale (Cass. Civ., n.18313/2015). In materia di responsabilità sanitaria, l’art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 prevede che, nei procedimenti civili e penali, l’autorità giudiziaria affidi la consulenza tecnica e la perizia:
La disposizione configura una collegialità qualificata, diretta a garantire l’integrazione fra competenza medico-legale, necessaria per la corretta costruzione giuridico-causale dell’accertamento, e competenza clinica specialistica, necessaria per valutare la condotta contestata in relazione alle leges artis della branca coinvolta. La Cassazione civile ha più volte affermato che tale requisito è funzionale proprio ad evitare valutazioni affette da imperizia specialistica che le rende inattendibili ed invalide (Cass. Civ., n.34085/25). L'imperizia può essere ravvisata quando:
Il punto focale della questione giuridica in esame consiste nell’accertamento del nesso di causalità tra la valutazione tecnico-scientifica dell’ausiliario ed il danno alla reputazione professionale subito dai sanitari imputati nel procedimento penale, posto che il CTU è un ausiliario del giudice e non sostituisce quest’ultimo nella decisione. Tuttavia, è bene ricordare che l’accertamento tecnico in tale materia presenta normalmente natura percipiente, poiché consente di ricostruire fatti accertabili soltanto mediante conoscenze specialistiche. Sicché, la valutazione del consulente tecnico, per la particolare specializzazione nella branca di competenza, orienta necessariamente il P.M. nell’esercizio dell’azione penale ed il G.I.P. nel disporre il rinvio a giudizio, in quanto le prove raccolte a sostegno dell’accusa sono, nella fase delle indagini preliminari, strutturalmente sottoposte in misura minore al principio del contraddittorio e della cd. cross examination che trova il suo culmine nel dibattimento. E’ anche vero, tuttavia, che se la consulenza tecnica espletata nella fase delle indagini preliminari non trova conferma nel dibattimento, nell’ambito del quale emergono una serie evidente di lacune ed errori commesse dal medico specialista nella valutazione del caso concreto, tale condotta imperita ben può fondare un giudizio di responsabilità civile se si traduce in un pregiudizio concreto all’onore e alla reputazione, parametrato anche alla durata temporale del procedimento penale, da cui è scaturita la sofferenza morale ed il discredito professionale, che si è concluso con l’assoluzione dei sanitari imputati di delitto colposo. Tale risarcimento del danno è di natura extracontrattuale, non presuppone la colpa grave e può riguardare il danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla reputazione professionale, se allegato e provato, anche per presunzioni, alla luce dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, attraverso un giudizio di equità declinato secondo criteri condivisi, conoscibili e verificabili. Riferimenti G. CASSANO (a cura di ), La nuova responsabilità medica – Una ricostruzione giurisprudenziale alla luce della Legge Gelli – Bianco, Maggioli Editore, 2019 |