In tale ipotesi, è configurabile la responsabilità anche del condominio per omessa attivazione con conseguente ordine di rimozione o adeguamento dell’impianto. Il risarcimento del danno da immissioni presuppone la prova del superamento della normale tollerabilità e dell’effettivo pregiudizio patito non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva.
Sono, questi i princìpi resi dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 6033 pubblicata il 17 aprile 2026.
Ruolo decisivo dell’accertamento tecnico e ricostruzione fattuale
La pronuncia del Tribunale capitolino si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in tema di immissioni e uso delle parti comuni offrendo una interessante ricostruzione del rapporto tra disciplina civilistica, normativa regolamentare locale e accertamento tecnico. Il punto di partenza dell’iter motivazionale è rappresentato dall’accertamento peritale al quale il giudice attribuisce particolare rilievo accreditandone il metodo scientifico e l’aderenza al quesito.
Evidenzia come lo scaldabagno a gas metano, installato a servizio di un parrucchiere, scarichi i fumi all’interno della chiostrina condominiale, ambiente privo di adeguata aerazione dal basso. Tale circostanza comporta il ristagno di gas potenzialmente nocivi con conseguente rischio per la salute degli occupanti degli alloggi circostanti.
Quadro normativo tra uso delle parti comuni e regolamenti edilizi
La decisione ribadisce un principio noto: l’installazione di impianti individuali su parti comuni non richiede una preventiva autorizzazione assembleare sempreché non vengano violate le norme sulle distanze, alterata la destinazione del bene comune e arrecato pregiudizio agli altri condòmini.
Tuttavia, il decidente sottolinea come tale libertà trovi un limite imprescindibile nel rispetto delle disposizioni regolamentari comunali (art. 32 regolamento edilizio di Roma) la cui violazione assume rilievo decisivo ai fini della illegittimità dell’opera.
Significativo è l’aspetto della pericolosità in concreto della situazione. Si tratta, infatti, di una condizione oggettivamente idonea a generare rischi in ragione della mancata dispersione dei fumi. Il giudice supera una lettura meramente statica della disciplina delle immissioni ponendo l’accento sulla sicurezza e salubrità dei luoghi.
Responsabilità del condominio per inerzia e obblighi di vigilanza
Sul piano soggettivo, la sentenza afferma la concorrente responsabilità del condominio, ravvisata nella inerzia successiva alla realizzazione dell’impianto. Dalla documentazione emerge, infatti, che l’assemblea era stata più volte investita della questione e l’amministratore aveva assunto impegni rimasti privi di séguito. Tale omissione viene letta come comportamento colpevole, idoneo a giustificare la condanna anche dell’ente condominiale, in linea con l’orientamento che riconosce al condominio obblighi di vigilanza e intervento sulle situazioni lesive insistenti sulle parti comuni. Il giudice chiarisce altresì che la mancata prosecuzione del sub-procedimento comporta l’utilizzabilità del documento - che deve ritenersi valido - escludendo la possibilità di inferirne automaticamente la falsità. Ciò consente di considerare esistente una autorizzazione condominiale alla installazione, elemento che tuttavia non vale a sanare l’illegittimità sostanziale dell’impianto.
Limiti alla domanda risarcitoria
Quanto alle conseguenze, il Tribunale accoglie la domanda in forma specifica disponendo la rimozione del tubo o l’adozione delle soluzioni tecniche indicate dal CTU, tra cui la canalizzazione dei fumi fino alla copertura. Si tratta di una tutela tipicamente inibitoria e ripristinatoria, coerente con la natura della lesione. Viene tuttavia respinta la domanda risarcitoria. La motivazione è rilevante perché ribadisce con chiarezza che, in materia di immissioni, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una situazione potenzialmente nociva o disagevole.
Occorre, invece, fornire prova rigorosa del superamento della normale tollerabilità e della esistenza di un danno concretamente patito e medicalmente accertabile. Nel caso di specie, la mera «difficoltà a respirare» rilevata in sede tecnica non è stata supportata da documentazione sanitaria o da elementi idonei a consentire una liquidazione, nemmeno equitativa.
Conclusioni
La decisione denota un equilibrio tra tutela preventiva e rigore probatorio: da un lato, interviene con fermezza per eliminare una situazione oggettivamente pericolosa mentre, dall’altro, evita automatismi risarcitori chiedendo una dimostrazione effettiva del pregiudizio.
In definitiva, offre un utile promemoria operativo. In presenza di impianti potenzialmente lesivi, l’azione inibitoria può trovare fondamento anche nella sola violazione normativa e pericolosità accertata. La pretesa risarcitoria, invece, esige un corredo probatorio autonomo e rigoroso che non può essere surrogato dall’accertamento tecnico sulla non conformità dell’opera.
Fonte: Diritto e Giustizia