Nuove regole per polizia, processo penale, responsabilità civile, privacy e assicurazioni.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) con una disciplina che interessa l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, ma anche la responsabilità civile e penale, il risarcimento dei danni, la protezione dei dati personali, l’utilizzo dei dati biometrici e i rapporti con le imprese di assicurazione.
Il provvedimento che entrerà in vigore il 30 settembre 2026, rappresenta uno dei principali interventi nazionali di raccordo con la nuova disciplina europea dell’intelligenza artificiale. I suoi 22 articoli costruiscono infatti un quadro articolato di regole sostanziali e processuali, introducendo nuovi obblighi, garanzie e strumenti di tutela che assumono particolare rilievo anche per l’attività degli avvocati.
Le principali novità riguardano:
IA nell’attività di polizia. Il decreto disciplina ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia. L’impiego deve rispettare i diritti fondamentali, secondo un approccio proporzionato, non discriminatorio e fondato sul rischio. Gli output dei sistemi hanno funzione strumentale e di supporto e, quando incidono sulla sfera giuridica degli interessati, devono essere sottoposti a revisione umana qualificata, con procedure idonee a garantirne la tracciabilità (art. 3, pag. 4).
Ricerca, sperimentazione e formazione. Sono previste forme di collaborazione scientifica con università e soggetti di ricerca, con specifiche garanzie sul trattamento dei dati personali. Le Forze di polizia devono inoltre attivare percorsi formativi sull’IA, comprendenti funzionamento dei sistemi, limiti e bias, riconoscimento biometrico, interpretazione critica degli output, implicazioni giuridiche ed etiche e rischi di cybersicurezza (artt. 4-6, pagg. 5-6).
Dati biometrici e identificazione remota in tempo reale. L’etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione dei dati biometrici sono ammessi entro condizioni puntuali. Particolarmente regolato è l’uso dell’identificazione biometrica remota in tempo reale, consentita per specifiche finalità di prevenzione e ricerca di persone, con autorizzazione preventiva e delimitazione dell’area, delle persone interessate e della durata dell’operazione. Nei casi urgenti sono previste procedure accelerate, ma soggette a successiva convalida (artt. 7-9, pagg. 7-9).
Riconoscimento facciale a posteriori. Il decreto disciplina i sistemi di videosorveglianza integrati con tecnologie di riconoscimento facciale, prevedendo specifici presupposti per l’attivazione e una procedura autorizzatoria per la ricerca mirata di una persona. Sono inoltre stabilite regole sulla conservazione delle immagini, dei dati biometrici e dei log di accesso, nonché garanzie contro decisioni basate esclusivamente sugli esiti del trattamento automatizzato (art. 10, pagg. 9-11).
Nuovi illeciti penali. Nel codice penale viene introdotto l’art. 437-bis, relativo all’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA e all’alterazione illecita dei sistemi. La disciplina distingue anche le ipotesi riguardanti i sistemi di IA ad alto rischio e prevede un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda delle conseguenze dell’omissione o dell’alterazione (art. 12, pag. 12).
Nuove regole nel procedimento penale. Il nuovo art. 359-ter c.p.p. disciplina l’identificazione e localizzazione mediante sistemi di IA, compresa l’identificazione biometrica remota in tempo reale, stabilendo i presupposti per l’autorizzazione del giudice e la disciplina dei casi di urgenza. Il decreto prevede inoltre conseguenze sull’utilizzabilità dei risultati quando non siano rispettate le condizioni fissate dalla legge (art. 13, pagg. 12-14).
Responsabilità degli enti. Nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 viene inserito l’art. 25-vicies,che introduce specifiche sanzioni a carico degli enti in relazione ai nuovi reati connessi all’utilizzo di sistemi di IA (art. 15, pag. 14).
Risarcimento dei danni da IA. Per le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale viene introdotta una disciplina processuale specifica. Il giudice può ordinare l’esibizione delle prove relative al funzionamento del sistema, alla gestione dei rischi, alla documentazione tecnica e alla supervisione umana. La violazione di uno o più obblighi dell’AI Act determina inoltre una presunzione del nesso di causalità tra violazione e danno, salva prova contraria (artt. 16-18, pagg. 14-15).
Conformità all’AI Act e assicurazione. La mera conformità del sistema al regolamento (UE) 2024/1689, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. È inoltre prevista, nei casi in cui esista una copertura assicurativa della responsabilità civile, una azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione entro i limiti della somma assicurata (artt. 19-20, pag. 15).
Regime transitorio. I sistemi di IA già oggetto, alla data di entrata in vigore, di rapporti contrattuali o già in fase di sviluppo o sperimentazione possono continuare a essere utilizzati dalle Forze di polizia purché compatibili con le disposizioni del decreto, secondo un termine massimo di due anni; per le disposizioni la cui applicazione dipende direttamente dall’AI Act restano invece fermi i termini previsti dal regolamento europeo (art. 21, pag. 16).
Fonte: Diritto e Giustizia
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