Opposizione all'esecuzione ed esenzione dal registro: rientrano anche i giudizi promossi nei confronti del concessionario localeFonte: CGT_I_Mantova_159_2026.pdf
16 Settembre 2026
Massima Va riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro anche per i giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c. promossi nei confronti di un concessionario privato della riscossione operante per un ente locale. L’esenzione prevista non è, infatti, subordinata alla natura del soggetto agente, ma alla funzione riscossiva esercitata. Ne consegue che il beneficio opera tanto per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto per i concessionari locali. Il caso La controversia traeva origine dall’attività svolta dal concessionario, per conto del Comune, del servizio di riscossione coattiva delle entrate non versate spontaneamente. Nell’esercizio di tale attività, il concessionario era stato evocato in giudizio dinanzi al Giudice di pace da un contribuente, il quale aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso un’ingiunzione di pagamento relativa a un ruolo concernente sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Il giudizio si concludeva con una sentenza del Giudice di pace di rigetto dell’opposizione. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava al Concessionario un avviso di liquidazione avente ad oggetto l’imposta principale di registro dovuta in relazione all’atto giudiziario. Il Concessionario presentava, quindi, un’istanza di annullamento in autotutela, che veniva respinta dall’Amministrazione finanziaria. Il presupposto della pretesa erariale risiedeva nella ritenuta inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro al caso concreto. Secondo l’Ufficio, infatti, l’esenzione prevista per gli atti giudiziari relativi alle procedure di riscossione avrebbe riguardato esclusivamente le controversie nelle quali fosse parte Agenzia delle Entrate-Riscossione, e non anche quelle in cui fosse coinvolto un concessionario locale privato incaricato della riscossione per conto dell’ente impositore. Il Concessionario impugnava l’avviso di liquidazione sostenendo che l’esenzione dovesse trovare applicazione indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto incaricato della riscossione. Il punto centrale della tesi prospettata dal ricorrente era, quindi, rappresentato da una lettura oggettiva e funzionale della disciplina agevolativa: secondo tale tesi, ciò che rileva ai fini dell’esenzione non sarebbe l’identità del soggetto che procede alla riscossione, ma il collegamento dell’atto giudiziario con una procedura esecutiva finalizzata alla riscossione di entrate iscritte a ruolo. A sostegno di tale impostazione veniva richiamate, in particolare, due disposizioni; l’art. 66, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999 e l’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986. La prima disposizione stabilisce che sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo; la seconda estende l’esenzione agli atti e provvedimenti relativi all’attività riscossiva nei termini richiamati dalla pronuncia. Secondo il Concessionario ricorrente, il tenore letterale delle disposizioni non consentirebbe di circoscrivere il beneficio alle sole attività riconducibili ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, non essendo contenuta alcuna distinzione fondata sulla natura del soggetto incaricato della riscossione. La tesi erariale si fondava essenzialmente sulla parte dispositiva della Circolare 30 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia nella parte in cui si afferma che l’esenzione riguarda le controversie nelle quali «ADER sia parte opposta». L’Ufficio valorizzava tale formulazione quale elemento a sostegno della limitazione soggettiva dell’esenzione. La prospettazione erariale conduceva, in sostanza, a collegare l’operatività dell’esenzione non soltanto all’oggetto della controversia e alla funzione concretamente esercitata, ma anche alla qualità del soggetto coinvolto nella procedura di riscossione. La questione La pronuncia in commento affronta una questione di particolare interesse in materia di imposta di registro, concernente l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di esenzione previste per gli atti inerenti alle procedure esecutive finalizzate alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Il quadro normativo di riferimento è costituito, in primo luogo, dall’art. 66, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui sono «esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo». A tale disposizione si affianca l’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), che ricomprende nell’ambito dell’esenzione gli atti e i provvedimenti relativi alle procedure esecutive per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La decisione assume particolare rilievo anche perché i giudici dichiarano espressamente di non conoscere precedenti editi sulla specifica questione, ritenendo che la soluzione adottata discenda direttamente dall’interpretazione del dato normativo ed escludendo, quindi, che si tratti di un’estensione analogica di una disposizione di esenzione tributaria. La soluzione giuridica “Ampliato” il perimetro soggettivo dell’esenzione I giudici tributari, nel propendere per l’accoglimento del ricorso, hanno anzitutto preso le mosse dal dato normativo. La Corte ha osservato che l’art. 66, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999 fa riferimento, in termini generali, alle «entrate iscritte a ruolo», prevedendo l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la loro riscossione. Secondo gli interpreti, la disposizione non introduce alcuna distinzione tra l’attività riscossiva esercitata dall’agente nazionale e quella svolta dal concessionario locale. Analoga considerazione è stata svolta con riferimento all’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, il quale, secondo la Corte, non distingue tra attività dell’agente nazionale della riscossione e attività del concessionario locale. Ne deriva che il criterio decisivo deve essere individuato nella natura oggettiva e funzionale dell’attività cui l’atto giudiziario si riferisce, e non nel soggetto che materialmente esercita la riscossione. Particolarmente significativa è l’affermazione dei giudici secondo cui l’estensione dell’esenzione ai giudizi nei quali è parte il concessionario locale non costituisce un’estensione analogica di una norma tributaria agevolativa. Essa rappresenterebbe, piuttosto, la conseguenza diretta di una «piana esegesi del dato normativo», posto che la legge non contempla la distinzione soggettiva prospettata dall’Agenzia. Chiarita la posizione della circolare ministeriale I giudici hanno anche preso posizion sulla circolare ministeriale del 30 ottobre 2024. In primo luogo, hanno ricordato il principio generale secondo cui una circolare ministeriale interpretativa di una norma tributaria non vincola il giudice, il quale deve applicare direttamente la disposizione legislativa. In secondo luogo, la Corte ha osservato che la formulazione contenuta nella parte dispositiva della circolare - secondo cui l’esenzione riguarda le controversie nelle quali «ADER sia parte opposta» - deve essere letta alla luce dello specifico quesito al quale la circolare era chiamata a rispondere. Inoltre, la motivazione della stessa circolare, richiamando il parere n. 956-23/2023 dell’Agenzia delle Entrate, ha utilizzato l’espressione «agenti della riscossione», locuzione che, secondo gli interpreti, può essere riferita alla generalità degli agenti, nazionali e locali, e non esclusivamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. A sostegno della soluzione adottata, la Corte ha, infine, sviluppato un argomento di carattere logico-sistematico: il concessionario locale esercita funzioni analoghe a quelle dell’agente nazionale della riscossione; introdurre, ai fini dell’imposta di registro, un diverso trattamento sulla sola base della natura del soggetto incaricato della riscossione determinerebbe una disparità di trattamento fiscale che non trova fondamento nel dato normativo. |